Art. 4.
  1.  Nel  periodo  13  dicembre  1990-30  giugno  1991 e' sospeso il
termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle  cambiali  e  di  ogni
altro  titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei
mutui bancari e ipotecari pubblici e privati,  pagabili  da  debitori
domiciliati  o  residenti  nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre  1990.
Le   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite
pubblicazioni   di   rettifica   a  favore  di  quanti,  residenti  o
domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1,  dimostrino
di  aver  subito  protesti  di  cambiali o vaglia cambiari ricompresi
nella sospensione  dei  termini  di  cui  al  presente  articolo.  Le
pubblicazioni  di  rettifica,  da  effettuarsi gratuitamente, possono
aver luogo anche ad istanza di chi  abbia  richiesto  la  levata  del
protesto.  Sono  altresi'  sospesi per lo stesso periodo i termini di
prescrizione o di decadenza da qualsiasi diritto, di  esecuzione  dei
provvedimenti  per consegna o rilascio di immobili, nonche' i termini
relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari.
  2.  I  redditi  dei  fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di
sgombero,  perche'  inagibili  per  effetto  degli  eventi   di   cui
all'articolo  1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'IRPEF   e  dell'IRPEG  fino  alla  definitiva  ricostruzione  ed
agibilita' dei  fabbricati  stessi  purche'  alla  dichiarazione  dei
redditi  relativi  al  periodo  di imposta in corso venga allegato un
certificato   del   comune   attestante   la   distruzione,    ovvero
l'inagibilita'  dei  fabbricati  dovute  al sisma. Non si fa luogo al
rimborso di imposte gia' pagate.
  3.  Alle  cessioni  di  beni e prestazioni di servizi connessi agli
interventi di recupero edilizio di cui  all'articolo  1,  si  applica
l'imposta   sul   valore   aggiunto  nell'aliquota  ridotta  prevista
dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  4.  Le  cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati anche
destinati ad uso  diverso  da  abitazione,  nonche'  le  cessioni  di
terreni   edificabili   siti   nei   comuni   individuati   ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, sono soggette, fino al  31  dicembre  1991,
alla  imposta  sul  valore  aggiunto nella aliquota ridotta di cui al
comma 3 ed all'imposta di registro nella  misura  del  2  per  cento,
nonche' alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
  5.  Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui
all'articolo  1,  sono  esenti  dalle  imposte  di  successione,   di
trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto.
  6.  Le  domande,  gli  atti,  i provvedimenti, i contratti comunque
relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e
3,  nonche'  qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici
ivi previsti, sono esenti dalle imposte  di  bollo,  dalle  tasse  di
concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6
della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche' dai tributi  speciali  di
cui  alla  tabella  A,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
  7.  E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di
credito.
  8.  Al  minor  gettito  derivante  dal  comma 2, valutato in lire 2
miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1,3 miliardi per  ciascuno  degli
anni  1992  e  1993, si provvede a carico del Fondo per la protezione
civile, mediante versamento dei  corrispondenti  importi  all'entrata
del bilancio dello Stato.