Art. 9. 1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, parte dell'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali" e, quanto a lire 50 miliardi, parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale"; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.