Art. 3.
  1.  Ai  cittadini  rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli
eventi sismici di cui all'articolo 1, comma  1,  e'  riconosciuta  la
qualifica di infortunato del lavoro.
  2.  Ai  cittadini  riconosciuti  permanentemente  inabili da medici
dipendenti  da   pubbliche   amministrazioni   viene   immediatamente
corrisposta,  qualunque  sia  il  grado di invalidita' riportato, una
rendita provvisoria, calcolata sulla base  del  minimale  retributivo
del  settore  industria  e  ragguagliata ad una inabilita' del 50 per
cento. Entro un anno dalla  costituzione  della  rendita,  i  singoli
beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte
dell'I.N.A.I.L. per la esatta individuazione del grado di  inabilita'
permanente.  Ove  in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi
delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilita' permanente
inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti  l'accertato  grado  di
inabilita',  corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno
recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che  comunque
non potra' superare le sessanta rate.
  3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi
di cui all'articolo 1, comma 1,  vengono  immediatamente  corrisposti
l'assegno  di  morte,  le rendite e le altre prestazioni previste dal
testo unico di cui  al  comma  2  per  i  superstiti  dei  lavoratori
deceduti  per  infortunio  sul  lavoro  o  malattia professionale; le
rendite  ai  superstiti  sono  calcolate  sulla  base  del   minimale
retributivo  del  settore  industriale  di  cui al titolo I del testo
unico sopracitato.
  4.   Ai   cittadini   riconosciuti   temporaneamente   inabili,  in
conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma  1,  da  medici
dipendenti   da   pubbliche   amministrazioni,  viene  immediatamente
corrisposta l'indennita' giornaliera per inabilita'  temporanea,  per
un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  calcolata  sulla base del
minimale retributivo del settore industriale, prorogabile  per  altri
sei mesi.
  5.  Le  prestazioni  di  cui  al  presente articolo sono anticipate
dall'I.N.A.I.L. con il sistema della gestione per conto, disciplinata
dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  in  data  10  ottobre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del  25  febbraio  1986,  e
rimborsata  dalla regione siciliana, alla quale e' concesso, a carico
del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base
dell'onere  occorrente  per  riscattare,  ad estinzione di ogni onere
futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle  di  cui
al  primo  comma  dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2,
delle  rendite  costituite  dall'I.N.A.I.L.  ai  sensi  del  presente
articolo.
  6.  Restano  salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal
testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.