Art. 12. 
                      (Fondo perequativo per le 
                         camere di commercio) 
  1. A decorrere dal 1991 gli importi  del  diritto  annuale  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati
del 35 per cento. 
  2. Ciascuna camera di commercio e' tenuta  a  versare  in  apposito
conto istituito presso l'Unione italiana delle  camere  di  commercio
l'ammontare delle rispettive entrate accertate  eccedenti  quelle  ad
esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate  per
l'anno  1990  derivanti  dal  diritto   annuale,   maggiorate   delle
variazioni percentuali del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per
il 50 per cento, entro novanta giorni  dalla  data  di  scadenza  del
pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro  gli
ulteriori novanta giorni,  salvo  conguaglio  finale.  Sui  ritardati
versamenti e' dovuto un interesse pari al  70  per  cento  del  tasso
ufficiale di sconto. 
  3. L'ammontare del conto e' annualmente ripartito tra le camere  di
commercio con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianata, di concerto con il Ministro delle finanze e con  il
Ministro del  tesoro,  sentita  l'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una  base  di
finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990  derivante  dal
diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  638,  e  che
tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle  singole
camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali. 
  4. La riscossione  coattiva  del  diritto  avviene  invece  tramite
ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 15 - quinquies  del  decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della  legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono  estese,  relativamente  agli  atti  di
propria competenza, alle camere di commercio. Il  sistema  utilizzato
e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. 
 
          Note all'art. 12:
             -  L'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni
          in materia di determinazione  del  reddito  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore
          aggiunto  e  di  contenzioso  tributario,   nonche'   altre
          disposizioni  urgenti) convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n. 165, e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  Al  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  1989,
          n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
               a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine,
          le  seguenti  parole:  'in  locali  aperti  al  pubblico  o
          esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate';
               b)  nel  comma  9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo e'
          sostituito  dal  seguente:  'Resta  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo  4  in materia di accertamento con esclusione
          in ogni caso del potere  per  il  comune  di  accertare  il
          reddito di impresa, di arti e professioni.'.
             2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          1989,  n. 144, la denominazione del settore di attivita' II
          e' cosi' modificata: 'Di produzione di servizi da parte  di
          imprese   artigiane   iscritte   nel   relativo   albo;  di
          affittacamere'.
             3.  Per  l'anno  1990, le aliquote dell'imposta comunale
          sull'incremento di valore degli immobili si  applicano,  in
          tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore
          imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo  15
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 643, e successive modificazioni.
             4.   Il  diritto  annuale  in  favore  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  previsto
          dall'articolo  3,  comma  3, della legge 1› agosto 1988, n.
          340, e' aumentato per l'anno 1990 nella misura del  60  per
          cento.
             5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          638,  da corrispondere alle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura per l'anno 1990  in  sostituzione
          dei  tributi  soppressi,  e'  ripartito  per meta' in quote
          uguali per ciascuna camera di commercio,  e  per  meta'  in
          proporzione  alle  entrate sostitutive spettanti per l'anno
          1989 al netto della quota fissa attribuita  per  lo  stesso
          anno 1989. Il restante 2 per cento e' ripartito interamente
          tra le camere di commercio, con decreto del Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  in  modo  da  assicurare  a
          ciascuna  camera  di  commercio,  per  le  medesime voci di
          entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente  a
          quella  risultante  dall'accertamento  per  il  1989  delle
          entrate derivanti dalle somme corrisposte  in  sostituzione
          dei tributi soppressi e dal diritto annuale.
             6.  Per  l'anno  1990,  in deroga a quanto stabilito dal
          comma 5 dell'articolo 61 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43, sono a carico dello
          Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del  comma  3
          dello  stesso  articolo, nei casi in cui non e' previsto il
          pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a  ruolo,  dovuti
          dai  comuni,  dalle province e dai consorzi obbligatori per
          legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi,  fa
          carico  al  capitolo  6910  dello  stato  di previsione del
          Ministero delle finanze.
             6-  bis.  L'articolo 69 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  43,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art.   69  (Riscossione  di  altre  entrate)  -  1.  Il
          concessionario  del  servizio  provvede  alla   riscossione
          coattiva   dei   canoni,  proventi  e  relativi  accessori,
          derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico
          e  del  patrimonio  indisponibile  dello Stato, nel caso di
          mancato spontaneo pagamento.
