IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare gli stanziamenti in bilancio per il corrente anno, finalizzati al sostegno delle comunita' montane; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' integrata per l'anno 1990 di lire 50.000 milioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento "Contributi a favore delle comunita' montane", iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.