Art. 13. (Utilizzazione delle risorse destinate al commercio) 1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione conomica (CIPE), in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.
Note all'art. 13: - La legge 10 ottobre 1975, n. 517, disciplina il credito agevolato al commercio. - Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 - cit. - sulla disciplina del credito agevolato al commercio) convertitilo, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' da applicare il tasso agevolato: a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga gia' tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo; b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato. 3. Con onere a carico delle disponibilita' del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 e' riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito". - Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cit.) e' il seguente: "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge. La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il suddetto comitato: 1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento; 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse; 3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge; 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate; 5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento. La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".