             2.  Provvede  altresi', su richiesta e d'accordo con gli
          enti interessati, alla riscossione, volontaria e  coattiva,
          delle   entrate  patrimoniali  ed  assimilate  nonche'  dei
          contributi di spettanza dei comuni,  delle  province  anche
          autonome,   dei  consorzi  di  enti  locali,  delle  unita'
          sanitarie locali, delle comunita'  montane,  delle  aziende
          municipalizzate,  delle  aziende consortili, delle societa'
          di gestione di servizi comunali e di altri enti locali.  In
          deroga   a   quanto   previsto  dall'articolo  61,  per  la
          riscossione delle entrate  di  cui  al  comma  3  l'accordo
          fissera'   in   favore   del   concessionario  un  compenso
          percentuale  rapportato  al  volume   delle   entrate,   da
          determinarsi  in  relazione  ai  costi  di  gestione  della
          riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata
          remunerazione.
             3.  Qualora  la  riscossione delle entrate patrimoniali,
          assimilate  e  dei  contributi  non  venisse  affidata   al
          competente concessionario e' fatto divieto agli enti locali
          di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti,
          organismi  e  societa',  comunque strutturati e denominati,
          diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica  anche
          agli  eventuali  contratti  in corso che vengono risolti di
          diritto al 31 dicembre 1990".
             -   Il   D.P.R.   26  ottobre  1972,  n.  638,  concerne
          disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati
          nell'art.  14  e 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa
          al Governo della Repubblica per la riforma  tributaria)  in
          sostituzione  di  tributi, contributi e compartecipazioni e
          norme per la delegabilita' delle entrate.
             Il  testo  dell'art.  14 della succitata legge 9 ottobre
          1971, n.  825, e' il seguente:
             "Art.  14.  -  Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei
          comuni    e    delle    province     saranno     attribuite
          dall'amministrazione  finanziaria  somme  di importo pari a
          quelle riscosse nell'anno 1972  o  a  quelle  attribuite  o
          devolute  per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per
          cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi
          erariali:
              1)  per  i  comuni:  a)  imposte comunali di consumo al
          netto delle spese di gestione valutate nella misura del  15
          per  cento;  b)  compartecipazione al provento dell'imposta
          generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni
          montani in virtu' dell'articolo 17 primo comma, della legge
          16  settembre  1960,  n.  1014;  c)  compartecipazione   al
          provento  dell'imposta  di  fabbricazione  e corrispondente
          sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo  pari  a
          quello  dell'aumento  disposto con il D.L. 9 novembre 1966,
          n.  913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n.  1140,
          e  successive  variazioni; d) compartecipazione al provento
          dei  diritti   erariali   sui   pubblici   spettacoli;   e)
          compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi
          di abilita' e sui concorsi pronostici; f) diritto  speciale
          sulle acque da tavola;
              2)  per  le province, compartecipazione al provento: a)
          dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali
          di  circolazione;  c) della addizionale di cinque centesimi
          per ogni lira di tributo, istituita con R.D.L. 30  novembre
          1937, n. 2145.
             Inoltre   ai   comuni   e'  attribuita,  con  le  stesse
          maggiorazioni  di  cui  al  comma  precedente,  una   somma
          d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo
          di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia
          elettrica dovuta dall'Enel.
             Per  le  imposte comunali di consumo e' data facolta' ai
          comuni di  fare  riferimento  alle  riscossioni  realizzate
          nell'anno 1971.
             Nei  confronti dei comuni che deliberino il mantenimento
          in  servizio,  anche   in   soprannumero,   del   personale
          dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non
          verra' effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista
          dal  n.  1,  lettera a), del presente articolo. Nel caso in
          cui, per qualsiasi motivo, non tutto il  personale  rimanga
          alle   dipendenze   del   comune,   la  decurtazione  sara'
          determinata   in   misura   proporzionale   con   esclusivo
          riferimento al numero complessivo del personale in servizio
          alla data di abolizione del tributo.
             A  favore  dei  comuni  e delle province saranno inoltre
          attribuite, per lo stesso periodo indicato nel primo comma,
          somme  d'importo  pari alle entrate riscosse nell'anno 1972
          per  l'imposta  sugli  incrementi  di  valore  delle   aree
          fabbricabili  e  per  contributo  di  miglioria, maggiorate
          annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
             Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province
          saranno attribuite dall'amministrazione  finanziaria  somme
          d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse
          nell'anno  1973;  per  il  secondo  biennio,  alle  entrate
          riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per
          cento, per i seguenti tributi e contributi:
              1)  per  i  comuni: a) imposta di famiglia e sul valore
          locativo; b) sovrimposte sul  reddito  dei  terreni  e  dei
          fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti
          e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo  per
          la manutenzione delle opere di fognatura;
              2)  per  le  province:  a)  sovrimposte sul reddito dei
          terreni  e  dei  fabbricati;  b)  addizionale   provinciale
          all'imposta  sulle  industrie,  i  commerci,  le  arti e le
          professioni.
