Art. 5. 
                (Norme relative al settore sanitario) 
 
  1. Dal  1  febbraio  1991  decadono  i  provvedimenti  disposti  in
applicazione degli  istituti  normativi  ed  economici  di  cui  agli
articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81,  82  e  da  101  a  108  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla
stessa data si applicano, anche nelle more  della  pubblicazione  del
decreto  del  Presidente   della   Repubblica   di   recepimento,   i
corrispondenti istituti previsti dal  nuovo  accordo  di  lavoro.  Le
regioni e le province autonome provvedono ad applicare  gli  istituti
stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. 
Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  al  cui  parere  puo'  non  conformarsi  solo  con  atto
motivato,  ridetermina  gli  standard  di  personale   del   Servizio
sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo
di lavoro in ordine agli incrementi del  debito  orario  individuale,
all'impiego di  nuove  figure  professionali  e  alla  necessita'  di
graduare l'attuazione del decreto  in  rapporto  alle  disponibilita'
finanziarie. 
  2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non  puo'
superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno
1989. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie  locali,  trascorso
il tempo di latenza previsto  dai  contratti  di  fornitura  o  dalle
convenzioni, sono autorizzate a pagare i  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili derivanti  da  formale  impegno  assunto  sui  capitoli  di
bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei
capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative
conseguenti. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata  la  lettera  a)  del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989,  n.  382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  gennaio  1990,  n.  8.
Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni  di
esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche  in
deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le  Commissioni
parlamentari competenti per materia,  ridetermina,  trascorsi  trenta
giorni dalla richiesta di parere, le  forme  morbose  in  riferimento
alle  patologie  croniche   ed   acute,   che   incidono   gravemente
sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per  il
riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento  delle
quote  di  partecipazione  alla   spesa   sanitaria.   Le   esenzioni
riconosciute ai sensi del presente comma operano  limitatamente  alle
prestazioni correlate  alle  specifiche  patologie.  Sono  esenti  da
ticket tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in  corso  di
gravidanza fruite presso strutture pubbliche. 
  4.  Il  limite  massimo  di   partecipazione   per   ogni   ricetta
farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta  e'
determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo  ad  eccezione  dei
farmaci di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Per  i  prodotti  a  base  di  antibiotici  in
confezione monodose e per i  prodotti  in  fleboclisi  in  confezione
monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per
ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da  tutti  i  cittadini,  esclusi  i
pensionati esenti  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  per
motivi di reddito. I limiti  massimi  di  partecipazione  alla  spesa
sanitaria  per  le  prestazioni  di  diagnostica  strumentale  e   di
laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee
della stessa branca specialistica ed a lire 80.000  per  prescrizioni
contemporanee di piu' branche specialistiche. 
  5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere
alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo  fino  a
lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica. 
  6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di  una
prestazione destinata ad un assistito non esente  comporta  l'obbligo
di segnalazione all'autorita' giudiziaria.  Fatti  comunque  salvi  i
provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640  del
codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza
dall'esenzione  e  per  il  medico  la   sospensione   del   rapporto
convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e'
comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo  reso  esecutivo  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa
contestazione degli addebiti e audizione  del  medico  interessato  e
comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. 
  7. Il Ministro della sanita' procede,  con  proprio  decreto,  alla
revisione del decreto 30  aprile  1990,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  31  maggio  1990,  di
approvazione   del    nomenclatore    tariffario    delle    protesi,
rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il
tempo minimo di  rinnovo.  Dalla  data  di  emanazione  del  predetto
decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da
quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del
fondo sanitario nazionale. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e' soppressa a carico del  fondo  sanitario  nazionale
ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista
da leggi dello Stato. 
  8. Con proprio  decreto  il  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio  superiore  di  sanita',   procede   alla   revisione   del
nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili  a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  avuto   riguardo   alla
necessita' di individuare le  prestazioni  tecnologicamente  superate
nonche' quelle il cui  costo  tariffario  risulta  eccedente  l'onere
economico della prestazione stessa e  determinando,  in  luogo  delle
prestazioni   genericamente   formulate,   le   singole   prestazioni
erogabili.  Il  mancato  ritiro  del  referto  entro  trenta   giorni
dall'effettuazione   della   prestazione    specialistica    comporta
l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita. 
  9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di  Bolzano,  determina  lo  schema  tipo  di  convenzione  per  le
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, che  deve  ispirarsi  al  principio  del  rapporto  tra
entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni
effettuate. Per quanto  concerne  tutte  le  convenzioni,  il  numero
massimo  di  prestazioni  riconoscibili  ai  fini  del  pagamento  va
predeterminato con riferimento  alle  dotazioni  di  personale  e  di
attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti  con  le
case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute  piu'
ricorrenti, il criterio di  pagamento  dei  ricoveri  a  giornate  di
degenza predeterminate. 
  10.  All'interno  di  tutti  gli   ospedali   e   delle   strutture
ambulatoriali a gestione diretta  e  convenzionata  obbligatoriamente
sono  riservati  spazi  adeguati   per   l'esercizio   della   libera
professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a
pagamento. 
  11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le  somme  di  cui
alle lettere b), c) ed e) del  primo  comma  dell'articolo  69  della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  sono  trattenute  dalle  unita'
sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per  essere
totalmente utilizzate ad  integrazione  del  finanziamento  di  parte
corrente. 
  12. Con decreto del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono fissati le tariffe e i  diritti  spettanti  al  Ministero  della
sanita', all'Istituto superiore di sanita' e  all'Istituto  superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo  conto  del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle  operazioni
di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le  attivita'
di controllo, di programmazione,  di  informazione  e  di  educazione
sanitaria del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
predetti. 
  13. A decorrere  dal  1  gennaio  1991  la  misura  del  contributo
previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 
41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso  al  1
gennaio  1991,  l'aliquota  dello  0,20  per  cento  a   carico   del
lavoratore, prevista dall'articolo  31,  comma  15,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per  cento.  Dalla  stessa
data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a
18 milioni di lire si applica a carico  del  pensionati,  sull'intero
trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del  Servizio
sanitario  nazionale  nelle  stesse  misure  previste  a  carico  dei
lavoratori dipendenti. 
  14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli  artigiani,
degli esercenti attivita' commerciali  e  loro  rispettivi  familiari
coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende  applicabile,  ai
fini della determinazione del contributo dovuto  per  le  prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite  di  reddito  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e  per
ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si  applica
quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima  legge  n.
233 del 1990. 
 
        Note all'art. 5:
           -  Gli  articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, da 80 a 82 e da
          101 a  108  del  D.P.R.  20  maggio  1987,  n.  270  (Norma
          risultante dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale
          per  il  triennio  1985-1987,  relativa  al  comparto   del
          personale  dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale)
          cosi' dispongono:
           "Art.  15  (Turni  di  servizio  ed  organizzazione  del
          lavoro). - 1.  L'organizzazione del lavoro deve  rispondere
          alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale.
          Deve tendere, pertanto, ad  accrescere  la  qualita'  e  la
          produttivita'  dei  servizi  ed  all'utilizzazione completa
          delle strutture.
           2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione
          decentrata  saranno  previste  modalita'  di  articolazione
          dell'orario  di  lavoro che dovranno rispondere ai seguenti
          criteri:
             a)  utilizzazione  in maniera programmata di tutti gli
          istituti  che  rendano   concreta   una   gestione   mirata
          dell'organizzazione   dei  servizi,  della  dinamica  degli
          organici e dei carichi di lavoro;
             b)  orario  continuato, laddove le esigenze richiedano
          in presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
             c)  orario  articolato al di fuori delle previsioni di
          cui  alla  lettera   b)   per   consentire   una   migliore
          utilizzazione del personale;
             d)   ricorso   al   lavoro   straordinario   nei  casi
          assolutamente eccezionali in base ai carichi di  lavoro  e,
          comunque,  per  periodi predeterminati nel limite del monte
          ore di cui all'art. 17.
           3.  La  programmazione  e l'articolazione dell'orario di
          lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi
          nelle  ore  pomeridiane  e sino alle ore 18, fatta salva la
          possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario
          per  alcuni servizi, presidi, uffici ecc. da individuare in
          sede di contrattazione decentrata, sulla base di  riscontri
          obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.
           4.   Il  personale  e'  tenuto  a  svolgere  la  propria
          attivita' nell'ambito del complesso dei  presidi,  servizi,
          uffici  dell'ente,  nel  rispetto  dei diritti e dei doveri
          propri  di  ciascuna   posizione   funzionale   e   profilo
          professionale.
           5.   Il  lavoro  deve  essere  organizzato  in  modo  da
          valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes  e  la
          responsabilita'  di  ogni  operatore  nell'assolvimento dei
          propri compiti istituzionali.
           6.  L'articolazione  degli  orari ed i turni di servizio
          saranno definiti dall'ufficio  di  direzione  della  unita'
          sanitaria  locale  o dall'organo corrispondente negli altri
          enti di cui all'art.  1,  d'intesa  con  le  organizzazioni
          sindacali  interessate,  su  proposta  del responsabile del
          servizio o del presidio multinazionale".
           "Art.   17   (Lavoro  straordinario).  -  1.  Il  lavoro
          straordinario  non  puo'  essere  utilizzato  come  fattore
          ordinario di programmazione del lavoro.
           2.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  hanno,
          pertanto,  carattere  eccezionale,  devono  rispondere   ad
          effettive   esigenze   di   servizio   e   debbono   essere
          preventivamente autorizzate.
           3.  Dette  prestazioni  non  possono  superare il limite
          massimo individuale di 80 ore annue.
           4.   Gli   enti,  per  comprovate  ed  improcrastinabili
          esigenze  di  servizio,  d'intesa  con  le   organizzazioni
          sindacali,   possono   autorizzare  prestazioni  di  lavoro
          straordinario  per   particolari   e   definite   funzioni,
          posizioni  di  lavoro  o  settori di attivita' in deroga al
          limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150
          ore annue.
           5.   Il  lavoro  straordinario  puo',  a  richiesta  del
          dipendente e compatibilmente con le esigenze  di  servizio,
          essere compensato con riposi sostitutivi.
           6.  Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore
          di straordinario prestate nei seguenti  casi:  richiamo  in
          servizio per pronta disponibilita', comando per esigenze di
          servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali  e
          commissioni di concorso.
           7.  La  partecipazione  a  commissioni  di  concorso del
          Servizio sanitario nazionale  deve  essere  retribuita,  se
          effettuata  al di fuori del normale orario di lavoro, quale
          lavoro straordinario, con le  modalita'  di  cui  al  comma
          precedente,  nella  sola ipotesi in cui leggi regionali non
          prevedano specifici compensi.
