Art. 4. 1. Nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1991 e' sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo i termini di prescrizione o di decadenza da qualsiasi diritto, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonche' i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari. 2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perche' inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilita' dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate. 3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 4. Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati anche destinati ad uso diverso da abitazione, nonche' le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, alla imposta sul valore aggiunto nella aliquota ridotta di cui al comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonche' alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. 5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto. 6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonche' qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche' dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 7. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito. 8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1,3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.