Art. 5. (Norme relative al settore sanitario) 1. Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere puo' non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessita' di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilita' finanziarie. 2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non puo' superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da ticket tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche. 4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di piu' branche specialistiche. 5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica. 6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. 7. Il Ministro della sanita' procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato. 8. Con proprio decreto il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessita' di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonche' quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita. 9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute piu' ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate. 10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento. 11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente. 12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti. 13. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico del pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti. 14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990.
Note all'art. 5: - Gli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, da 80 a 82 e da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (Norma risultante dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) cosi' dispongono: "Art. 15 (Turni di servizio ed organizzazione del lavoro). - 1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture. 2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalita' di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri: a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro; b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano in presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del personale; d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17. 3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici ecc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti. 4. Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. 5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multinazionale". "Art. 17 (Lavoro straordinario). - 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate. 3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue. 4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue. 5. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi. 6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso. 7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci. 9. La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma e' ridotto a 156". "Art. 18 (Servizio di pronta disponibilita'). - 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. 2. Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi. 3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali. 4. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 5. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 6. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore. 7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. 8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. 9. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore. 10. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. 11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese. 12. E' vietata la pronta disponibilita' alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attivita' nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza: a) tutte le figure del ruolo amministrativo; b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere; c) ruolo tecnico; agente tecnico; ausiliario socio-sanitario; ausiliario socio-sanitario specializzato; assistente sociale; analista centro elaborazione dati statistici, sociologi; d) ruolo sanitario: capo sala; terapista della riabilitazione; psicologi. 13. Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura: farmacisti; operatori tecnici; operatori tecnici coordinatori; infermieri generici; dirigenti di servizi infermieristici. 14. Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro. 15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 13% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986. 16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". "Art. 66 (Tipologia e finalita' dell'istituto). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986-1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (22/a). 4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato: I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23); II) produttivita' 'per obiettivi'". "Art. 67 (Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto). - 1. Gli enti finanziano l'istituto sub 1), comma 6, dell'articolo 66 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanita' e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutata per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i 'risparmi' derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna. 2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione. 3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale. 4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza. 5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione. 6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69. 7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,30 determinata in sede di accordo quadro regionale. 8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale. 9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni". "Art. 68 (Valutazione della produttivita'). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza. 2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalita' previste nell'art. 70. 3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti l'equipe. 4. I fini, le modalita' operative, i criteti per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttivita' dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73". "Art. 69 (Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe). 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale. 2. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 3. Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 4. