Art. 6. 
                  (Eta' pensionabile e prosecuzione 
                      del rapporto di lavoro). 
  1.  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipedenti
ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della  medesima
possono continuare a prestare la loro opera fino  al  compimento  del
sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto
l'anzianita'  contributiva  massima  utile   prevista   dai   singoli
ordinamenti, sempreche' non abbiano  ottenuto  o  non  richiedano  la
liquidazione di una pensione a carico dell'istituto  nazionale  della
previdenza sociale  o  dei  trattamenti  sostitutivi,  esonerativi  o
esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   purche'   di
vecchiaia. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve  essere  comunicato
al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente  almeno  sei
mesi prima della data di conseguimento del diritto alla  pensione  di
vecchiaia. 
  3. Per gli assicurati che alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  prestano  ancora  attivita'  lavorativa,  pur  avendo
maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si
prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di
applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro
i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. In tal caso la comunicazione di cui al  comma  2  deve  essere
effettuata non oltre la data in  cui  i  predetti  requisiti  vengono
maturati. 
  4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta'  di  cui
ai commi 1 e 3 e con  i  limiti  in  essi  fissati  si  applicano  le
disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. 
  5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la  facolta'  di  cui  al
comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno  del  mese
successivo a quello nel quale  e'  stata  presentata  la  domanda  di
trattamento pensionistico. 
  6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al  comma
1 hanno diritto, a domanda,  ad  una  maggiorazione  del  trattamento
pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione
di cui all'articolo  7  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  in
relazione al periodo di continuazione della  prestazione  della  loro
opera; la maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte
integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della
maggiorazione stessa. Per i trattamenti  sostitutivi,  esonerativi  o
esclusivi di cui al comma 1, si applicano  le  norme  in  materia  di
determinazione della  misura  della  pensione  previste  dai  singoli
ordinamenti. 
  7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al  comma  1,  la
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per  avvenuto  compimento  del
sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di
preavviso per alcuna delle parti. 
 
          Note all'art. 6:
             -  La  legge  11 maggio 1990, n. 108, reca la disciplina
          dei licenziamenti collettivi.
             -   L'art.   7  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica) dispone:
             "Art.   7   (Pensioni  supplementari  e  supplementi  di
          pensione). - Le  pensioni  supplementari  da  liquidare  ai
          sensi  dell'articolo  5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
          (7),   nell'assicurazione   generale    obbligatoria    per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti sono  calcolate  in  forma  retributiva  con  le
          stesse  norme  previste  per  le pensioni autonome a carico
          dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per  le  norme
          relative   all'integrazione  alla  misura  del  trattamento
          minimo.
             La  disposizione  di cui al primo comma si applica anche
          ai  supplementi  di  pensione   da   liquidare   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti  ai
          sensi   dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
             Per  la  determinazione  della misura del supplemento si
          prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi  ad
          esso relativi.
             La  liquidazione  del  supplemento  di pensione non puo'
          essere richiesta prima che siano  trascorsi  almeno  cinque
          anni  dalla  data di decorrenza della pensione o dalla data
          di decorrenza del precedente supplemento.
             In  deroga  a  quanto  previsto  nel precedente comma il
          supplemento puo' essere  richiesto,  per  una  sola  volta,
          quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che
          sia stata superata l'eta' pensionabile.
             Le  disposizioni  di  cui  ai  commi quarto e quinto del
          presente articolo si  applicano  anche  ai  supplementi  di
          pensione  da liquidare a carico delle gestioni speciali per
          i lavoratori autonomi.
             Il  primo  supplemento  su  pensioni  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  dei   lavoratori   dipendenti   per
          contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori
          autonomi non potra', peraltro, venire richiesto  prima  del
          compimento  dell'eta'  stabilita  per  il pensionamento per
          vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
             Il  supplemento  di  pensione  si  somma  alla  pensione
          autonoma e diviene parte integrante di  essa  a  tutti  gli
          effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
             E' abrogato l'art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30
          giugno 1972, n. 267, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 11 agosto 1972, n. 485.