           8.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          la misura oraria dei compensi per lavoro  straordinario  e'
          determinata   maggiorando   la   misura  oraria  di  lavoro
          ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175  i
          seguenti elementi retributivi:
            stipendio   tabellare   base  iniziale  di  livello  in
          godimento;
              indennita'  integrativa  speciale (I.I.S.) in godimento
          nel mese di dicembre dell'anno precedente;
              rateo  di  tredicesima  mensilita' delle due precedenti
          voci.
             9. La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al 15% per
          lavoro   straordinario   diurno,   al   30%   per    lavoro
          straordinario  prestato  nei  giorni  festivi  o  in orario
          notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed
          al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
             10.  Dal  31  dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel
          sesto comma e' ridotto a 156".
             "Art.  18  (Servizio  di pronta disponibilita'). - 1. Il
          servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
          immediata  reperibilita'  del dipendente e dall'obbligo per
          lo stesso di raggiungere il presidio nel piu'  breve  tempo
          possibile  dalla  chiamata,  secondo intese da definirsi in
          sede locale.
            2.  Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale
          e l'organo corrispondente secondo i rispettivi  ordinamenti
          sono  tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le
          organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito
          dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni
          di emergenza in relazione alla  dotazione  organica  ed  ai
          profili  professionali  necessari  per l'organizzazione dei
          servizi e dei presidi.
             3.  Sono  tenuti  al  servizio  di pronta disponibilita'
          esclusivamente  i  dipendenti  in  servizio  presso  unita'
          operative  con  attivita'  continua  e, solo sulla base del
          piano di cui al comma precedente il personale  strettamente
          necessario a soddisfare le esigenze personali.
             4.  Il  servizio di pronta disponibilita' e' organizzato
          utilizzando  di  norma  personale   della   stessa   unita'
          operativa.
             5.  Nel  caso  in  cui  la pronta disponibilita' cada in
          giorno  festivo  spetta  un   riposo   compensativo   senza
          riduzione del debito orario settimanale.
             6.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita' va di norma
          limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore
          e  da  diritto  ad una indennita' nella misura di L. 33.600
          per ogni 12 ore.
             7.  Due  turni di pronta disponibilita' sono prevedibili
          solo per le giornate festive.
             8.  Qualora  il  turno sia articolato in orari di minore
          durata,   la   predetta   indennita'   viene    corrisposta
          proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
             9.  L'articolazione  del  turno di pronta disponibilita'
          non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro  ore.

             10.  In  caso  di  chiamata  l'attivita'  prestata viene
          computata  come  lavoro  straordinario  o  compensata   con
          recupero orario.
             11.  Di  regola non potranno essere previste per ciascun
          dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese.
             12.  E'  vietata  la pronta disponibilita' alle seguenti
          figure professionali, eccetto coloro che svolgono  la  loro
          attivita'  nei  comparti  operatori  e  nelle  strutture di
          emergenza:
               a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
               b)   tutte   le   figure   professionali   del   ruolo
          professionale ad eccezione dell'ingegnere;
               c) ruolo tecnico;
               agente tecnico;
              ausiliario socio-sanitario;
              ausiliario socio-sanitario specializzato;
              assistente sociale;
              analista    centro    elaborazione   dati   statistici,
          sociologi;
               d) ruolo sanitario:
               capo sala;
               terapista della riabilitazione;
               psicologi.
             13.  Alle seguenti figure professionali e' consentita la
          pronta   disponibilita'   per   eccezionali   esigenze   di
          funzionalita' della struttura:
              farmacisti;
              operatori tecnici;
              operatori tecnici coordinatori;
              infermieri generici;
              dirigenti di servizi infermieristici.
             14.  Alle  altre  figure  professionali e' consentita la
          pronta disponibilita' in relazione alle esigenze  ordinarie
          di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
             15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i
          turni   di   pronta   disponibilita'   debbono    diminuire
          complessivamente  del  13%  in  ragione  d'anno  rispetto a
          quelli effettuati nell'anno 1986.
             16.   Gli   aumenti   rispetto  alle  precedenti  misure
          decorrono dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto".
             "Art.  66  (Tipologia  e  finalita' dell'istituto). - 1.
          L'istituto  di  incentivazione  della  produttivita'   deve
          tendere  ad  incrementare  la economicita' e qualita' delle
          prestazioni rese, in funzione del  grado  di  conseguimento
          degli   obiettivi  prefissati  al  fine  di  migliorare  la
          qualita' dell'assistenza.
             2.  Il  meccanismo  di incentivazione, per sua natura, a
          regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un
          fondo  di  dotazione  e  riscontri  di  tipo  funzionale  e
          contabile.
             3.   Per   l'arco  di  vigenza  dell'accordo  collettivo
          1986-1988 recepito dal presente decreto a  decorrere  dalla
          data  di  entrata  in vigore dello stesso si ridefinisce la
          disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro
          sistema  "per  obiettivi",  con  gli  opportuni e specifici
          adattamenti  riferiti  alle  due  aree  negoziali  di   cui
          all'art.  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
          marzo 1986, n. 68 (22/a).
             4.  L'attivazione  dell'istituto  resta  subordinata  al
          conseguimento dei seguenti obiettivi  validi  su  tutto  il
          territorio  nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi,
          cura e riabilitazione:
               a)  deve  mantenersi  o  migliorarsi  il  rapporto fra
          prestazioni rese in normale orario di lavoro e  prestazioni
          rese  in  plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel
          triennio 1984-1986;
               b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare
          alcuni indici di produttivita' complessivi;
               c)  deve  concretizzarsi  una  razionale distribuzione
          territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa
          in  plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei
          presidi territoriali (distretti,  centri  di  prenotazione,
          consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
             5.  Tali  obiettivi  costituiscono vincoli per l'accordo
          decentrato a livello regionale  che  traccera'  altresi  le
          linee  generali  dei  programmi,  gli  schemi  dei piani di
          lavoro ed i criteri delle verifiche in  campo.  Non  dovra'
          comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali,
          un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota
          pro-capite  media  per assistito secondo le rilevazioni del
          triennio   1984-1986.   Ogni   semestre   dovranno   essere
          verificati   con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo recepito  dal  presente  decreto  gli  aspetti
          tendenziali  dell'applicazione  dell'istituto  in ordine al
          conseguimento  degli   obiettivi   che   costituiscono   la
          condizione per l'attribuzione dei compensi.
             6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
              I)  incentivazione  ex  artt.  59  e  segg. decreto del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23);
              II) produttivita' 'per obiettivi'".
             "Art.  67  (Finanziamento  dei fondi di incentivazione e
          attuazione  dell'istituto).  -  1.  Gli   enti   finanziano
          l'istituto sub 1), comma 6, dell'articolo 66 esclusivamente
          con il fondo 1986, cosi' come determinato  ai  sensi  della
          circolare  del  Ministero  della sanita' e del dipartimento
          della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal
          consuntivo  dello stesso anno il quale sara' rivalutata per
          gli  anni  1987  e  1988  secondo  l'andamento  dell'indice
          inflattivo  previsto  dalle  leggi finanziarie cui potranno
          aggiungersi solo i 'risparmi' derivanti dal  raffronto  tra
          la  spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento
          e la  spesa  effettivamente  sostenuta  nell'anno  predetto
          relativa   alle   funzioni   di   assistenza  specialistica
          convenzionata esterna.
             2.  Le  regioni  potranno  integrare il fondo assegnando
          risorse strettamente connesse  alla  attivazione  di  nuove
          unita'  operative  in  misura  non  superiore alla media di
          quanto liquidato  pro-capite  a  titolo  di  incentivazione
          nell'anno   precedente,   moltiplicato   per  la  dotazione
          organica delle unita' operative di nuova attivazione.
             3.  In sede di accordo decentrato a livello regionale si
          stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di
          incentivazione  che,  in  caso di attivazione ex novo dello
          stesso, non potra' essere  inferiore  al  10%  della  spesa
          complessiva  risultante  a rendicontazione 1986 dell'intera
          attivita'  specialistica  resa   al   cittadino   su   base
          regionale.
             4.  In  sede  di  accordo, a livello di enti, gli stessi
          converranno  con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo  recepito dal presente decreto l'articolazione
          delle attivita' professionali da  rendere  in  plus-orario,
          soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire
          un incremento della produttivita' e  maggiori  spazi  anche
          temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
             5.  Le  somme  corrisposte  da  enti  e  da  privati per
          prestazioni erogate dal  Servizio  sanitario  nazionale  ed
          effettuate  in plus-orario da personale medico dipendente o
          da personale  che  rientra  nelle  categorie  B  e  C,  non
          comprese  nei  compiti di istituto, entrano a far parte del
          fondo per l'incentivo della produttivita'  al  netto  della
          quota di spettanza dell'amministrazione.
             6.  Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste
          nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
             7.  L'istituto  di  cui  sub  II), comma 6, dell'art. 66
          viene finanziato con il fondo di incentivazione  costituito
          dallo  0,80%  del monte salari relativo a ciascun ente e da
          una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore
          allo  0,30 determinata in sede di accordo quadro regionale.
             8.  A regime l'individuazione globale di indicatori e di
          indici  di  produttivita'   e   di   ulteriori   fondi   di
          finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi
          e tecnici e la  definizione  del  modello  di  applicazione
          degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della
          produttivita' e'  demandata  ad  una  apposita  commissione
          paritetica  costituita  da  esperti  designati dal Governo,
          regioni,  ANCI  e  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          firmatarie  dell'accordo  recepito dal presente decreto che
          li  definisce  entro  il  30  settembre  1987,   anche   in
          riferimento  agli obiettivi della programmazione nazionale.
             9.  L'istituto  di  cui  al  comma  7  viene,  altresi',
          finanziato da  ulteriori  eventuali  fondi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni".
             "Art.   68   (Valutazione  della  produttivita').  -  1.
          L'istituto di incentivazione della produttivita',  valutato
          sulla   base   delle   prestazioni   complessive   prodotte
          dall'equipe  secondo  le  modalita'  operative  ed   indici
          obiettivi  che  comportano  un  incremento  di  impegno dei
          componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto
          delle    attribuzioni   delle   posizioni   funzionali   di
          appartenenza.
             2.    Le   prestazioni   effettuate   vengono   valutate
          economicamente  sulla  base  del  tariffario  nazionale   e
          ripartite con le modalita' previste nell'art. 70.
             3.  Tali  prestazioni  vengono organizzate attraverso la
          predisposizione di orari e turni che  garantiscono  un'equa
          ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la
          presenza di tutti i componenti l'equipe.
             4.  I  fini,  le  modalita'  operative, i criteti per la
          fissazione   delle   tariffe   e   la   valutazione   della
          produttivita' dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 66,
          sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art.  73".