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo. 6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 343 (23/ a), per tale istituto ai laureati non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23/ a), e per il periodo di validita' del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986. 7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente: le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico. 8. Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A). 9. In analogia e' costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico. 10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista. 11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel modo seguente: Fondo equipe B Fondo comune B - - Dirigente. . . . 1,8 1,2 Coadiutore . . . 1,4 1,1 Collaboratore. . 1 1 12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B). 13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non puo' essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986. 14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non puo' essere inferiore a quello attribuito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986. 15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici. 16. Il fondo predetto deve essere comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche". "Art. 70 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 66). - 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale. A B C D Totale - - - - - 1) prestazioni di radiologia. . . 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio . . 65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio ed altre prestazioni fatturabili. . . . . . . . . . 85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative. . . 55 - 32 13 100 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente e collaboratore. . . . . . . . 1; aiuto e coadiutore. . . . . . . . . . . . 1,4; primario ed equiparati, dirigente . . . . 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: assistente. . . . . . . . . . . . . . . . 1; aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1; primario. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2. 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria b) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario. 15. Le quote di cui al fondo comune dell'equipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'equipe stessa". "Art. 71 (Plus orario e sua determinazione). - 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue: a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale. b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64. 3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno pertanto applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali. 5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario. 6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 8. Il tetto retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennta' annue fisse e continuative; rateo di tredicesima mensilita'. 10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario. 11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione ma compete la quota relativa alla categoria D)". "Art. 72 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66). - 1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili le modalita' di ripartizione sono definite nell'art. 70. 2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovra' prevedere i criteri di riparto dell'attivita' fatturabile. 3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario. 4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale. 5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali; al personale dei ruoli amministrativo, prefessionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,30; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. 6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66". Capo II "Art. 73 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66). - 1. Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66. 2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento. 3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentanzione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti. 4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi". Art. 80 (Turni di servizio ed organizzazione del lavoro). - 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche nel territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio. 2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza. 3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro. 4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante: a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata; b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale. 6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' operative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali. 7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario. 8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato". "Art. 81. (Lavoro straordinario). - 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate. 3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue. 4. Gli enti, per comprovate ed improcastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue. 5. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi. 6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 2, le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita'; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso. 7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potra' essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci. 9. La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e' ridotto a 156. 11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo. 12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno". "Art. 82 (Servizio di pronta disponibilita'). - 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. 2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi. 3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. 4. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale e' organizzato utilizzando personale della stessa disciplina. 5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita' integrativa. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. 9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. 10. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore. 11. