Art. 6.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi di
competenza, il Fondo per la  protezione  civile  e'  integrato  della
somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per
ciascuno degli anni 1992  e  1993.  A  decorrere  dall'anno  1994  si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n.
362.
  2.  Al  fine  di  consentire  il completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi  sismici  e  da  movimenti  franosi,  ivi
compresi  quelli  del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata,
il Fondo per la protezione civile e' integrato di  lire  50  miliardi
per  l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993. La somma annua di lire 30 miliardi e' destinata agli interventi
urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120,  per  i  gravi
dissesti idrogeologici in atto e per movimenti franosi.
  3.  Per  l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli
incendi boschivi nelle  regioni  Toscana,  Calabria,  Puglia,  Lazio,
Piemonte   e   Lombardia,  il  Fondo  per  la  protezione  civile  e'
reintegrato per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli  anni
1991, 1992 e 1993.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 275 miliardi per  l'anno  1991  e  a  lire  335  miliardi  per
ciascuno  degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno  finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando  gli
appositi  accantonamenti  "Reintegro Fondo per la protezione civile",
"Completamento degli  interventi  nei  territori  colpiti  da  eventi
sismici  e  franosi,  ivi  compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi
alla regione Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori
della  regione  siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre
1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto",  "Misure
urgenti  per  la  prevenzione  degli  incendi boschivi a favore delle
regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui
all'articolo 30- bis della legge n. 38 del 1990".