             "Art.  69  (Modalita'  e criteri per la fissazione delle
          tariffe). 1. La determinazione delle  competenze  spettanti
          al  personale  per  le  singole  prestazioni  utili ai fini
          dell'applicazione  dell'istituto  viene  definita  con   un
          tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante
          del  presente  decreto  per  il  personale   del   Servizio
          sanitario nazionale.
             2.  La  formulazione  del tariffario dovra' prevedere il
          valore delle prestazioni e l'indicazione  delle  competenze
          da  attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria
          A) medici e all'equipe e al fondo comune B)  del  personale
          laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).
          Nel nuovo tariffario occorrera'  ricomprendere  oltre  alle
          prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni
          professionali non mediche assoggettabili  a  rilevazione  e
          fatturazione.
             3.   Per  la  definizione  del  tariffario  unico  sara'
          costituita  presso  il   Ministero   della   sanita',   una
          commissione  paritetica  formata  da  componenti  designati
          dalla  parte  pubblica  e  da  componenti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  firmatarie dell'accordo recepito
          nel presente decreto.
             4.  La  commissione  dovra'  concludere  i propri lavori
          entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             5.  Il  decreto ministeriale che recepira' il tariffario
          unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo
          di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto ed avra' effetti economici dalla  data  di
          pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
             6.  In  attesa della emanazione del nuovo tariffario, il
          fondo della categoria B) del personale laureato non  medico
          e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le
          modalita' del decreto del Presidente  della  Repubblica  25
          giugno  1983, n. 343 (23/ a), per tale istituto ai laureati
          non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub  I)
          da  prevedere  in aumento al fondo stesso per il periodo di
          applicazione dell'accordo di lavoro  recepito  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23/
          a), e per il periodo di validita' del presente decreto,  in
          ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV,
          n. 308/1986.
             7.  Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo
          seguente:
              le  competenze previste nel tariffario per la categoria
          A) medici vengono utilizzate come riferimento economico  di
          riparto  per  il  personale  della  categoria B), personale
          laureato non medico.
             8.  Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria
          B) che trova corrispondenza nel tariffario  afferiscono  le
          quote  economiche pari al fondo della corrispondente equipe
          della categoria A).
             9.  In  analogia  e'  costituito  il  fondo comune della
          categoria B); le quote eventualmente non liquidate  per  le
          equipes  della categoria B) afferiscono al fondo comune B),
          personale laureato non medico.
             10.  Nell'accordo  decentrato a livello regionale tra le
          equipes del  personale  laureato  non  medico  deve  essere
          inserita quella del personale farmacista.
            11.  Le  competenze  attribuite  al personale di cui alla
          categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:
                            Fondo equipe B        Fondo comune B
                                   -                    -
          Dirigente. . . .        1,8                  1,2
          Coadiutore . . .        1,4                  1,1
          Collaboratore. .        1                    1
             12.    Al   personale   farmacista,   inoltre,   vengono
          corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal  30%
          del  risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la
          distribuzione diretta all'utenza  dei  presidi  e  prodotti
          previsti  dall'assistenza  farmaceutica integrativa, il cui
          calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986
          e  le  cifre  corrispondenti  vanno  sommate al fondo della
          categoria B).
             13.   L'assegnazione   del   plus  orario  al  personale
          farmacista non puo' essere inferiore  a  quello  attribuito
          con i piani di lavoro del 1986.
             14.  Per  il  personale  laureato non medico dei profili
          biologici, chimici e fisici l'assegnazione del  plus-orario
          non  puo'  essere inferiore a quello attribuito per effetto
          della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.
             15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per
          l'istituto dell'incentivazione al personale medico  debbono
          essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
             16.  Il fondo predetto deve essere comunque, garantito e
          liquidato nella sua globalita' al personale medico  per  la
          durata  del  presente  decreto con l'obiettivo di mantenere
          elevati  gli  standards  quanti-qualitativi  dell'attivita'
          ambulatoriale   complessivamente   resa   dalle   strutture
          pubbliche".
             "Art.   70   (Tabella   di  ripartizione  del  fondo  di
          incentivazione sub I), comma 6,  dell'art.  66).  -  1.  Le
          competenze spettanti al personale, articolate per settori a
          seconda  della  diversa   incidenza   professionale   degli
          operatori  necessaria alla realizzazione delle prestazioni,
          saranno ripartite secondo lo schema seguente:
               A) Medici;
               B)  Biologi,  chimici,  fisici, farmacisti, ingegneri,
          psicologi;
               C)    Personale    tecnico-sanitario    e    personale
          infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui
          alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  761/1979,  dell'unita'  operativa  che  concorre   alla
          prestazione,   nonche'  il  personale  tecnico  addetto  ai
          servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
               D) Restante personale.
             2.  Le  prestazioni specialistiche vengono suddivise nei
          seguenti gruppi per  ciascuno  dei  quali  si  indicano  le
          percentuali  di  scomposizione  dei  valori delle stesse da
          attribuire alle varie categorie di personale.
                                     A     B     C      D    Totale
                                     -     -     -      -       -
1) prestazioni di radiologia. . .   70     -    18     12      100
2) prestazioni di laboratorio . .   65     -    23     12      100
3) visite e/o interventi
   specialistici delle varie
   attivita' di servizio
   ed altre prestazioni
   fatturabili. . . . . . . . . .   85     -    10      5      100
4) prestazioni riabilitative. . .   55     -    32     13      100
             3.  Le  competenze  attribuite  al personale di cui alla
          categoria A) medici e  B)  personale  laureato  non  medico
          saranno suddivise come segue:
              all'equipe  che  ha  reso  la  prestazione  il  45%  da
          ripartirsi ai singoli componenti;
              al fondo comune il 55%.
             4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
             5.  La  quota  afferente  all'equipe  va ripartita fra i
          medici delle  strutture  ove  sia  attivato  l'istituto  di
          incentivazione    della    produttivita'   nelle   seguenti
          proporzioni:
          assistente e collaboratore. . . . . . . .     1;
          aiuto e coadiutore. . . . . . . . . . . .   1,4;
          primario ed equiparati, dirigente . . . .   1,8,
          mantenendo  per  il  personale  medico  il rapporto 3/4 tra
          tempo definito e tempo pieno.
             6.   Le   somme   spettanti   a   ciascun  medico  dalla
          ripartizione  del   fondo   comune,   che   concorrono   al
          raggiungimento  del  tetto  retributivo sono ripartite come
          segue:
          assistente. . . . . . . . . . . . . . . .     1;
          aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,1;
          primario. . . . . . . . . . . . . . . . .   1,2.
             7.   Il   fondo   comune   sara'   suddiviso  in  quote.
          L'assegnazione delle quote  sara'  effettuata  nell'accordo
          decentrato   a  livello  regionale  e  nell'accordo  locale
          secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo  comune
          che   consentano  prioritariamente  meccanismi  perequativi
          all'interno  del  personale  laureato  non  medico  per  il
          perseguimento  degli  obiettivi  programmati e dei piani di
          lavoro di cui all'art. 66.
             8.  La partecipazione alla ripartizione del fondo comune

          comporta la prestazione del plus-orario  con  le  modalita'
          appresso  indicate  e  articolato  sulla  base  di  accordi
          locali.
             9.  Al  fondo  comune afferiscono le somme di competenza
          individuale eccedenti il tetto retributivo.
             10.  La  distribuzione  delle  quote  avverra' in misura
          proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
             11.  Le  quote  di fondo comune non attribuite a seguito
          del raggiungimento del  tetto  economico  individuale  sono
          attribuite al fondo comune.
             12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per
          raggiungimento dei tetti economici individuali  afferiscono
          al fondo di cui all'istituto sub II.
             13.  Le  quote  di riparto del tariffario attualmente in
          vigore  relative  alla  categoria  b)  debbono   intendersi
          riferite  alla  nuova  categoria C), le quote relative alla
          categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).
             14.  La colonna della categoria B) verra' riempita dalle
          percentuali  risultanti  dalla   formulazione   del   nuovo
          tariffario.
             15.  Le  quote  di  cui  al fondo comune dell'equipe non
          medica  previsto  dall'art.  104,  area  negoziale  medica,
          saranno  ripartite in quote proporzionali alla retribuzione
          fra i componenti dell'equipe stessa".
             "Art.  71  (Plus  orario  e  sua  determinazione).  - 1.
          L'attivita' connessa con  l'istituto  delle  incentivazioni
          sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
             2.  I  tetti  massimi  di  plus  orario sono fissati nei
          limiti del fondo a disposizione di  cui  all'art.  67  come
          segue:
               a)  7  ore  settimanali  per il personale laureato non
          medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai
          sensi del tariffario unico nazionale.
               b)   3   ore  settimanali  per  il  personale  tecnico
          sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza  e
          ispezione.   In  attesa  degli  accordi  quadro  regionali,
          attuativi  dell'istituto  restano  in   vigore   le   norme
          specifiche  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
          348/1983, art. 64.
             3.  I  tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi
          del comma 2 verranno pertanto applicati a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello
          regionale applicativo  dell'istituto  di  cui  al  presente
          decreto.
             4.  Per  il personale infermieristico il plus-orario non
          potra' essere superiore a due ore settimanali.
             5.  Il  rapporto  proporzionale fra i diversi plus orari
          attribuibili al personale non medico  viene  mantenuto  nel
          caso  in  cui  non sia stato attribuito il tetto massimo di
          plus-orario.
             6.  Il  plus  orario,  concordato  con le organizzazioni
          sindacali        e        successivamente        deliberato
          dall'amministrazione,   costituisce  debito  orario;  esso,
          pertanto, deve essere programmato nei  piani  di  lavoro  e
          verificato  attraverso sistemi obiettivi di controllo degli
          orari di servizio.
             7.   La   misura  del  plus  orario  reso  puo'  trovare
          compensazione all'interno di un trimestre.  Le  differenze,
          in  difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre
          rispetto a quello  dovuto  debbono  essere  compensate  nel
          trimestre  successivo. In caso di mancato recupero del plus
          orario dovuto e non  reso,  si  effettueranno  le  relative
          proporzionali riduzioni.
             8.  Il  tetto  retributivo  per  il personale non medico
          sara' rapportato al 10% del trattamento  economico  globale
          mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni
          ora settimanale di plus-orario reso.
             9.  Per trattamento economico globale mensile lordo deve
          intendersi la somma delle seguenti voci:
              stipendio  mensile  lordo  comprensivo  del  salario di
          anzianita';
              indennita' integrativa speciale;
              indennta' annue fisse e continuative;
              rateo di tredicesima mensilita'.
             10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la
          revisione del plus-orario.
