Art. 7.
  1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del  23
ottobre  1988,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 255 del 29
ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto  a  quelli  assumibili
dai  comuni  interessati  in  via  ordinaria  con  la  medesima Cassa
depositi e prestiti.