Art. 9.
  1.  All'onere  di  lire  150  miliardi per l'anno 1990 e di lire 50
miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli  1
e   2,   si   provvede,   relativamente   all'anno   1990,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno,  all'uopo  utilizzando,  quanto  a  lire  100  miliardi,  parte
dell'accantonamento  "Programma  di  salvaguardia ambientale e tutela
dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali" e, quanto a lire
50  miliardi,  parte  dell'accantonamento  "Incentivi per lo sviluppo
della cooperazione economica internazionale nelle  zone  del  confine
orientale";  relativamente  all'anno  1991,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento "Completamento degli interventi
nei  territori  colpiti  da  eventi  sismici  e franosi, ivi compresi
quelli del 5 maggio 1990 relativi alla  regione  Basilicata,  nonche'
gli  interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti
dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per  il
barocco della Val di Noto".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.