             11.   Le  competenze  economiche  relative  al  presente
          istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
             12.  Al  personale soggetto al debito orario che rinunci
          alla effettuazione dello stesso non compete alcun  compenso
          a  titolo  di  incentivazione  ma compete la quota relativa
          alla categoria D)".
             "Art.   72  (Modalita'  di  ripartizione  del  fondo  di
          incentivazione sub I dell'art. 66). - 1. Per quanto attiene
          il  personale  laureato non medico che effettua prestazioni
          rilevabili e fatturabili le modalita' di ripartizione  sono
          definite nell'art. 70.
             2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di
          vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale  dovra'
          prevedere  i criteri di riparto dell'attivita' fatturabile.
             3.  In  attesa della emanazione del nuovo tariffario, al
          fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme
          corrisposte  da  enti  o  privati,  al netto delle quote di
          spettanza dell'amministrazione, per prestazioni  effettuate
          dagli ingegneri in plus orario.
             4. Le competenze attribuite al personale della categoria
          C) dell'art. 70 che ha concorso  alle  prestazioni  vengono
          sommate  e  l'importo  risultante  forma  il  monte globale
          complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.
             5.  Le  competenze  attribuite  al personale di cui alla
          categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise  in  base  alle
          seguenti  proporzioni  individuali;  al personale dei ruoli
          amministrativo,  prefessionale  e  tecnico  inquadrato  nei
          livelli   dal   settimo  all'undicesimo:  2;  al  personale
          inquadrato  nei  livelli  dal  quinto  al  sesto  1,30;  al
          personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
             6.   Le   quote   eccedenti   il  rapporto  ottimale  di
          prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad
          incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66".
                                    Capo II
             "Art.   73  (Modalita'  di  ripartizione  del  fondo  di
          incentivazione sub II), comma 6, dell'art.  66).  -  1.  Il
          fondo  di incentivazione sub II) e' ripartito dalla regione
          in quote corrispondenti ai  progetti  determinati  anche  a
          norma dell'art. 66.
             2.  Gli  enti  individuano,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali,  le   unita'   di   personale   assegnate   alla
          realizzazione dei singoli progetti di intervento.
             3.  La  regione  provvede alla erogazione delle quote di
          cui  al  presente   articolo   sulla   scorta   di   idonea
          documentanzione,  attestante il conseguimento dei risultati
          ottenuti.
             4.  Nell'ambito  di  ciascun  ente  si  provvedera' alla
          liquidazione delle quote relative ai singoli  progetti  nei
          confronti   degli   operatori   che   hanno  effettivamente
          partecipato  alla  loro  realizzazione,  sulla  base  della
          retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi".
             Art.   80  (Turni  di  servizio  ed  organizzazione  del
          lavoro).  -  1.  La  presenza  medica  in  ospedale  ed  in
          particolari  servizi  anche  nel territorio, individuati in
          sede di contrattazione decentrata, deve  essere  assicurata
          nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
          mediante una opportuna programmazione e  una  funzionale  e
          preventiva   articolazione  degli  orari  e  dei  turni  di
          servizio.
             2.  Tale  presenza  medica  e' destinata a far fronte ad
          esigenze ordinarie e di emergenza.
             3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza
          attiva, attraverso un funzionale utilizzato  delle  equipes
          per  le  dodici  ore  diurne,  ove  le  piante organiche lo
          consentano  e,  comunque,   in   rapporto   alla   migliore
          organizzazione del lavoro.
             4.  Nei  reparti  di rianimazione e terapia intensiva la
          presenza  medica  deve  essere  garantita  attraverso   una
          turnazione  per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
             5.  Alle  esigenze  di  emergenza  notturne e festive si
          provvede mediante:
               a)  il  dipartimento  di  emergenza,  laddove  esso e'
          istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri
          servizi  di  guardia  o  di pronta disponibilita' secondo i
          criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;
               b)  l'utilizzazione  della  guardia medica divisionale
          e/o interdivisionale.
             6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario
          di lavoro,  laddove  la  dotazione  organica  delle  unita'
          operative  consenta di garantire tutte le attivita' mediche
          istituzionali.
             7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque
          fino all'adeguamento delle relative dotazioni,  la  guardia
          medica  puo'  essere svolta attraverso il ricorso ad ore di
          lavoro straordinario.
             8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere
          assicurata nelle dodici ore diurne feriali  mediante  turni
          di   servizio  ed  articolazione  degli  orari.  Nelle  ore
          notturne  e  nei  giorni  festivi  le   emergenze   vengono
          assicurate  mediante l'istituto della pronta disponibilita'
          secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato".
             "Art.   81.  (Lavoro  straordinario).  -  1.  Il  lavoro
          straordinario  non  puo'  essere  utilizzato  come  fattore
          ordinario di programmazione del lavoro.
             2.   Le   prestazioni   di  lavoro  straordinario  hanno
          carattere  eccezionale,  devono  rispondere  ad   effettive
          esigenze  di  servizio  e  debbono  essere  preventivamente
          autorizzate.
             3.  Dette  prestazioni  non  possono  superare il limite
          massimo individuale di 80 ore annue.
             4. Gli enti, per comprovate ed improcastinabili esigenze
          di  servizio  e  previo  confronto  con  le  organizzazioni
          sindacali,   possono   autorizzare  prestazioni  di  lavoro
          straordinario  per   particolari   e   definite   funzioni,
          posizioni  di  lavoro  o  settori di attivita' in deroga al
          limite di cui al comma 3, fino ad un  massimo  di  150  ore
          annue.
             5.   Il  lavoro  straordinario  puo',  a  richiesta  del
          dipendente e compatibilmente con le esigenze  di  servizio,
          essere compensato con riposi sostitutivi.
             6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 2, le ore
          di straordinario prestate nei seguenti  casi:  richiamo  in
          servizio per pronta disponibilita'; comando per esigenze di
          servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali  e
          commissioni di concorso.
             7.  La  partecipazione  a  commissioni  di  concorso del
          Servizio sanitario nazionale potra' essere  retribuita,  se
          effettuata  al di fuori del normale orario di lavoro, quale
          lavoro straordinario, con le modalita' di cui al  comma  6,
          nella  sola  ipotesi  in  cui leggi regionali non prevedano
          specifici compensi.
             8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          la misura oraria dei compensi per lavoro  straordinario  e'
          determinata   maggiorando   la   misura  oraria  di  lavoro
          ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per  175  i
          seguenti elementi retributivi:
              stipendio   tabellare   base  iniziale  di  livello  in
          godimento;
              indennita'  integrativa  speciale (I.I.S.) in godimento
          nel mese di dicembre dell'anno precedente;
              rateo  di  tredicesima  mensilita' delle due precedenti
          voci.
             9.  La  maggiorazione  di  cui  sopra e' pari al 15% per
          lavoro   straordinario   diurno,   al   30%   per    lavoro
          straordinario  prestato  nei  giorni  festivi  o  in orario
          notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed
          al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
             10.  Dal  31  dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel
          comma 8 e' ridotto a 156.
             11.  Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in
          base al  preesistente  sistema  di  calcolo,  previste  dai
          rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla
          concorrenza delle tariffe orarie di pari importo  derivanti
          dal nuovo sistema di calcolo.
             12.  Ai  medici  a  tempo definito compete per il lavoro
          straordinario  reso  oltre  l'orario  d'obbligo  la  stessa
          tariffa spettante ai medici a tempo pieno".
             "Art.  82  (Servizio  di pronta disponibilita'). - 1. Il
          servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
          immediata reperibilita' del dipendente e dall'obligo per lo
          stesso di raggiungere il  presidio  nel  piu'  breve  tempo
          possibile  dalla  chiamata,  secondo intese da definirsi in
          sede locale.
             2.  I  comitati  di  gestione  o l'organo corrispondente
          secondo i rispettivi ordinamenti  sono  tenuti  a  definire
          all'inizio   di   ogni   anno,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali  mediche  firmatarie  dell'accordo  recepito  dal
          presente  decreto, un piano per affrontare le situazioni di
          emergenza  in  relazione  alla  dotazione  organica  ed  ai
          profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
             3.  Sono  tenuti  al  servizio  di pronta disponibilita'
          esclusivamente  i  dipendenti  in  servizio  presso  unita'
          operative con attivita' continua e, sulla base del piano di
          cui al comma 2,  il  personale  strettamente  necessario  a
          soddisfare le esigenze funzionali.
             4.  Il  servizio di pronta disponibilita' sostitutiva ed
          integrativa della guardia divisionale o interdivisionale e'
          organizzato  utilizzando personale della stessa disciplina.
             5.  Nei  servizi  di  anestesia,  rianimazione e terapia
          intensiva puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita'
          integrativa.
             6.  Nel  caso  in  cui  la pronta disponibilita' cada in
          giorno  festivo  spetta  un   riposo   compensativo   senza
          riduzione del debito orario settimanale.
             7.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita' va di norma
          limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore
          e  da'  diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600
          per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             8.  Due  turni di pronta disponibilita' sono prevedibili
          solo per le giornate festive.
             9.  Qualora  il  turno sia articolato in orari di minore
          durata,   la   predetta   indennita'   viene    corrisposta
          proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
             10.  L'articolazione  del turno di pronta disponibilita'
          non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro  ore.
             11.  In  caso  di  chiamata  l'attivita'  prestata viene
          computata  come  lavoro  straordinario  o  compensata   con
          recuperio orario.
             12.  Di  regola non potranno essere previste per ciascun
          dipendente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
             13. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei
          servizi di gurdia e', di norma, di competenza del primario,
          degli  aiuti  e  degli assistenti con almeno cinque anni di
          anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli
          altri assistenti.
             14. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei
          servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti  i
          sanitari  della  divisione o del servizio, ad eccezione dei
          primari".
             "Art.  101  (Tipologia  e finalita' dell'Istituto). - 1.
          L'istituto  di  incentivazione  della  produttivita'   deve
          tendere  ad  incrementare  la economicita' e qualita' delle
          prestazioni rese in funzione  del  grado  di  conseguimento
          degli   obiettivi  prefissati  al  fine  di  migliorare  la
          qualita' dell'assistenza.
             2.  Il  meccanismo  di incentivazione, per sua natura, a
          regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un
          fondo  di  dotazione  e  riscontri  di  tipo  funzionale  e
          contabile.
             3.   Per   l'arco  di  vigenza  dell'accordo  collettivo
          1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla
          data  di  entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la
          disciplina vigente quale fase transitoria verso  il  futuro
          sistema  "per  obiettivi",  con  gli  opportuni e specifici
          adattamenti  riferiti  alle  due  aree  negoziali  di   cui
          all'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica n.
          68/1986.
