Art. 6. (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipedenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale o dei trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. 4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. 5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico. 6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti. 7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
Note all'art. 6: - La legge 11 maggio 1990, n. 108, reca la disciplina dei licenziamenti collettivi. - L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) dispone: "Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (7), nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso. E' abrogato l'art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.