Art. 4. 
(Modalita' di accesso delle  amministrazioni  pubbliche  all'anagrafe
                            tributaria). 
  1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca  dati  per  la
lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita,  nonche'  per
consentire la  verifica  dei  limiti  di  reddito  ove  previsti  per
erogazioni di benefici  assistenziali,  il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  un  decreto  legislativo  per  la  disciplina  delle
modalita' di  accesso  delle  amministrazioni  pubbliche  al  sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria,  sulla  base   dei   seguenti
principi: 
  a)  l'accesso  alle  banche   dati   deve   essere   richiesto   ed
espressamente   motivato    dall'amministrazione    interessata    ed
autorizzato dal dirigente  responsabile  dei  servizi  informatizzati
dell'anagrafe tributaria; 
  b) le amministrazioni  richiedenti  sono  tenute  al  rispetto  del
segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non  costituisca
impedimento per il raggiungimento delle finalita'  per  le  quali  e'
stato   richiesto   l'accesso   alla   documentazione   dell'anagrafe
tributaria; 
  c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          605 (Disposizioni relative  all'anagrafe  tributaria  e  al
          codice fiscale dei contribuenti) e' il seguente:
             "Art.  15  (Segreto  d'ufficio).  -  I dati e le notizie
          raccolti  dall'anagrafe  tributaria  sono   sottoposti   al
          segreto d'ufficio.
             Il  Ministero  delle  finanze  ha  facolta'  di  rendere
          pubbliche, senza  riferimenti  nominativi,  statistiche  ed
          elaborazioni  relative ai dati di cui al comma precedente".
             - Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
             "Art.  7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti  da  particolari  esigenze   di   celerita'   del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato, con le modalita' previste dall'articolo  8,  ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni   di   impedimento   predette,   qualora   da    un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati o facilmente individuabili,  diversi  dai  suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro, con le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
          procedimento.
             2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.".