Art. 9. 
                       (Aliquote contributive). 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per
le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 5  novembre  1968,  n.
1115, e' stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al
predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle  quali  l'intervento  e'
stato  esteso,  in  via  permanente,  con  successivo   provvedimento
legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo  2  della
legge 27 luglio  1979,  n.  301,  un  contributo  pari  a  0,6  punti
percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione  determinata
a norma  dell'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
rispettivamente a carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
interessati. 
 
          Note all'art. 9:
             -  L'art.  2  della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115
          (Estensione, in favore  dei  lavoratori,  degli  interventi
          della    Cassa   integrazione   guadagni   della   gestione
          dell'assicurazione contro la disoccupazione e  della  Cassa
          assegni  familiari  e  provvidenze in favore dei lavoratori
          anziani licenziati) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  A  decorrere  dall'entrata in vigore della
          presente  legge  agli  operai  delle  aziende  industriali,
          comprese  quelle  dell'edilizia  e affini che siano sospesi
          dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in  dipendenza  di
          crisi   economiche  settoriali  o  locali  delle  attivita'
          industriali   o   nei   casi    di    ristrutturazione    e
          riorganizzazione aziendale, e' corrisposta per la durata di
          tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del
          decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero
          788, a carico della Cassa per l'integrazione  dei  guadagni
          degli  operai dell'industria nella misura dell'80 per cento
          della retribuzione globale, che sarebbe  ad  essi  spettata
          per  le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed
          il limite massimo di ore previste dai contratti  collettivi
          di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.
             La  durata di detto trattamento puo' essere prolungata a
          6 mesi con disposizione del Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale  ed,  eccezionalmente,  a  9  mesi  con
          decreto interministeriale  da  emanarsi  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 3.".
             -   L'art.   2  della  legge  27  luglio  1979,  n.  301
          (Conversione in legge del D.L.  26  maggio  1979,  n.  159,
          concernente  norme  in  materia di integrazione salariale a
          favore dei lavoratori delle aree  del  Mezzogiorno)  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  - All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977,
          n. 675, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
             'Con effetto dal 1› gennaio 1979, nel caso di fallimento
          di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni
          di   cui   al   comma  precedente,  ove  siano  intervenuti
          licenziamenti, l'efficacia degli  stessi  e'  sospesa  e  i
          rapporti  di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento
          straordinario della Cassa integrazione per crisi  aziendale
          dichiarata  ai  sensi dell'articolo 2 della presente legge,
          il cui trattamento puo'  essere  concesso  per  un  periodo
          massimo  di  ventiquattro  mesi, e del conseguente disposto
          del precedente articolo 21, secondo comma'.".
             -  L'art.  12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, citata
          nella nota all'art. 7, e' il seguente:
             "Art.  12.  -  Gli  articoli  1 e 2 del decreto-legge 1›
          agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27  e  28  del
          testo  unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
          con decreto 30 maggio 1955, n.  797  e  l'articolo  29  del
          testo  unico  delle  disposizioni  contro gli infortuni sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
             'Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che il lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
             Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  l'indennita'  di  trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2)  di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5)  di  indennita' di panatica per i marittimi a terra,
          in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente  al
          60 per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a titolo di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
             L'art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuite a rimborso di spese, nel limite massimo  del  50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
             L'elencazione  degli  elementi esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
             La   retribuzione   come  sopra  determinata  e'  presa,
          altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni  a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate'.".