Art. 2. 1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, con riguardo alle varie situazioni di rischio sismico, e' avviato, nella Sicilia orientale, un programma di adeguamento antisismico da attuare con priorita' nei confronti degli edifici pubblici strategici, in conformita' della normativa tecnica vigente in materia. Le modalita' di attuazione del programma sono definite con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico e' autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990. 2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonche' un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la regione siciliana.