             4.  L'attivazione  dell'istituto  e'  obbligatoria ed e'
          finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi  validi
          su   tutto   il   territorio   nazionale   nei  servizi  di
          prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
               a)  deve  mantenersi  o  migliorarsi  il  rapporto fra
          prestazioni rese in normale orario di lavoro e  prestazioni
          rese  in plus-orario, secondo le rilevazioni effettuate nel
          triennio 1984-1986;
               b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare
          alcuni indici di produttivita' complessivi;
               c)  deve  concretizzarsi  una  razionale distribuzione
          territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa
          in  plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei
          presidi territoriali (distretti,  centri  di  prenotazione,
          consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
             5.    Tali    obiettivi    costituiscono   vincoli   per
          l'accordo-quadro regionale che traccera' altresi' le  linee
          generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i
          criteri delle  verifiche  in  campo.  Non  dovra'  comunque
          verificarsi,  a  livello  di  unita'  sanitarie  locali, un
          incremento della spesa complessiva  derivante  dalla  quota
          pro-capite  media  per assistito secondo le rilevazioni del
          triennio  1984-1986.    Ogni   semestre   dovranno   essere
          verificati   con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo recepito  nel  presente  decreto  gli  aspetti
          tendenziali  dell'applicazione  dell'istituto  in ordine al
          conseguimento  degli   obiettivi   che   costituiscono   la
          condizione per l'attribuzione dei compensi.
             6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
               I)  incentivazione  ex  articoli 59 e seguenti decreto
          del Presidente della Repubblica n. 348, 1983;
              II) produttivita' 'per obiettivi'".
            "Art.  102  (Finanziamento  dei fondi di incentivazione e
          attuazione  dell'istituto).  -  1.  Gli   enti   finanziano
          l'istituto  sub  I),  comma 6, dell'art. 101 esclusivamente
          con il fondo 1986, cosi' come determinato  ai  sensi  della
          circolare  del  Ministero  della sanita' e del Dipartimento
          della funzione pubblica del 29 aprile  1986,  e  risultante
          dal  consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato
          per gli anni 1987 e 1988  secondo  l'andamento  dell'indice
          inflattivo  previsto  dalle leggi finanziarie, cui potranno
          aggiungersi solo i 'risparmi' derivanti dal  raffronto  tra
          la spesa dell'anno pecedente a quello preso a riferimento e
          la  spesa  effettivamente  sostenuta  nell'anno   predetto,
          relativa   alle   funzioni   di   assistenza  specialistica
          convenzionata esterna.
             2.  Le  regioni  potranno  integrare il fondo assegnando
          risorse strettamente connesse  alla  attivazione  di  nuove
          unita'  operative  in  misura  non  superiore alla media di
          quanto  liquidato  procapite  a  titolo  di  incentivazione
          nell'anno   precedente,   moltiplicato   per  la  dotazione
          organica delle unita' operative di nuova attivazione.
             3.  In sede di accordo decentrato a livello regionale si
          stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di
          incentivazione,  che  in  caso di attivazione ex novo dello
          stesso non potra'  essere  inferiore  al  10%  della  spesa
          complessiva  risultante  a rendicontazione 1986 dell'intera
          attivita'  specialistica  resa   al   cittadino   su   base
          regionale.
             4.  In  sede  di  accordo  a  livello di enti gli stessi
          converranno  con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo  recepito dal presente decreto l'articolazione
          delle attivita' professionali da  rendere  in  plus-orario,
          soggette a rilevazione e fratturazione in modo da garantire
          un incremento della produttivita' e  maggiori  spazi  anche
          temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
             5.  Le  somme  corrisposte  da  enti  e  da  privati per
          prestazioni erogate dal  Servizio  sanitario  nazionale  ed
          effettuate  in plus-orario da personale medico dipendente o
          da personale  che  rientra  nelle  categorie  B  e  C,  non
          comprese  nei  compiti di istituto, entrano a far parte del
          fondo per l'incentivo della produttivita'  al  netto  della
          quota di spettanza dell'amministrazione.
             6.  Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste
          nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.
             7.  L'istituto  di  cui  sub II), comma 6, dell'art. 101
          viene finanziato con il fondo di incentivazione  costituito
          dallo  0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da
          una  quota  del  fondo  comune  di  cui  all'art.  105  non
          superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro
          regionale.
             8.   L'istituto  di  cui  al  comma  7  viene,  altresi'
          finanziato da  ulteriori  eventuali  fondi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni".
             "Art.  103 (Valutazione della produttivita'). - 1. Fermo
          restando   l'obbligo   dell'attivita'   ambulatoriale    da
          prestarsi  nel normale orario di servizio viene valutata ai
          fini  dell'istituto  la  quota  parte   delle   prestazioni
          complessive  prodotte  dall'equipe  in plus-orario, secondo
          modalita' operative ed indici  obiettivi  di  produttivita'
          che  comportino  un  incremento  di  impegno dei componenti
          dell'equipe stessa.
             2.  Detta  attivita'  viene  organizzata  attraverso  la
          predisposizione di orari o turni che garantiscano una  equa
          rotazione  di  tutto  il  personale  sanitario  in  modo da
          assicurare la presenza di tutti i componenti della  equipe,
          ognuno  nell'ambito  delle  rispettive attribuzioni e delle
          rispettive  posizioni  funzionali,  nonche'  l'espletamento
          dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.
             3.   L'accordo   decentrato  a  livello  regionale,  nel
          definire    le    modalita'     operative     dell'istituto
          dell'incentivazione  della  produttivita',  finalizzate  al
          perseguimento   degli   obiettivi   programmatici,   dovra'
          comunque tenere conto dei seguenti indici di produttivita':
               a)  durata  media  della  degenza  complessiva  e  per
          singole unita' operative;
               b)  riduzione  dei  tempi  di  attesa  intra  ed extra
          ospedaliera.
             4.  Ai  fini del computo economico del presente istituto
          il numero delle prestazioni effettuate secondo le  predette
          modalita' soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei
          servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  il
          50%  del volume complessivo, compresa l'attivita' svolta in
          favore dei pazienti ricoverati,  di  attivita'  dell'unita'
          operativa  tenendo  anche  conto  dell'attivita' lavorativa
          prestata per altri istituti contrattuali.
             5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella
          A) le prestazioni effettuate sono considerate  tutte  utili
          ai   fini  della  determinazione  dei  tetti  consentiti  e
          concordati.
             6.  Per  le  attivita'  ambulatoriali  svolte da equipes
          operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di
          maggiore  produttivita'  rivolta  ai  non ricoverati verra'
          valutata  sulla  base  delle   prestazioni   effettivamente
          erogate  in  plus-orario  senza limitazioni di cui ai commi
          precedenti.
             7.  La valutazione della produttivita' dell'istituto sub
          II), comma 6, dell'art. 101  viene  definita  su  specifici
          programmi  in  sede  regionale,  attuati e verificati nelle
          singole unita' sanitarie locali  sulla  base  dei  seguenti
          indici  medi  di  produttivita'  oggettivamente  rilevati a
          livello regionale:
               a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella
          storica riferita all'anno  precedente  a  quello  preso  in
          considerazione  e  rivalutazione  del  tasso  ufficiale  di
          inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione
          finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
               b)  durata  media della degenza, indice di occupazione
          di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
               c)  riduzione  dei  tempi  di  attesa  intra  ed extra
          ospedaliera;
               d)   economie  realizzate  rispetto  all'indice  medio
          regionale per la farmaceutica esterna;
               e)    altri   eventuali   indici   di   produttivita',
          oggettivamente rilevabili e quantificabili,  determinati  a
          livello regionale.
   8. Tabella A
                                            Quota
 Attivita'           Attivita'          da attribuire
per interni         per esterni         al personale
    -                    -                     -
   50%                  50%                 100,00%
   49%                  51%                  98,00%
   48%                  52%                  96,15%
   47%                  53%                  94,33%
   46%                  54%                  92,59%
   45%                  55%                  90,90%
   44%                  56%                  89,28%
   43%                  57%                  87,71%
   42%                  58%                  86,20%
   41%                  59%                  84,74%
   40%                  60%                  83,33%
   39%                  61%                  81,96%
   38%                  62%                  80,64%
   37%                  63%                  79,36%
   36%                  64%                  78,12%
   35%                  65%                  76,92%
   34%                  66%                  75,75%
   33%                  67%                  74,62%
   32%                  68%                  73,52%
   31%                  69%                  72,46%
   30%                  70%                  71,42%
   29%                  71%                  70,42%
   28%                  72%                  69,44%
   27%                  73%                  68,49%
   26%                  74%                  67,56%
   25%                  75%                  66,66%
   24%                  76%                  65,78%
   23%                  77%                  64,93%
   22%                  78%                  64,10%
   21%                  79%                  63,29%
   20%                  80%                  62,50%
   19%                  81%                  61,72%
   18%                  82%                  60,97%
   17%                  83%                  60,24%
   16%                  84%                  59,52%
   15%                  85%                  58,82%
   14%                  86%                  58,13%
   13%                  87%                  57,47%
   12%                  88%                  56,81%
   11%                  89%                  56,17%
   10%                  90%                  55,55%
    9%                  91%                  54,94%
    8%                  92%                  54,34%
    7%                  93%                  53,76%
    6%                  94%                  53,19%
    5%                  95%                  52,63%
    4%                  96%                  52,08%
    3%                  97%                  51,54%
    2%                  98%                  51,02%
    1%                  99%                  50,50%
    0%                 100%                  50,00%".
            "Art.  104  (Modalita'  e criteri per la fissazione delle
          tariffe). 1. La determinazione delle  competenze  spettanti
          al  personale  per  le  singole  prestazioni  utili ai fini
          dell'applicazione  dell'istituto  viene  definita  con   un
          tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante
          del presente decreto. La formulazione del tariffario dovra'
          prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle
          competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della
          categoria  A),  ed  all'equipe  e  al  fondo  comune  della
          categoria  B)  del  personale  laureato  non  medico,  alla
          categoria C) e alla categoria D).
             2.  Nel  nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre
          alle  prestazioni  di  tipo  ambulatoriale,  anche   quelle
          prestazioni  professionali  non  mediche  assoggettabili  a
          rilevazione e fatturazione.
             3.   Per  la  definizione  del  tariffario  unico  sara'
          costituita  presso   il   Ministero   della   sanita'   una
          commissione  paritetica  formata  da  componenti  designati
          dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie   dell'accordo
          recepito dal presente decreto.
