Art. 2.
  1.  Allo  scopo  di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza  del
patrimonio edilizio e delle infrastrutture, con riguardo  alle  varie
situazioni  di  rischio sismico, e' avviato, nella Sicilia orientale,
un programma di adeguamento antisismico da attuare con priorita'  nei
confronti  degli  edifici  pubblici  strategici, in conformita' della
normativa tecnica vigente in materia. Le modalita' di attuazione  del
programma   sono   definite   con   ordinanza  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  d'intesa  con  la   regione
siciliana,  avvalendosi  della consulenza del Gruppo nazionale per la
difesa dai  terremoti.  Per  l'avvio  del  programma  di  adeguamento
antisismico  e'  autorizzata,  a  carico  del Fondo per la protezione
civile, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990.
  2.  Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa
alla Sicilia  orientale,  nonche'  un  sistema  di  sorveglianza  dei
vulcani  attivi  della  Sicilia, il Fondo per la protezione civile e'
integrato della somma  di  lire  20  miliardi  per  l'anno  1990.  Il
Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile provvede con
proprie ordinanze alla realizzazione  di  tali  sistemi,  avvalendosi
della  collaborazione  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e del
Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante  la  stipula  di
apposite  convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede
d'intesa con la regione siciliana.