Art. 2. 
  1.  La  disposizione  del  comma  3-  bis   dell'articolo   4   del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989,  n.  154,  si  applica  a  partire  dalle
dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992. 
  2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi  per
cause sopraggiunte o non prevedibili nella fase di  avvio  del  nuovo
sistema di riscossione, i compensi determinati ai sensi dell'articolo
61 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.
43, possono essere integrati a favore di soggetti  concessionari  del
servizio e di commissari governativi delegati  provvisoriamente  alla
riscossione nei cui  confronti  sono  stati  accertati  disavanzi  di
gestione alla data del 31 agosto 1990 che compromettono  il  regolare
svolgimento del servizio avuto riguardo alle spese sostenute  per  il
personale mantenuto o assunto in servizio ai sensi degli articoli 122
e 123 del medesimo decreto, nonche' alla riduzione  dell'area  o  del
volume  della  riscossione.  Il   Ministro   delle   finanze   previo
accertamento della sussistenza,  dell'entita'  e  delle  ragioni  del
disavanzo, sentito il parere  della  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, determina con apposito decreto da emanarsi entro  il  31
gennaio 1991 per l'anno 1990 la misura dell'integrazione del compenso
per ciascun concessionario o commissario nei limiti  della  dotazione
del capitolo 6910 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze per l'anno 1990, non utilizzata alla chiusura  dell'esercizio
1990 e che puo' essere impegnata nell'esercizio successivo.