             4.  La  commissione  dovra'  concludere  i propri lavori
          entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             5.  Il  decreto ministeriale che recepira' il tariffario
          unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo
          di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto ed avra' effetti economici dalla  data  di
          pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
             6.  In  attesa  della emanazione del nuovo tariffario il
          fondo della categoria B) del personale laureato non  medico
          e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le
          modalita' del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          348/1983,  per tale istituto ai laureati non medici piu' il
          5%  del  fondo  per  l'incentivazione  sub  I),  comma   6,
          dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per
          il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro  recepito
          con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
          n. 348 (28/ a), e per il periodo di validita'  dell'accordo
          recepito   dal   presente  decreto,  in  ottemperanza  alla
          sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.
             7.  Conseguentemente le somme storicamente spettanti per
          l'istituto di incentivazione al  personale  medico  debbono
          essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
             8.  Il  fondo  predetto deve essere comunque garantito e
          liquidato nella sua globalita' al personale medico  per  la
          durata  del  presente  accordo con l'obiettivo di mantenere
          elevati  gli  standards  quanti-qualitativi  dell'attivita'
          ambulatoriale   complessivamente   resa   dalle   strutture
          pubbliche".
             "Art.   105   (Tabella  di  ripartizione  del  fondo  di
          incentivazione  sub  I),  comma  6,  art.  101).  -  1.  Le
          competenze  spettanti al personale articolate per settori a
          seconda  della  diversa   incidenza   professionale   degli
          operatori  necessaria alla realizzazione delle prestazioni,
          saranno ripartite secondo lo schema seguente:
               A) Medici;
               B)  Biologi,  chimici,  fisici, farmacisti, ingegneri,
          psicologi;
               C)    Personale    tecnico-sanitario    e    personale
          infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di  cui
          alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  761/1979  dell'unita'  operativa  che   concorre   alla
          prestazione,   nonche'  il  personale  tecnico  addetto  ai
          servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
               D) Restante personale.
             2.  Le  prestazioni specialistiche vengono suddivise nei
          seguenti gruppi per  ciascuno  dei  quali  si  indicano  le
          percentuali  di  scomposizione  dei  valori delle stesse da
          attribuire alle varie categorie di personale:
                                  A      B      C      D      Totale
                                  -      -      -      -         -
1) prestazioni di radiologia     70      -     18     12       100
2) prestazioni di laboratorio    65      -     23     12       100
3) visite e/o interventi
   specialistici delle varie
   attivita' di servizio ed
   altre prestazioni
   fatturabili                   85      -     10      5       100
4) prestazioni riabilitative     55      -     32     13       100
             3.  Le  competenze  attribuite  al personale di cui alla
          categoria A) medici saranno suddivise come segue:
              all'equipe  che  ha  reso  la  prestazione  il  45%  da
          ripartirsi ai singoli componenti;
              al fondo comune il 55%.
             4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
             5.  La  quota  afferente  all'equipe  va ripartita fra i
          medici delle  strutture  ove  sia  attivato  l'istituto  di
          incentivazione    della    produttivita'   nelle   seguenti
          proporzioni:
              assistente  1;  aiuto  corresponsabile,  vice direttore
          sanitario e coadiutore sanitario 1,4;  primario,  direttore
          sanitario  e  dirigente  sanitario  1,8,  mantenendo per il
          personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo
          pieno.
             6.   Le   somme   spettanti   a   ciascun  medico  dalla
          ripartizione  del   fondo   comune,   che   concorrono   al
          raggiungimento  del  tetto  retributivo sono ripartite come
          segue:
    assistente   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1;
    aiuto corresponsabile, vice direttore
sanitario e coadiutore   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1;
    primario ed equiparati, direttore
sanitario e dirigente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2;
             7.   Il   fondo   comune   sara'   suddiviso  in  quote.
          L'assegnazione     delle     quote     sara'     effettuata
          nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo
          criteri di gestione  e  d'utilizzo  del  fondo  comune  che
          consentano    prioritariamente    meccanismi    perequativi
          all'interno   della   categoria   medica   e,   quindi   il
          perseguimento  degli  obiettivi  programmati e dei piani di
          lavoro di cui all'art. 101.
             8.  La partecipazione alla ripartizione del fondo comune
          comporta la prestazione del plus-orario  con  le  modalita'
          appresso  indicate  e  articolato  sulla  base  di  accordi
          locali.
             9.  Al  fondo  comune afferiscono le somme di competenza
          individuale eccedenti il tetto retributivo.
             10.  La  distribuzione  delle  quote  avverra' in misura
          proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.
             11.  Le  quote  di fondo comune non attribuite a seguito
          del raggiungimento del  tetto  economico  individuale  sono
          attribuite al fondo comune.
             12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per
          il   raggiungimento   dei   tetti   economici   individuali
          afferiscono  al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6,
          dell'art. 101.
             13.  Le  quote  di riparto del tariffario attualmente in
          vigore  relative  alla  categoria  B)  debbono   intendersi
          riferite  alla  nuova  categoria  C) le quote relative alla
          categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).
             14.  La colonna della categoria B) verra' riempita dalle
          percentuali  risultanti  dalla   formulazione   del   nuovo
          tariffario".
             "Art.  106.  (Plus-orario  e  sua  determinazione). - 1.
          L'attivita' connessa con  l'istituto  delle  incentivazioni
          sub I), comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.
             2.  I  tetti  massimi  di  plus-orario  sono fissati nei
          limiti del fondo a disposizione di cui  all'art.  102  come
          segue:
              7  ore  settimanali  per  il  personale  medico a tempo
          pieno;
              5  ore  settimanali  per  il  personale  medico a tempo
          definito.
             3.   In   attesa  degli  accordi  decentrati  a  livello
          regionale, attuativi dell'istituto, restano  in  vigore  le
          norme  specifiche  previste  dall'art.  64  del decreto del
          Presidente della Repubblica n.  348/1983.
             4.  I  tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi
          del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore dell'accordo-quadro regionale
          applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
             5.  Il  plus-orario,  ivi  compreso  quello afferente al
          fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali  e
          successivamente       deliberato      dall'amministrazione,
          costituisce  debito  orario;  esso  pertanto  deve   essere
          programmato  nei  piani  di  lavoro e verificato attraverso
          sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
             6.   La   misura   del  plus-orario  reso  puo'  trovare
          compensazione all'interno di un trimestre.  Le  differenze,
          in  difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre
          rispetto a quello  dovuto  debbono  essere  compensate  nel
          trimestre  successivo.  In  caso  di  mancato  recupero del
          plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le  relative
          proporzionali riduzioni.
             7.  Il  tetto  retributivo  sara' rapportato per ciascun
          operatore al 10% del trattamento economico globale  mensile
          lordo  rilevato  al  1  gennaio di ogni anno, per ogni ora
          settimanale di plus-orario reso.
             8.  Per trattamento economico globale mensile lordo deve
          intendersi la somma delle seguenti voci:
              stipendio  mensile  lordo  comprensivo  del  salario di
          anzianita';
              indennita' integrativa speciale;
              indennita' primariale differenziata;
              indennita' annue fisse e continuative;
              rateo di 13a mensilita'.
             9.  Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la
          revisione del plus-orario.
             10.   Le  competenze  economiche  relative  al  presente
          istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
             11.  Al  personale soggetto al debito orario che rinunci
          alla effettuazione dello stesso non compete alcun  compenso
          a titolo di incentivazione".
             "Art. 107 (Fondo di incentivazione della produttivita' e
          sue modalita' di ripartizione, per il personale dei servizi
          veterinari).   -  1.  Nel rispetto della normativa generale
          dell'istituto  gli  incentivi  alla  produttivita'  per  il
          servizio   veterinario   formano  un  comparto  autonomo  e
          riservato agli operatori del servizio stesso.
             2.  Il fondo di incentivazione del personale dei servizi
          veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti
          o  privati  per  prestazioni erogate dal Servizio sanitario
          nazionale  ed  effettuate  esclusivamente  nel  plus-orario
          assegnato    al    netto    della    quota   di   spettanza
          dell'amministrazione, nonche' della quota parte delle somme
          attribuite    dal    Servizio   sanitario   nazionale   per
          l'esecuzione  di  profilassi  di   Stato   afferente   alle
          prestazioni del personale dipendente.
             3.  Nel  termine  perentorio  di  tre mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al
          tariffario   di   cui   all'art.  104,  verra'  emanato  il
          tariffario unico nazionale sulla  base  del  quale  vengono
          quantificate   le   prestazioni   erogate;  nelle  more  di
          emanazione si fara' riferimento  al  tariffario  in  vigore
          approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo
          tariffario trova applicazione dalla data  di  pubblicazione
          del decreto ministeriale di recepimento.
             4.  Al  personale  veterinario e' riconosciuto lo stesso
          tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato
          ai sensi dell'art.  106.
             5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei
          tetti consentiti di plus-orario, non  piu'  del  75%  delle
          prestazioni   di   assistenza   zoolatrica  che  le  Unita'
          sanitarie locali erogano come attivita' istituzionale e del
          50% delle restanti prestazioni.
             6.  Le  competenze  spettanti  al  personale dei servizi
          veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui  allo
          schema contenuto nell'art. 105.
             7.  L'attuazione  dell'incentivazione di cui al presente
          articolo e' obbligatoria  e  deve  essere  prioritariamente
          rivolta   ad   incrementare   le  attivita'  di  vigilanza,
          ispezione e profilassi".
             "Art  108.  (Modalita'  di  ripartizione  del  fondo  di
          incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101).  -  1.  Il
          fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, e'
          ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti
          determinati a norma dell'art. 101.
             2.  Gli  enti  individuano,  sentite  le  Organizzazioni
          sindacali, le unita' di  personale  mediche  e  veterinarie
          assegnate   alla  realizzazione  dei  singoli  progetti  di
          intervento.
             3.   La   regione,  nell'accordo  decentrato  a  livello
          regionale attuativo dell'istituto determinera' le modalita'
          di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla
          scorta   di   idonea    documentazione,    attestante    il
          conseguimento dei risultati ottenuti.
             4.  Nell'ambito  di  ciascun  ente  si  provvedera' alla
          liquidazione delle quote relative ai singoli  progetti  nei
          confronti   degli   operatori   che   hanno  effettivamente
          partecipato  alla  loro  realizzazione,  sulla  base  della
          retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
             5.  A regime l'individuazione globale di indicatori e di
          indici  di  produttivita'   e   di   ulteriori   fondi   di
          finanziamenti per i diversi settori sanitari amministrativi
          e tecnici e la  definizione  del  modello  di  applicazione
          degli  standards  conseguenti,  ai  fini  della valutazione
          della produttivita' e' demandata ad un'apposita commissione
          paritetica  costituita  da  esperti  designati dal Governo,
          regioni,  ANCI,  UNCEM,  e  Organizzazioni   sindacali   di
          categoria  firmatarie  dell'accordo  recepito  dal presente
          decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987,  anche
          in   riferimento   agli   obiettivi   della  programmazione
          nazionale".
