Art. 14. 
                       (Canone radiotelevisivo) 
  1. La lettera b) del numero 125 della tariffa  annessa  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,  gia'
sostituita dall'articolo 1 del decreto legge 1o febbraio 1977, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n.  90,  e'
sostituita dalla  lettera  b)  di  cui  alla  tabella  allegata  alla
presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 
                               COSSIGA 
                    ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASALLI 
 
          Nota all'art. 14:
             -  Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca la disciplina
          delle tasse sulle concessioni governative.