Art. 10. 
                       (Fondo comune regionale) 
  1. Per l'anno 1991 la  quota  del  15  per  cento  dell'imposta  di
fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti  analoghi,
indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della  legge
16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 12,42, per cento. 
  2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo  8
della legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e'  integrato  dell'importo
occorrente per assicurare una consistenza del  fondo  stesso  pari  a
lire  6.300  miliardi  per  l'anno  1991.  Il  fondo  comune,   cosi'
determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 1› febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed  erogato
con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo
1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al  bilancio  dello  Stato  le
entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta  legge  n.  40
del 1989. 
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2,  valutato  in
lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede: 
  a) quanto a lire 208 miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6862  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991; 
  b) quanto a lire 192 miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  2600  dello   stato   di
previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1991; 
  c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui
al comma 2. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
          281  (Provvedimenti  finanziari  per   l'attuazione   delle
          regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).
          - Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro   e'   istituito   un  fondo  il  cui  ammontare  e'
          commisurato  al  gettito  annuale  dei   seguenti   tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (1/b);
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi.
             Le   quote  suindicate  sono  commisurate  all'ammontare
          complessivo dei versamenti in conto competenza  e  residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto  dei  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono  riservati  allo  Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di   cui   sopra,   che   siano   disposte  successivamente
          all'entrata in vigore della presente  legge,  quando  siano
          destinati  per  legge  alla  copertura  di nuove o maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La  percentuale  del  gettito  complessivo  del tributo,
          attribuite alle modificazioni e maggiorazioni  di  aliquote
          previste  dal precedente comma, e' determinata con la legge
          di bilancio.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  Regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C)  per  i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in base ai
          seguenti requisiti:
                a)  tasso  di  emigrazione al di fuori del territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b)  grado  di  disoccupazione,  relativo al penultimo
          anno antecedente a quello della devoluzione, quale  risulta
          dal  numero  degli  iscritti  nelle  liste  di collocamento
          appartenenti alla prima e seconda classe,  secondo  i  dati
          ufficiali   rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale;
                c)   carico  pro  capite  dell'imposta  complementare
          progressiva sul reddito complessivo  posta  in  riscossione
          mediante  ruoli  nel  penultimo  anno  antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          pubblicati  dal  Ministero  delle finanze. Con l'entrata in
          vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  della   riforma
          tributaria,  il  carico  pro capite sara' riferito ad altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre decimi del fondo e'  fatta  in  ragione  diretta  della
          popolazione  residente,  quale  risulta  dai dati ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno  antecedente  a  quello della ripartizione, nonche' in
          base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun  requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al  pagamento  delle  somme  spettanti  alle regioni, il
          Ministero del tesoro provvede  bimestralmente  con  mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
             Con  successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto
          centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i  dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre due anni, saranno riveduti  i  criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna regione.".
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 1› febbraio
          1989, n.  40 (Norme in materia di finanza regionale) e'  il
          seguente:  "2.  Il fondo comune, come sopra determinato, e'
          comprensivo delle somme  di  cui  all'articolo  18,  ultimo
          comma,  della legge 30 aprile 1976, n.  386, all'articolo 1
          della  legge  29  novembre  1977,  n.   891,   all'articolo
          1-duodecies  del  decreto-legge  18  agosto  1978,  n. 481,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,
          n.  641,  all'articolo  6  del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 aprile  1979  (concernente  il  trasferimento
          alle  regioni  ed  ai  comuni  delle  funzioni di carattere
          assistenziale   non   previdenziale   svolte   dall'INAIL),
          all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile 1979 (concernente il trasferimento  alle  regioni
          di   parte   delle  funzioni  dell'ente  nazionale  per  la
          cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo
          comma  dell'articolo  8 della legge 26 aprile 1982, n. 181,
          all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 16  maggio
          1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n.  479, 19 maggio
          1986, n. 206, nonche' delle somme di  cui  all'articolo  2,
          comma   1,   lettera   b),  e  comma  2,  lettera  a),  del
          decreto-legge 28  agosto  1987,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434".
             - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 1› febbraio
          1989, n.  40 (cit.) e' il  seguente:  "3.  Il  fondo  viene
          ripartito   con   decreto   del   Ministro  del  tesoro  in
          proporzione delle quote attribuite a  ciascuna  regione  al
          medesimo  titolo  per l'anno precedente e viene erogato, al
          netto  delle  somme  a  carico  delle  regioni   ai   sensi
          dell'articolo  9  della  legge  10  aprile 1981, n. 151, in
          quote trimestrali".
            -  Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 1› febbraio
          1989, n.  40 (cit.) e' il seguente: "4.  Per  l'anno  1989,
          rimangono  acquisite  al bilancio dello Stato le entrate di
          cui all'articolo 1-duodecies del  decreto-legge  18  agosto
          1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          ottobre 1978,  n.  641,  che  affluiscono  ai  capitoli  di
          entrata  3344,  3355  e  3356, quelle di cui ai decreti del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono
          ai  capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante
          alle regioni a statuto ordinario,  nonche'  quelle  di  cui
          all'articolo  2,  lettera a), della legge 29 novembre 1977,
          n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.".