            -  L'art.  3,  comma  1, lettera a), del D.L. 25 novembre
          1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          gennaio    1990,   n.   8   (Disposizioni   urgenti   sulla
          partecipazione alla  spesa  sanitaria  e  sul  ripiano  dei
          disavanzi delle unita' sanitarie locali) cosi' dispone:
             "1.  Sono  esentati  dal  pagamento di tutte le quote di
          partecipazione alla spesa sanitaria:
               a)  i  cittadini  cui  sia  riconosciuta dai comuni di
          residenza la condizione di indigenza di  cui  all'art.  32,
          primo comma, della Costituzione;
              (omissis)".
             -  L'art.  10,  comma  2, del decreto-legge 12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre   1983,   n.   638   (Misure  urgenti  in  materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della pubblica
          amministrazione  e  proroga  di  taluni   termini),   cosi'
          dispone:
             "2.  Nel  prontuario  terapeutico del Servizio sanitario
          nazionale deve essere previsto apposito elenco  di  farmaci
          destinati  al  trattamento  delle situazioni patologiche di
          urgenza,  delle  malattie  ad  alto  rischio,  delle  gravi
          condizioni  o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
          durata, nonche' alle  cure  necessarie  per  assicurare  la
          sopravvivenza  nelle  malattie croniche, per i quali non e'
          dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto  elenco
          i  galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
          indicati per sostanza  o  per  categoria  terapeutica,  con
          eventuale specificazione di limitazioni quantitative".
             -   Si   riportano   di  seguito  le  lettere  a)  e  b)
          dell'allegato 4 al decreto del Ministro  della  sanita'  30
          ottobre 1989:

                                                          "ALLEGATO 4
  ELENCO DEI GALENICI OFFICINALI INSERITI NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO
                   DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 a) Elenco dei galenici gia' prescrivibili con onere a carico del
   Servizio  sanitario nazionale, con la quota di partecipazione alla
   spesa da parte dell'assistito nella misura del 30  per  cento  del
   prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota fissa per ricetta:

Prodotto galenico officinale            Confezione            Prezzo
            -                                -                   -
Acido nalidissico, 500 mg compresse        n. 20               5.760
Acido nalidissico, 6% p/v sciroppo
 ml 150                                 flacone n. 1           5.695
Amoxicillina triidrato equivalente      flacone n. 1           3.890
 a 2,5% p/v di amoxicillina base,
 sciroppo ml 100
Ampicillina, 250 mg capsule                n. 12               3.695
Ampicillina sodica (polvere per p.i.)   flacone n. 1           2.470
 equivalente a 250 mg di
 ampicillina base - diluente 2,5 ml
Ampicillina sodica (polvere per p.i.)   flacone n. 1           2.725
 equivalente a 500 mg di
 ampicillina base - diluente 2,5 ml
Ampicillina sodica (polvere per p.i.)   flacone n. 1           3.235
 equivalente a 1000 mg di
 ampicillina base - diluente 4 ml
Benzilpenicillina benzatinica           flacone n. 1           2.425
 polvere per p.i.) 600.000 U.I. -
 diluente 2,5 ml
Benzilpenicillina benzatinica           flacone n. 1           2.595
 (polvere per p.i.) 1.200.000 U.I. -
 diluente 4 ml
Benzilpenicillina potassica              flacone n. 1          2.585
 (polvere per p.i.) 1.000.000 U.I. -
 diluente 4 ml
Cefalexina, 250 mg capsule                 n. 12               5.190
Cefalexina, 500 mg capsule                 n.  8               6.010
Cefalexina 5% p/v, sciroppo ml 100       flacone n. 1          7.490
Cefalotina sodica (polvere per p.i.)     flacone n. 1          4.735
 equivalente a mg 1000 di
 cefalotina base - diluente 4 ml
Cloramfenicolo, 250 mg capsule             n. 12               2.745
Cloramfenicolo palmitato equivalente     flacone n. 1          3.490
 a 2,5% p/v di cloramfenicolo
 base, sciroppo ml 100
Cloramfenicolo succinato sodico          flacone n. 1          3.015
 (polvere per p.i.) equivalente a 1000
 mg di cloramfenicolo base - diluente
 10 ml
Clorochina fosfato, 250 mg compresse       n. 30               3.585
Cloxacillina sodica (polvere per p.i.)   flacone n. 1          2.625
 equivalente a 500 mg di
 cloxacillina base - diluente 2 ml
Cloxacillina sodica euivalente           flacone n. 1          3.210
 a 2% di p/v di cloxacillina base,
 sciroppo ml 100
Doxiciclina cloridrato equivalente         n.  8               3.105
 a 100 mg di doxciclina base,
 capsule
Eritromicina stearato equivalente          n. 12               5.525
 a 250 mg di eritromicina base,
 compresse
Eritromicina etilsuccinato               flacone n. 1          2.150
 equivalente a 100 mg di
 eritromicina base 2 ml
Eritromicina etilsuccinato               flacone n. 1          4.390
 equivalente a 2,5% p/v di
 eritromicina base,
 sciroppo ml 100
Eritromicina lattobionato                flacone n. 1          2.915
 (polvere per p.i.)
 equivalente a 500 mg di
 eritromicina base - diluente
  10 ml
Etambutolo cloridrato,                     n. 20               3.250
 200 mg compresse
Etambutolo cloridrato,                     n. 20               4.210
 400 mg compresse
Fenossimetilpenicillina,                   n. 10               2.505
 125 mg compresse
Fenossimetilpenicillina,                   n. 10               4.280
 500 mg compresse
Fenossimetilpenicillina                  flacone n. 1          3.200
 potassica 2,5% p/v,
 sciroppo ml 100
Ftalisulfatiazolo,                         n. 20               3.330
 500 mg compresse
Gentamicina solfato                      flacone n. 1          2.720
 equivalente a 40 mg
 di gentamicina base
 2 ml
Griseofulvina, 125 mg                      n. 20               3.555
 compresse
Griseofulvina, 250 mg                      n. 10               3.275
 compresse
Isoniazide, 100 mg                         n. 50               3.100
 compresse
Isoniazide, 200 mg                         n. 50               3.730
 compresse
Isoniazide 1% p/v,                       flacone n. 1          2.345
 sciroppo ml 150
Litio carbonato, capsule 300 mg            n. 10-20-30
Metronidazolo, 250 mg compresse            n. 20               2.790
Nitrofurantoina, 50 mg compresse           n. 20               2.590
Nitrofurantoina 0,5% p/v, sciroppo
 ml 1000                                 flacone n. 1          2.820
Piperazina adipato, mg 300 capsule         n. 20               2.720
Sulfadiazina, 500 mg compresse             n. 20               3.745
Sulfadizina sodica, 250 mg/1 ml          flaconi n. 5          3.330
Sulfadimetossina, 500 mg compresse         n. 20               4.455
Sulfametopirazina, 500 mg compresse        n. 10               3.530
Sulfametopirazina 5% p/v sciroppo
 ml 60                                   flacone n. 1          3.210
Streptomicina solfato (polvere           flacone n. 1          2.565
 p.i.) equivalente a 1 g di
 streptomicina base - diluente 3 ml
Tetraciclina cloridrato (polvere         flacone n. 1          2.270
 p.i.) equivalente a 250 mg di
 tetraciclina base - diluente 3 ml
Tetraciclina cloridrato                    n. 16               3.025
 equivalente a mg 250 di
 tetraciclina base,
 capsule

 b) Elenco dei galenici officinali che saranno prescrivibili con
   onere  a  carico del Servizio sanitario nazionale, con la quota di
   partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del
   30  per  cento del prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota
   fissa per ricetta, dalla data di  prima  applicazione  del  prezzo
   stabilito dal Comitato interministeriale prezzi:

Prodotto galenico officinale            Confezione            Prezzo
            -                                -                   -
Acqua per preparazioni iniettabili
 2 ml                                    fiala n. 1              -
Acqua per preparazioni iniettabili
 5 ml                                    fiala n. 1              -
Acqua per preparazioni iniettabili
 10 ml                                   fiala n. 1              -
Adrenalina 0,5 mg/1 ml per uso
 parenterale                             fiale n. 5              -
Adrenalina 1 mg/1 ml per uso
 parenterale                             fiale n. 5              -
Amoxicillina, mg 250 compresse             n. 12                 -
Amoxicillina, mg 500 compresse             n.  6                 -
Amoxicillina, g 1 compresse                n.  6                 -
Argento proteinato 0,5% p/v,
 gocce auricolari e nasali
 10 ml                                   flacone n. 1            -
Atropina solfato 0,5 mg/1 ml,
 per uso parenterale                     flaconi n. 5            -
Atropina solfato 0,5% p/v,
 collirio ml 10                          flacone n. 1            -
Atropina solfato 1% p/v,
 collirio 10 ml                          flacone n. 1            -
Calcio cloruro 500 mg/10 ml
 per uso parenterale                     flaconi n. 5            -
Cefalexina, 1 g compresse                  n.  8                 -
Cloxacillina, 250 mg capsule               n. 12                 -
Cloxacillina, 500 mg capsule               n.  6                 -
Eritromicina lattobionato                flacone n. 1            -
 (polvere per p.i.) equivalente
 a 1 g di eritromicina base -
 diluente 10 ml
Glicerina fenica, gocce
 auricolari nasali g 10                  flacone n. 1            -
Glucosio 5% p/v ml 10                    fiale n. 1              -
Glucosio 5% p/v ml 20                    fiala n. 1              -
Glucosio 10% p/v ml 10                   fiala n. 1              -
Glucosio 10% p/v ml 20                   fiala n. 1              -
Glucosio 20% p/v ml 10                   fiala n. 1              -
Glucosio 33% p/v ml 5                    fiala n. 1              -
Glucosio 33% p/v ml 10                   fiala n. 1              -
Litio carbonato, capsule 300 mg          n. 10-20-30             -
Litio carbonato, compresse 300 mg          n. 50                 -
Metadone cloridrato 0,1% p/v,
 sciroppo 5 ml                           flac. monodose n. 1     -
Metadone cloridrato 0,1% p/v,
 sciroppo 10 ml                          flac. monodose n. 1     -
Metadone cloridrato 0,1% p/v,
 sciroppo 20 ml                          flac. monodose n. 1     -
Morfina cloridrato 10 mg/1 ml
 per uso parenterale                     fiale n. 2-5            -
Morfina cloridrato 20 mg/1 ml
 per uso parenterale                     fiale n. 2-5            -
Morfina cloridrato 0,1% p/v
 sciroppo ml 100                         flacone n. 1            -
Morfina cloridrato 1% p/v
 sciroppo ml 320                         flacone n. 1            -
Morfina cloridrato 2% p/v
 sciroppo ml 160                         flacone n. 1            -
Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml
 per uso parenterale                     fiale n. 5              -
Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml
 per uso parenterale                     fiale n. 5              -
Pilocarpina cloridrato 1% p/v,
 collirio ml 10                          flacone n. 1            -
Pilocarpina cloridrato 2% p/v,
 collirio ml 10                          flacone n. 1            -
Pilocarpina cloridrato 4% p/v
 collirio ml 10                          flacone n. 1            -
Potassio iodato, 170 mg compresse          n. 20                 -
Potassio ioduro, 130 mg compresse          n. 20                 -
Potassio ioduro, 50 p/v, gocce 20 ml     flacone n. 1            -
Rifampicina, 150 mg capsule                n.  8                 -
Rifampicina, 300 mg capsule                n.  8                 -
Rifampicina 2%, sciroppo ml 60           flacone n. 1            -
Sodio cloruro 18 mg/2 ml
 per uso parenterale                     fiala n. 1              -
Sodio cloruro 45 mg/5 ml
 per uso parenterale                     fiala n. 1              -
Sodio cloruro 90 mg/10 ml
 per uso parenterale                     fiala n. 1              - "
             -  L'art.  38  del  D.P.R.  8 giugno 1987, n. 289, cosi'
          dispone:
             "Art.  38  (Commissione  regionale  di disciplina). - In
          ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale,
          e' istituita una commissione di disciplina composta da:
              il  presidente dell'ordine provinciale dei medici della
          citta'  capoluogo  di  regione  o  suo  delegato,  che   la
          presiede;
              tre membri medici e un esperto designati dall'assessore
          regionale alla sanita', sentito l'ANCI regionale; un membro
          medico designato dall'U.S.L. interessata;
              tre  membri medici e un esperto designati dal consiglio
          direttivo della  federazione  regionale  degli  ordini  dei
          medici   su  indicazione  unitaria  effettuata,  di  norma,
          d'intesa  fra  i  sindacati  medici   di   categoria   piu'
          rappresentativi a livello nazionale.
