Art. 14. (Canone radiotelevisivo) 1. La lettera b) del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gia' sostituita dall'articolo 1 del decreto legge 1o febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, e' sostituita dalla lettera b) di cui alla tabella allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASALLI
Nota all'art. 14: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.