Art. 2. 
                       (Abrogazione di norme). 
  1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto  1990,  n.  232,  sono
abrogati. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo degli abrogati articoli 15 e 25 della legge 7
          agosto 1990, n.  232  (Copertura  per  le  spese  derivanti
          dall'applicazione  per  il  triennio  1988-1990 realtivo al
          personale di Polizia di  Stato  ed  estensione  agli  altri
          Corpi di polizia) e' il seguente:
             "Art. 15 (Disposizioni per il personale della Polizia di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o  tecnica,
          per  i  sanitari  della Polizia di Stato e per il personale
          dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno).  -
          1.  Al  personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui
          ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
          numeri  337,  338  e  340,  si  applicano,  con  le  stesse
          modalita', le disposizioni previste dall'articolo 43, commi
          ventiduesimo  e  ventitreesimo, della legge 1› aprile 1981,
          n. 121".
             "Art.  25  (Liquidazione  della  pensione privilegiata e
          dell'equo indennizzo). - 1. Per  il  personale  militare  e
          delle  forze  di  polizia,  in  sede  di liquidazione della
          pensione  privilegiata  e  dell'equo  indennizzo,  non   e'
          richiesto  il  parere  previsto dall'articolo 166 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre 1973, n. 1092".