Art. 11. 
                     (Fondo garanzia autostrade) 
 
  1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade  e  le  ferrovie
metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei
mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi  (SARA)
per  la  costruzione   delle   autostrade   Roma-Alba   Adriatica   e
Torano-Pescara, nonche' di  quelli  contratti  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 
  2. Alle finalita' di cui al comma 1,  il  predetto  Fondo  provvede
utilizzando le  disponibilita'  finanziarie  ad  esso  affluite,  ivi
comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo  15  della
legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di  3  lire
previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della  legge  12
agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a  3  lire  e  a  9
lire. L'ANAS e' autorizzata a finalizzare  il  maggiore  introito  ad
interventi  per  la  fluidita'   ed   il   decongestionamento   della
circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalita'  definite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, sentiti  il  Ministro  dei
lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente. 
  3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate,  conformemente
alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del  Ministro  del
Bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici,
anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio
dello Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.