Art. 6. 
                         Organi di controllo 
 
  1.  La  dichiarazione  di  coltivazione  deve   essere   presentata
direttamente  presso  l'ufficio  competente   o   spedita   a   mezzo
raccomandata postale con avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine
previsto dal primo comma dell'art. 5  del  presente  regolamento.  La
competenza alla ricezione  della  dichiarazione  di  coltivazione  e'
cosi' determinata: 
   nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Molise,  Puglia  e
Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo  agricolo  esistenti  nel
capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di  Catanzaro  il
cui ufficio ha sede in Crotone; 
   nelle province delle regioni  Campania  e  Sicilia  ai  rispettivi
ispettorati provinciali dell'alimentazione; 
   nelle  province  della  regione  Lazio   ai   rispettivi   settori
decentrati provinciali agricoltura; 
   nelle  province  della  regione  Marche  ai   rispettivi   servizi
decentrati agricoltura foreste ed alimentazione; 
   nelle   province   della   regione   Toscana    alle    rispettive
amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura. 
  2. L'ufficio competente provvede alla  istruttoria,  al  controllo,
all'acquisizione  della  documentazione   ritenuta   necessaria   ivi
compresa la certificazione antimafia prevista dalla  legge  19  marzo
1990, n. 55, ed alla  emanazione  dei  provvedimenti  che  hanno  per
oggetto le domande di concessione dell'aiuto.