Art. 3. 
      (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili) 
 
  1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno
non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse  a
seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o  di
servizio, nonche' con le pensioni dirette di invalidita' a  qualsiasi
titolo   erogate   dall'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori  autonomi  e  da  ogni
altra gestione  pensionistica  per  i  lavoratori  dipendenti  avente
carattere obbligatorio. E' comunque data facolta' all'interessato  di
optare per il trattamento economico piu' favorevole. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro  del  tesoro,
provvede,  con  apposito   decreto,   a   stabilire   le   necessarie
disposizioni  ai  soli  fini   dell'accertamento   delle   condizioni
reddituali  e  degli  obblighi  di  comunicazione  da   parte   degli
interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni,
in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in  materia
ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto  di
opzione di cui al comma 1. 
  3. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle  per  i
gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri  della  legislazione
vigente. 
  4.  Gli  effetti  conseguenti  all'attuazione  delle   disposizioni
contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  D.L.  30  maggio  1988,  n.  173, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,  n.  291,  reca:
          "Misure  urgenti  in materia di finanza pubblica per l'anno
          1988".