             In  deroga  alle  disposizioni  previste  al  n.  3) del
          precedente   art.    12,   l'amministrazione    finanziaria
          corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, fino al
          31 dicembre 1977, somme d'importo pari  a  quelle  devolute
          per  l'anno  1972 per tributi e compartecipazioni a tributi
          erariali  soppressi  dal  1›   gennaio   1973,   maggiorate
          annualmente  del  10 per cento rispetto all'anno precedente
          ove le quote dei tributi devoluti  siano  fisse;  ove  tali
          quote   siano  invece  variabili,  la  maggiorazione  sara'
          determinata  di  anno   in   anno,   sentite   le   ragioni
          interessate.  Per  i tributi soppressi dal 1› gennaio 1974,
          ferme rimanendo  le  maggiorazioni  ed  i  criteri  innanzi
          indicati,  si fa riferimento alle somme devolute per l'anno
          1973.
             All'entrata  in  vigore  delle norme di modificazione ed
          integrazione dello statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige,  le  disposizioni  del presente articolo e quelle di
          cui al n. 3) dell'art. 12 saranno  applicate  tenuto  conto
          del  gettito  relativo  all'anno  1972  o  all'anno 1973, a
          seconda delle ipotesi indicate nel  precedente  comma,  dei
          tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente
          per la regione e per le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano.
             Per  il  periodo  indicato  nel sesto comma del presente
          articolo    saranno     attribuite     dall'amministrazione
          finanziaria  alle  camere  di  commercio  e alle aziende di
          cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate
          riscosse  per  i tributi soppressi di rispettiva competenza
          nell'anno 1973,  maggiorate  annualmente,  per  il  secondo
          biennio del 5 per cento.
             Gli  enti  di  cui  ai  precedenti commi continueranno a
          percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino  al  31
          dicembre  1972  per  i  tributi  e  le  compartecipazioni a
          tributi erariali soppressi dal 1› gennaio 1973 e fino al 31
          dicembre  1973  per i tributi e contributi soppressi dal 1›
          gennaio 1974.
             Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui
          al precedente art. 4, per le quote di spettanza degli  enti
          indicati al n. 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni,
          delle camere di  commercio  e  delle  aziende  autonome  di
          soggiorno,  cura  o  turismo sara' applicata con l'aliquota
          massima. Il relativo  gettito  affluira'  integralmente  al
          bilancio  dello  Stato.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1973
          affluiranno al bilancio  dello  Stato  anche  le  quote  di
          compartecipazionea tributi erariali gia' di spettanza degli
          enti locali.
             Le   intendenze  di  finanza  provvederanno  a  disporre
          mensilmente a favore degli enti di cui al n.  3)  dell'art.
          12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e
          delle aziende autonome di soggiorno,  cura  o  turismo,  il
          pagamento  delle  somme dovute decurtate dell'ammontare dei
          tributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
             Per  l'applicazione  delle  imposte  comunali di consumo
          fino   al   31   dicembre   1972   saranno   adottati    le
          classificazioni,  le  qualificazioni  ed  i valori medi dei
          generi determinati per l'anno 1971.
             I  contratti  di  appalto  e  di  gestione per conto del
          servizio di riscossione delle imposte comunali di  consumo,
          con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati,
          alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.
             Indipendentemente  dalle revisioni di legge, i contratti
          di appalto a canone fisso e quelli stipulati  con  consorzi
          di  esercenti,  prorogati  ai  sensi  del comma precedente,
          potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni
          e,  limitatamente  al  periodo  prorogato, sulla base delle
          riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.
             -  Il  testo dell'art. 15-quinquies del D.L. 28 dicembre
          1989, n.  415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e
          di  rapporti  finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche'
          disposizioni varie), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' il seguente:
             "Art.    15-quinquies    (Rilascio    automatico   delle
          certificazioni di anagrafe e di  stato  civile  -  Farmacie
          comunali).   -   1.  Le  amministrazioni  comunali  possono
          avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio  diretto
          al  richiedente  delle certificazioni d'anagrafe e di stato
          civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni  imposta
          o  diritto  sugli  atti  emessi.  A  tal  fine  e'  ammesso
          sostituire la firma autografa dell'ufficiale  d'anagrafe  o
          di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o
          dell'assessore delegato, apposta al momento  dell'emissione
          automatica del certificato. I certificati cosi' emessi sono
          validi ad ogni effetto  di  legge,  qualora  l'originalita'
          degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano
          la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di
          fogli   filigranati  o  di  timbri  a  secco.   Il  sistema
          utilizzato deve essere approvato con decreto  del  Ministro
          dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia e
          giustizia.
             2.  Le  facolta'  previste  dall'art.  12  della legge 2
          aprile 1968, n.  475, competono anche alle  amministrazioni
          comunali  nelle  ipotesi  di cui all'articolo 9 della legge
          medesima".