Art. 11. (Fondo garanzia autostrade) 1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 2. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L'ANAS e' autorizzata a finalizzare il maggiore introito ad interventi per la fluidita' ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalita' definite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente. 3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.