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recuperio orario. 12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese. 13. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di gurdia e', di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti. 14. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari". "Art. 101 (Tipologia e finalita' dell'Istituto). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986. 4. L'attivazione dell'istituto e' obbligatoria ed e' finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato: I) incentivazione ex articoli 59 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica n. 348, 1983; II) produttivita' 'per obiettivi'". "Art. 102 (Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto). - 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanita' e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i 'risparmi' derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno pecedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna. 2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato procapite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione. 3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale. 4. In sede di accordo a livello di enti gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fratturazione in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza. 5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione. 6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104. 7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale. 8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi' finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni". "Art. 103 (Valutazione della produttivita'). - 1. Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalita' operative ed indici obiettivi di produttivita' che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa. 2. Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali. 3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalita' operative dell'istituto dell'incentivazione della produttivita', finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovra' comunque tenere conto dei seguenti indici di produttivita': a) durata media della degenza complessiva e per singole unita' operative; b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera. 4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attivita' dell'unita' operativa tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali. 5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati. 6. Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza limitazioni di cui ai commi precedenti. 7. La valutazione della produttivita' dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole unita' sanitarie locali sulla base dei seguenti indici medi di produttivita' oggettivamente rilevati a livello regionale: a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione; b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto; c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera; d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna; e) altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale. 8. Tabella A Quota Attivita' Attivita' da attribuire per interni per esterni al personale - - - 50% 50% 100,00% 49% 51% 98,00% 48% 52% 96,15% 47% 53% 94,33% 46% 54% 92,59% 45% 55% 90,90% 44% 56% 89,28% 43% 57% 87,71% 42% 58% 86,20% 41% 59% 84,74% 40% 60% 83,33% 39% 61% 81,96% 38% 62% 80,64% 37% 63% 79,36% 36% 64% 78,12% 35% 65% 76,92% 34% 66% 75,75% 33% 67% 74,62% 32% 68% 73,52% 31% 69% 72,46% 30% 70% 71,42% 29% 71% 70,42% 28% 72% 69,44% 27% 73% 68,49% 26% 74% 67,56% 25% 75% 66,66% 24% 76% 65,78% 23% 77% 64,93% 22% 78% 64,10% 21% 79% 63,29% 20% 80% 62,50% 19% 81% 61,72% 18% 82% 60,97% 17% 83% 60,24% 16% 84% 59,52% 15% 85% 58,82% 14% 86% 58,13% 13% 87% 57,47% 12% 88% 56,81% 11% 89% 56,17% 10% 90% 55,55% 9% 91% 54,94% 8% 92% 54,34% 7% 93% 53,76% 6% 94% 53,19% 5% 95% 52,63% 4% 96% 52,08% 3% 97% 51,54% 2% 98% 51,02% 1% 99% 50,50% 0% 100% 50,00%". "Art. 104 (Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe). 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A), ed all'equipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). 2. Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 3. Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita' una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 4. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo. 6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per tale istituto ai laureati non medici piu' il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (28/ a), e per il periodo di validita' dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986. 7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici. 8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche". "Art. 105 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101). - 1. Le competenze spettanti al personale articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: A B C D Totale - - - - - 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio 65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio ed altre prestazioni fatturabili 85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative 55 - 32 13 100 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1; primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2; 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C) le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario". "Art. 106. (Plus-orario e sua determinazione). - 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario. 2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue: 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito. 3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983. 4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 6. La misura del plus-orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 7. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennita' primariale differenziata; indennita' annue fisse e continuative; rateo di 13a mensilita'. 9. