Art. 7. 
(Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e per i
                        residenti all'estero) 
  1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,  n.
153, e' sostituito dal seguente: 
  "I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti  anche
ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito  in  virtu'  del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi  o
convenzioni internazionali in materia  di  assicurazione  sociale,  a
condizione  che  l'assicurato  possa  far  valere  nella   competente
gestione pensionistica  un'anzianita'  contributiva  in  costanza  di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno". 
  2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito  dall'articolo  20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono  abrogate  le  parole:  "ne'
alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita'  lavorativa
alle dipendenze  di  terzi  fuori  del  territorio  nazionale".  Sono
altresi' abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22  della  legge  30
aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del  decreto
legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  11  agosto  1972,  n.  485,  le  parole:  "nonche'  fuori  del
territorio  nazionale"  e  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge   12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11
novembre 1983, n. 638. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le  pensioni  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori  e  delle
gestioni  previdenziali  dei   lavoratori   autonomi   integrate   al
trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate
con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi  italiani
relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro
inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento  al
1  gennaio  1991  fino  a  quando  l'importo   dell'integrazione   al
trattamento minimo  non  venga  assorbito  dalla  perequazione  della
pensione base. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri  e  del  tesoro,  sono
emanate le  norme  regolamentari  di  attuazione  del  secondo  comma
dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  come  sostituito
dal comma 1 del presente articolo.