Art. 5. 1. Per far fronte agli interventi urgenti in varie regioni italiane colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dell'autunno 1990 e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonche' il programma degli interventi necessari. 3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e d'intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al riparto, tra le amministrazioni statali, regionali e locali competenti, delle risorse disponibili. 4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. 5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonche' per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno 1990, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". 6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di novembre e dicembre 1990, si applicano le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.