Art. 2. 1. La disposizione del comma 3- bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992. 2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi per cause sopraggiunte o non prevedibili nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione, i compensi determinati ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, possono essere integrati a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati disavanzi di gestione alla data del 31 agosto 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio avuto riguardo alle spese sostenute per il personale mantenuto o assunto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del medesimo decreto, nonche' alla riduzione dell'area o del volume della riscossione. Il Ministro delle finanze previo accertamento della sussistenza, dell'entita' e delle ragioni del disavanzo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, determina con apposito decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 1991 per l'anno 1990 la misura dell'integrazione del compenso per ciascun concessionario o commissario nei limiti della dotazione del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzata alla chiusura dell'esercizio 1990 e che puo' essere impegnata nell'esercizio successivo.