             La sede della commissione e' indicata dalla regione.

             Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente
          della federazione regionale degli ordini dei medici invita,
          a  mezzo  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i
          sindacati medici nazionali di categoria  a  procedere  alla
          designazione unitaria dei medici da nominare.
             Nel  caso  che  i sindacati non facciano pervenire detta
          designazione   entro   trenta   giorni   dal    ricevimento
          dell'invito,   il  consiglio  direttivo  della  federazione
          regionale degli ordini dei medici provvede  direttamente  a
          nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.
             I  medici  di nomina ordinaria devono essere in possesso
          dei seguenti requisiti;
              1) eta' non inferiore a 40 anni;
              2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni;
              3)  attivita'  di  medicina  generale  svolta in regime
          convenzionale per un periodo non inferiore a dieci anni;
              4)   essere   iscritti   negli   elenchi   dei   medici
          convenzionati.
             Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
          designato dalla regione.
             L'U.S.L.  provvede  all'istruttoria del caso avvalendosi
          della collaborazione del comitato di cui all'art. 36  prima
          dell'eventuale  deferimento  alla  commissione  di  cui  al
          presente articolo.
             La  commissione  esamina  i  casi  dei  medici  ad  essa
          deferiti dall'U.S.L.,  per  inosservanza  delle  norme  del
          presente  accordo,  iniziando  la  procedura  entro un mese
          dalla data di deferimento.
             Al  medico  deferito  sono contestati gli addebiti ed e'
          garantita  la   possibilita'   di   produrre   le   proprie
          controdeduzioni.
             La  commissione  propone  all'U.S.L.  con  atto motivato
          l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
              richiamo  con diffida per trasgressioni ed inosservanza
          degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;
              riduzione  del  trattamento  economico  in  misura  non
          inferiore al 10% e non  superiore  al  20%  per  la  durata
          massima  di  sei  mesi;  per  inadempienze  gia' oggetto di
          richiamo con diffida;
              sospensione del rapporto per durata non superiore a due
          anni;
              per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione
          di vantaggi personali;
              per  omessa  o  infedele  comunicazione  di circostanza
          comportanti  incompatibilita',   ai   sensi   dell'art.   4
          dell'accordo;
              per  recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla
          riduzione del trattamento economico;
              revoca  per  recidiva  di  infrazioni  che  hanno  gia'
          portato alla sospensione del rapporto.
             I  provvedimenti  devono  essere adottati dall'U.S.L. in
          conformita' alle proposte della commissione di disciplina e
          sono  definitivi.  Essi  sono notificati agli interessati e
          comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui
          al presente articolo".
             -  Il  decreto del Ministro della sanita' 30 aprile 1990
          concerne:  "Approvazione del nomenclatore-tariffario  delle
          protesi  dirette  al  recupero  funzionale  e  sociale  dei
          soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,  psichiche   o
          sensoriali, dipendenti da qualunque causa".
             -  L'art.  44  della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833
          ("Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale")  cosi'
          dispone:
             "Art.  44  (Convenzioni con istituzioni sanitarie). - 1.
          Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta
          la  necessita'  di  convenzionare le istituzioni private di
          cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente
          di quelle gia' convenzionate.
             2. La legge regionale stabilisce norme per:
               a)  le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le
          istituzioni private  di  cui  all'articolo  precedente,  da
          stipularsi  in  armonia  col  piano  sanitario  regionale e
          garantendo  l'erogazione  di  prestazioni   sanitarie   non
          inferiori  a  quelle  erogate  dai corrispondenti presidi e
          servizi delle unita' sanitarie locali;
               b)  le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le
          aziende termali di cui all'articolo 36.
             3.   Dette   convenzioni  sono  stipulate  dalle  unita'
          sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal
          Ministero  della  sanita',  sentito  il Consiglio sanitario
          nazionale.
             4.   Le  convenzioni  stipulate  a  norma  del  presente
          articolo  dalle  unita'  sanitarie  locali  competenti  per
          territorio  hanno efficacia anche per tutte le altre unita'
          sanitarie locali del territorio nazionale".
             - Le lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 69 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833 cosi' dispongono:
              " b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta
          dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro  consorzi,
          nonche'  dagli  altri  enti pubblici al finanziamento delle
          funzioni esercitate in materia  sanitaria,  in  misura  non
          inferiore  a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate dal
          14 per cento;
               c)  i  proventi  ed i redditi derivanti dal patrimonio
          trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali;
              (Omissis);
               e)  i  proventi  derivanti  da  attivita'  a pagamento
          svolto dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari
          ad  esse  collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di
          rivalsa".
             -  L'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 1986) cosi'
          dispone: "14. Sulla quota eccedente il suddetto importo,  e
          fino  al  limite  di  lire  100.000.000 annue, e' dovuto un
          contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento".
             -  L'art. 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41, sopracitata, e' il seguente: "15. Sui redditi da lavoro
          dipendente,   la   misura  contributiva  di  cui  al  comma
          precedente e' cosi' ripartita:  3,80 per cento a carico del
          datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore".
             -  L'art.  1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233
          (Riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori
          autonomi) prevede:
          "3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
          contributi previdenziali dovuti alle  gestioni  di  cui  al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per  312  il  minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio
          dell'anno cui si riferiscono i contributi, per  gli  operai
          del  settore  artigianato  e  commercio dall'articolo 1 del
          decreto-legge 29  luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni".
             -  L'art.  7  della  legge 2 agosto 1990, n. 233, di cui
          alla nota precedente, cosi' dispone:
             "Art.   7   (Misure  dei  contributi  previdenziali  dei
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni).   -   1.   Con
          decorrenza  dal  1  luglio  1990  sono  istituite, per gli
          assicurati iscritti alla gestione dei  contributi  e  delle

          prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
          e coloni, di cui alla legge 26 ottobre  1957,  n.  1047,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di
          reddito convenzionale individuate in base  alla  tabella  D
          allegata  alla  presente  legge  ai  fini  del  calcolo dei
          contributi  e  della  determinazione  della  misura   delle
          pensioni.
             2.   Ciascuna  azienda  e'  inclusa  per  ciascun  anno,
          frazionabile  per  settimana  per  prestazioni  di   lavoro
          inferiori  all'anno o per la diversa consistenza aziendale,
          nella fascia di  reddito  convenzionale  corrispondente  al
          reddito  agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi
          dell'articolo 11- bis del decreto-legge 14 marzo  1988,  n.
          70,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 maggio
          1988, n.  154.
             3.   I   contributi   per   le   singole  unita'  attive
          appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono
          determinati:
               a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui
          al comma 5 per il  numero  delle  giornate  indicate  nella
          citata tabella D;
               b)   applicando   ai   rispettivi  redditi  imponibili
          l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per  le
          imprese  ubicate in territori montani e nelle zone agricole
          svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo  13  del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a
          carico del concedente e per meta' a carico del  mezzadro  o
          colono.  I  concedenti  sono responsabili del pagamento dei
          contributi anche per la  parte  a  carico  dei  mezzadri  e
          coloni, salvo il diritto di rivalsa.
             5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di
          reddito agrario di cui alla citata tabella D e' determinato
          annualmente  su base nazionale con decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza  sociale,  con  riferimento  alle
          retribuzioni  medie  giornaliere  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  28  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  27  aprile  1968, n. 488. La misura del reddito
          agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri del tesoro  e  dell'agricoltura  e  foreste,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
             6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per
          le quali manchi  il  reddito  agrario,  l'inclusione  nelle
          fasce  di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base
          di criteri determinati, in relazione alle dimensioni  delle
          aziende  e distintamente per singole specie di animali, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e
          foreste, sentite le organizzazioni sindacali  di  categoria
          piu' rappresentative sul piano nazionale.
             7.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge e' soppresso il  contributo  addizionale  di
          cui  al  primo  comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di
          cui  all'articolo  3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 54.
             8.  Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di
          unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n.  1047,
          di  eta'  inferiore  ai ventuno anni, le aliquote di cui al
          comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente  al  9,50
          per cento e al 4,50 per cento.
             9.    Ai    fini   dell'accertamento   del   diritto   e
          dell'anzianita' contributiva per  la  determinazione  della
          misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita', di
          inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita',
          non  possono  comunque  essere  computate,  in favore degli
          iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
             10.  Entro  il  30  giugno  1991  i  lavoratori autonomi
          iscritti  alla  gestione  speciale   coltivatori   diretti,
          mezzadri   e   coloni   provvederanno   al  versamento  dei
          contributi a conguaglio per il  secondo  semestre  1990  in
          base   alla   differenza   tra   quanto   risultante  dalle
          disposizioni di cui al presente articolo e  quanto  versato
          in base alle previgenti disposizioni".