Art. 13. 
                     (Utilizzazione delle risorse 
                       destinate al commercio) 
  1. Le autorizzazioni di  spesa  destinate  al  finanziamento  degli
interventi  previsti  dalla  legge  10  ottobre  1975,  n.   517,   e
dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  121,  eventualmente
non  impegnate  alla  chiusura  di  ciascun  anno,   possono   essere
destinate,  con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione  conomica  (CIPE),  in  deroga  alla  riserva  di  cui
all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975,  al  finanziamento
degli interventi in favore dei restanti territori nazionali. 
 
          Note all'art. 13:
             -  La  legge  10  ottobre  1975,  n.  517, disciplina il
          credito agevolato al commercio.
             -  Il  testo  dell'art. 3 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9
          (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale
          ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 -
          cit. - sulla disciplina del credito agevolato al commercio)
          convertitilo, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
          n. 121, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo
          3, quinto comma, della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,
          modificato  dall'articolo  34,  sesto comma, della legge 24
          aprile 1980, n. 146, e' elevato ad anni tre, anche  per  le
          iniziative  i cui programmi non risultano ancora realizzati
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.
             2.  Per  le  operazioni  approvate  dal  Comitato di cui
          all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,  e'  da
          applicare il tasso agevolato:
               a)  con  il  pagamento della prima rata in scadenza in
          data successiva alla predetta approvazione, per i contratti
          stipulati  anteriormente  a tale data, qualora il contratto
          non  contenga  gia'  tale  applicazione   sin   dall'inizio
          dell'operazione di mutuo;
               b)  sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e
          ammortamento, per  i  contratti  stipulati  successivamente
          alla  data  di approvazione delle corrispondenti operazioni
          da parte del citato Comitato.
             3.  Con  onere  a  carico delle disponibilita' del fondo
          previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni
          di cui al comma 2  e'  riconosciuta  la  corresponsione  di
          interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per
          cento, sui contributi dello Stato relativamente al  periodo
          che  ha  inizio  con  la  decorrenza  del  diritto  a detti
          contributi e termine alla scadenza della rata  che  precede
          la   prima  richiesta  documentata  di  corresponsione  dei
          contributi  stessi  da  parte  dei  medesimi  istituti   di
          credito".
             -  Il  testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517 (cit.) e' il seguente:
             "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e
          comitato di gestione). -  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e'  istituito  un  fondo   per   il   finanziamento   delle
          agevolazioni di cui alla presente legge.
             La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad  un  comitato
          istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  nominato  con  decreto del Ministro e
          composto dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,   o  suo  delegato,  che  lo  presiede,  dal
          Ministro per il tesoro, dal Ministro  per  il  lavoro,  dal
          Ministro  per  le  regioni, dal Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il  turismo,
          dal  Ministro  per  il  bilancio  o  loro  delegati,  da un
          rappresentante  degli   istituti   di   credito   designato
          dall'Associazione  bancaria  italiana, da un rappresentante
          dell'Unione italiana delle camere di commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, da tre rappresentanti designati
          dalle organizzazioni nazionali  a  carattere  generale  dei
          commercianti,   da   tre   rappresentanti  designati  dalle
          organizzazioni  nazionali  della  cooperazione  e  da   due
          rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
             Alle   sedute   del   comitato   partecipa   inoltre  il
          rappresentante della regione interessata  alle  domande  da
          esaminare per la concessione dei contributi.
             Le  mansioni  di  segretario  del suddetto comitato sono
          svolte   da   un   direttore   generale    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
          dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
             Il suddetto comitato:
              1)  stabilisce  i termini entro i quali gli interessati
          dovranno presentare le domande di finanziamento;
              2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
          per la concessione dei contributi, le quali  devono  essere
          inoltrate  con  parere  motivato  da parte degli istituti e
          delle  aziende  di   credito   entro   120   giorni   dalla
          presentazione delle stesse;
              3)  accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari
          di cui all'articolo 1 della presente legge;
              4)  verifica  la  rispondenza  dei singoli programmi di
          investimento alle finalita' della  presente  legge,  tenuti
          presenti   in   particolare   i  piani  di  sviluppo  e  di
          adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
          eventuali  criteri  di  priorita'  per l'accoglimento delle
          richieste, indicati dalle regioni interessate;
              5)  propone  la  concessione  dei  contributi  in conto
          interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato,
          compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
              6)  predispone  eventuali schemi di convenzione tra gli
          istituti di credito di cui al precedente articolo  4  e  le
          regioni  al  fine  di  stabilire in particolare il tasso di
          interesse  che  gli  istituti  medesimi  si   obbligano   a
          praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
             Per  la corresponsione dei contributi in conto interessi
          viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
          e  di  lire  9  miliardi  per nove anni a partire dall'anno
          1976,   con   copertura   dell'onere   relativo    all'anno
          finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
          stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro
          per l'anno medesimo.
             Della  suddetta  somma  la  quota riservata al commercio
          all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
             La  quota di riserva per i territori di cui all'articolo
          1 del testo unico 30 giugno 1967,  n.  1523,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, e' fissata nella misura del
          50 per cento dello stanziamento.
             Le  somme  eventualmente  non  impegnate  alla  chiusura
          dell'esercizio sono  riportate  negli  esercizi  finanziari
          successivi  e  possono essere utilizzate, previo parere del
          CIPE, anche in deroga al presente comma.
             Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad effettuare
          con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".