Art. 10. (Fondo comune regionale) 1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 12,42, per cento. 2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, cosi' determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede: a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991; b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1991; c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (1/b); b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuite alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione.". - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40 (Norme in materia di finanza regionale) e' il seguente: "2. Il fondo comune, come sopra determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434". - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 40 (cit.) e' il seguente: "3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali". - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 40 (cit.) e' il seguente: "4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonche' quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.".