Art. 5.
  1. Per far fronte agli interventi urgenti in varie regioni italiane
colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche  dell'autunno  1990
e'  autorizzata  la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per
la protezione civile che, a tal fine, e' integrato  per  l'anno  1991
del corrispondente importo.
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della legge di
conversione del  presente  decreto,  le  regioni,  sentiti  gli  enti
locali,  comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione
civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti
delle  opere  da eseguire e da completare, nonche' il programma degli
interventi necessari.
  3.   Entro   i   successivi  trenta  giorni,  il  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile, sentite le regioni  a  statuto
ordinario  interessate  e d'intesa con le regioni a statuto speciale,
propone al CIPE il  programma  degli  interventi  e  delle  opere  da
realizzare,  unitamente  al  riparto, tra le amministrazioni statali,
regionali e locali competenti, delle risorse disponibili.
  4.  All'onere  relativo  all'attuazione  degli interventi di cui al
comma 1, pari a lire  150  miliardi  per  l'anno  1991,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il  medesimo  anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui  all'articolo  33,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  5.  Per  gli  interventi  a favore delle aziende agricole singole o
associate e delle aziende florovivaistiche, nonche' per il ripristino
delle  strutture,  infrastrutture  e  delle  opere  di  bonifica, nei
territori  colpiti  dagli  eventi  alluvionali   dell'autunno   1990,
dichiarati  eccezionali  per  singoli territori regionali con decreto
del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   il   Fondo   di
solidarieta'  nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e'
integrato di lire 120 miliardi per il  1991.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per  l'anno  1991,  all'uopo  utilizzando  l'apposito  accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981  recante  norme  per  il
Fondo di solidarieta' nazionale".
  6.  Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e
turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali  avversita'
atmosferiche  dei  mesi  di novembre e dicembre 1990, si applicano le
provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio  1985,  n.
198,  come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 120.