Art. 9.
                             Tolleranze
  1.  Qualora  la  differenza  riscontrata  rispetto  alla superficie
dichiarata  non  risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad
un ettaro, l'aiuto e' egualmente concesso.
  2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto
e'   calcolato   sulla   superficie   accertata,   previa   deduzione
dell'eccedenza constatata.
  3.  Negli  altri  casi  di  discordanza, tutte le superfici facenti
parte  dell'azienda  sono  escluse  dal  beneficio  dell'aiuto per la
campagna in corso e il richiedente e', inoltre, escluso dal beneficio
dell'aiuto  per  la  campagna  successiva  con provvedimento motivato
dell'amministrazione.
  4.   Nell'ipotesi   prevista  dal  precedente  comma,  l'organo  di
controllo  dovra'  compilare  un apposito elenco dei produttori per i
quali  ricorre  l'esclusione  dal  diritto  all'aiuto per la campagna
successiva.
  5.  Con  l'apposita  attestazione  riportata  nel  modello  di  cui
all'allegato  B  del  presente regolamento, il produttore interessato
afferma,  sotto la propria responsabilita', di non essere incorso nel
provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3.