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario. 10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione". "Art. 107 (Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari). - 1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto gli incentivi alla produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso. 2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonche' della quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente. 3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104, verra' emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si fara' riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento. 4. Al personale veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106. 5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non piu' del 75% delle prestazioni di assistenza zoolatrica che le Unita' sanitarie locali erogano come attivita' istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni. 6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105. 7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi". "Art 108. (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101). - 1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, e' ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101. 2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unita' di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento. 3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinera' le modalita' di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti. 4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi. 5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale". - L'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali) cosi' dispone: "1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria: a) i cittadini cui sia riconosciuta dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'art. 32, primo comma, della Costituzione; (omissis)". - L'art. 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), cosi' dispone: "2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative". - Si riportano di seguito le lettere a) e b) dell'allegato 4 al decreto del Ministro della sanita' 30 ottobre 1989: "ALLEGATO 4 ELENCO DEI GALENICI OFFICINALI INSERITI NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE a) Elenco dei galenici gia' prescrivibili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, con la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota fissa per ricetta: Prodotto galenico officinale Confezione Prezzo - - - Acido nalidissico, 500 mg compresse n. 20 5.760 Acido nalidissico, 6% p/v sciroppo ml 150 flacone n. 1 5.695 Amoxicillina triidrato equivalente flacone n. 1 3.890 a 2,5% p/v di amoxicillina base, sciroppo ml 100 Ampicillina, 250 mg capsule n. 12 3.695 Ampicillina sodica (polvere per p.i.) flacone n. 1 2.470 equivalente a 250 mg di ampicillina base - diluente 2,5 ml Ampicillina sodica (polvere per p.i.) flacone n. 1 2.725 equivalente a 500 mg di ampicillina base - diluente 2,5 ml Ampicillina sodica (polvere per p.i.) flacone n. 1 3.235 equivalente a 1000 mg di ampicillina base - diluente 4 ml Benzilpenicillina benzatinica flacone n. 1 2.425 polvere per p.i.) 600.000 U.I. - diluente 2,5 ml Benzilpenicillina benzatinica flacone n. 1 2.595 (polvere per p.i.) 1.200.000 U.I. - diluente 4 ml Benzilpenicillina potassica flacone n. 1 2.585 (polvere per p.i.) 1.000.000 U.I. - diluente 4 ml Cefalexina, 250 mg capsule n. 12 5.190 Cefalexina, 500 mg capsule n. 8 6.010 Cefalexina 5% p/v, sciroppo ml 100 flacone n. 1 7.490 Cefalotina sodica (polvere per p.i.) flacone n. 1 4.735 equivalente a mg 1000 di cefalotina base - diluente 4 ml Cloramfenicolo, 250 mg capsule n. 12 2.745 Cloramfenicolo palmitato equivalente flacone n. 1 3.490 a 2,5% p/v di cloramfenicolo base, sciroppo ml 100 Cloramfenicolo succinato sodico flacone n. 1 3.015 (polvere per p.i.) equivalente a 1000 mg di cloramfenicolo base - diluente 10 ml Clorochina fosfato, 250 mg compresse n. 30 3.585 Cloxacillina sodica (polvere per p.i.) flacone n. 1 2.625 equivalente a 500 mg di cloxacillina base - diluente 2 ml Cloxacillina sodica euivalente flacone n. 1 3.210 a 2% di p/v di cloxacillina base, sciroppo ml 100 Doxiciclina cloridrato equivalente n. 8 3.105 a 100 mg di doxciclina base, capsule Eritromicina stearato equivalente n. 12 5.525 a 250 mg di eritromicina base, compresse Eritromicina etilsuccinato flacone n. 1 2.150 equivalente a 100 mg di eritromicina base 2 ml Eritromicina etilsuccinato flacone n. 1 4.390 equivalente a 2,5% p/v di eritromicina base, sciroppo ml 100 Eritromicina lattobionato flacone n. 1 2.915 (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di eritromicina base - diluente 10 ml Etambutolo cloridrato, n. 20 3.250 200 mg compresse Etambutolo cloridrato, n. 20 4.210 400 mg compresse Fenossimetilpenicillina, n. 10 2.505 125 mg compresse Fenossimetilpenicillina, n. 10 4.280 500 mg compresse Fenossimetilpenicillina flacone n. 1 3.200 potassica 2,5% p/v, sciroppo ml 100 Ftalisulfatiazolo, n. 20 3.330 500 mg compresse Gentamicina solfato flacone n. 1 2.720 equivalente a 40 mg di gentamicina base 2 ml Griseofulvina, 125 mg n. 20 3.555 compresse Griseofulvina, 250 mg n. 10 3.275 compresse Isoniazide, 100 mg n. 50 3.100 compresse Isoniazide, 200 mg n. 50 3.730 compresse Isoniazide 1% p/v, flacone n. 1 2.345 sciroppo ml 150 Litio carbonato, capsule 300 mg n. 10-20-30 Metronidazolo, 250 mg compresse n. 20 2.790 Nitrofurantoina, 50 mg compresse n. 20 2.590 Nitrofurantoina 0,5% p/v, sciroppo ml 1000 flacone n. 1 2.820 Piperazina adipato, mg 300 capsule n. 20 2.720 Sulfadiazina, 500 mg compresse n. 20 3.745 Sulfadizina sodica, 250 mg/1 ml flaconi n. 5 3.330 Sulfadimetossina, 500 mg compresse n. 20 4.455 Sulfametopirazina, 500 mg compresse n. 10 3.530 Sulfametopirazina 5% p/v sciroppo ml 60 flacone n. 1 3.210 Streptomicina solfato (polvere flacone n. 1 2.565 p.i.) equivalente a 1 g di streptomicina base - diluente 3 ml Tetraciclina cloridrato (polvere flacone n. 1 2.270 p.i.) equivalente a 250 mg di tetraciclina base - diluente 3 ml Tetraciclina cloridrato n. 16 3.025 equivalente a mg 250 di tetraciclina base, capsule b) Elenco dei galenici officinali che saranno prescrivibili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, con la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota fissa per ricetta, dalla data di prima applicazione del prezzo stabilito dal Comitato interministeriale prezzi: Prodotto galenico officinale Confezione Prezzo - - - Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml fiala n. 1 - Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml fiala n. 1 - Acqua per preparazioni iniettabili 10 ml fiala n. 1 - Adrenalina 0,5 mg/1 ml per uso parenterale fiale n. 5 - Adrenalina 1 mg/1 ml per uso parenterale fiale n. 5 - Amoxicillina, mg 250 compresse n. 12 - Amoxicillina, mg 500 compresse n. 6 - Amoxicillina, g 1 compresse n. 6 - Argento proteinato 0,5% p/v, gocce auricolari e nasali 10 ml flacone n. 1 - Atropina solfato 0,5 mg/1 ml, per uso parenterale flaconi n. 5 - Atropina solfato 0,5% p/v, collirio ml 10 flacone n. 1 - Atropina solfato 1% p/v, collirio 10 ml flacone n. 1 - Calcio cloruro 500 mg/10 ml per uso parenterale flaconi n. 5 - Cefalexina, 1 g compresse n. 8 - Cloxacillina, 250 mg capsule n. 12 - Cloxacillina, 500 mg capsule n. 6 - Eritromicina lattobionato flacone n. 1 - (polvere per p.i.) equivalente a 1 g di eritromicina base - diluente 10 ml Glicerina fenica, gocce auricolari nasali g 10 flacone n. 1 - Glucosio 5% p/v ml 10 fiale n. 1 - Glucosio 5% p/v ml 20 fiala n. 1 - Glucosio 10% p/v ml 10 fiala n. 1 - Glucosio 10% p/v ml 20 fiala n. 1 - Glucosio 20% p/v ml 10 fiala n. 1 - Glucosio 33% p/v ml 5 fiala n. 1 - Glucosio 33% p/v ml 10 fiala n. 1 - Litio carbonato, capsule 300 mg n. 10-20-30 - Litio carbonato, compresse 300 mg n. 50 - Metadone cloridrato 0,1% p/v, sciroppo 5 ml flac. monodose n. 1 - Metadone cloridrato 0,1% p/v, sciroppo 10 ml flac. monodose n. 1 - Metadone cloridrato 0,1% p/v, sciroppo 20 ml flac. monodose n. 1 - Morfina cloridrato 10 mg/1 ml per uso parenterale fiale n. 2-5 - Morfina cloridrato 20 mg/1 ml per uso parenterale fiale n. 2-5 - Morfina cloridrato 0,1% p/v sciroppo ml 100 flacone n. 1 - Morfina cloridrato 1% p/v sciroppo ml 320 flacone n. 1 - Morfina cloridrato 2% p/v sciroppo ml 160 flacone n. 1 - Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml per uso parenterale fiale n. 5 - Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml per uso parenterale fiale n. 5 - Pilocarpina cloridrato 1% p/v, collirio ml 10 flacone n. 1 - Pilocarpina cloridrato 2% p/v, collirio ml 10 flacone n. 1 - Pilocarpina cloridrato 4% p/v collirio ml 10 flacone n. 1 - Potassio iodato, 170 mg compresse n. 20 - Potassio ioduro, 130 mg compresse n. 20 - Potassio ioduro, 50 p/v, gocce 20 ml flacone n. 1 - Rifampicina, 150 mg capsule n. 8 - Rifampicina, 300 mg capsule n. 8 - Rifampicina 2%, sciroppo ml 60 flacone n. 1 - Sodio cloruro 18 mg/2 ml per uso parenterale fiala n. 1 - Sodio cloruro 45 mg/5 ml per uso parenterale fiala n. 1 - Sodio cloruro 90 mg/10 ml per uso parenterale fiala n. 1 - " - L'art. 38 del D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, cosi' dispone: "Art. 38 (Commissione regionale di disciplina). - In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale, e' istituita una commissione di disciplina composta da: il presidente dell'ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanita', sentito l'ANCI regionale; un membro medico designato dall'U.S.L. interessata; tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. La sede della commissione e' indicata dalla regione. Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. I medici di nomina ordinaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti; 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni; 3) attivita' di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a dieci anni; 4) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione. L'U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del comitato di cui all'art. 36 prima dell'eventuale deferimento alla commissione di cui al presente articolo. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dall'U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi; per inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni; per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione di vantaggi personali; per omessa o infedele comunicazione di circostanza comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione del trattamento economico; revoca per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. I provvedimenti devono essere adottati dall'U.S.L. in conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo". - Il decreto del Ministro della sanita' 30 aprile 1990 concerne: "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa". - L'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale") cosi' dispone: "Art. 44 (Convenzioni con istituzioni sanitarie). - 1. Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate. 2. La legge regionale stabilisce norme per: a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo l'erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali; b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36. 3. Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 4. Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale". - Le lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 cosi' dispongono: " b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonche' dagli altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate dal 14 per cento; c) i proventi ed i redditi derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali; (Omissis); e) i proventi derivanti da attivita' a pagamento svolto dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa". - L'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) cosi' dispone: "14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento". - L'art. 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sopracitata, e' il seguente: "15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore". - L'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) prevede: "3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni". - L'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, di cui alla nota precedente, cosi' dispone: "Art. 7 (Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. 2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'articolo 11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 3. I contributi per le singole unita' attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati: a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D; b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa. 5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D e' determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento. 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita', non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno. 10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni".