Art. 10. 
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento  delle  spese  per  il
Ministero dei  lavori  pubblici,  per  l'anno  finanziario  1991,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno  finanziario
1991, annesso allo stato  di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59
(Appendice n. 1). 
  3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  6  dicembre  1947,   n.   1501,
ratificato, con modificazioni, della legge 9 maggio 1950,  n.  329  e
delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e  19  febbraio  1970,  n.  76,
concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per  le
opere manutentorie,  a  carico  degli  stanziamenti  dei  correlativi
capitoli di parte corrente dello stato di  previsione  del  Ministero
dei lavori pubblici e per le  opere  di  carattere  straordinario,  a
carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni
di spesa. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia  in  termini  di
competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero  dei
lavori pubblici, e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade per l'anno finanziario 1991, in  relazione  alla  ripartizione
del fondo  iscritto  al  capitolo  n.  9490  del  predetto  stato  di
previsione per il medesimo anno finanziario. 
  5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di
carattere generale e' iscritto,  al  capitolo  n.  452  del  bilancio
dell'Azienda  di  cui  sopra,  un  apposito  fondo  di   riserva.   I
prelevamenti dal detto fondo, per  competenza  e  cassa,  nonche'  le
iscrizioni ai competenti  capitoli  delle  somme  prelevate,  saranno
disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato  al  conto
consuntivo dell'Azienda stessa. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori   pubblici,   alle
variazioni in termini di  competenza  e  di  cassa,  negli  stati  di
previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma
delle  strade  per  l'anno  finanziario  1991,  che   si   rendessero
necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 nonche'  di
quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di  specifiche
disposizioni  legislative,  per   la   realizzazione   di   programmi
costruttivi. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori   pubblici,   alla
riassegnazione in termini di competenza e di cassa: 
    a) ai competenti capitoli dello Stato di previsione  della  spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno  1991,  delle
somme  versate  da  terzi  allo  stato  di  previsione   dell'entrata
dell'Azienda  medesima  per  lo  stesso  anno  1991   a   titolo   di
risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle
somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici  o
fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi  del  settimo  comma
dell'articolo  12  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440
modificato  dall'articolo  2  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 e  versate  allo  stesso  stato  di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991; 
    b) al capitolo n. 404  dello  stato  di  previsione  della  spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per  l'anno  1991  delle
somme  versate,  sul  capitolo  n.  273  dello  stato  di  previsione
dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di
pertinenza  della  contabilita'  speciale  intestata   al   direttore
generale dell'ANAS ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  10
febbraio 1977, n. 19, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  6
aprile 1977, n. 106; 
    c) al capitolo n. 403  dello  stato  di  previsione  della  spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno  1991,  delle
somme  versate  sul  capitolo  n.  272  dello  stato  di   previsione
dell'Azienda medesima per imposte sul  valore  aggiunto  e  di  bollo
versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti. 
    8. Le somme concretanti miglioramenti di  bilancio,  per  effetto
sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata,  ed
iscritte in  sede  di  consuntivo  dell'esercizio  1990  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma  delle  strade,  sono  riassegnate,  con  il   provvedimento
legislativo di assestamento  del  bilancio  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 1991, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
della predetta Azienda. 
 
          Note all'art. 10:
          - Il testo dell'art. 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
          concernente: "Riordinamento  strutturale  e  revisione  dei
          ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
          (ANAS)", e' il seguente:
          "Art.  29. - Il bilancio di previsione dell'entrata e della
          spesa  dell'Azienda  e'  presentato  all'approvazione   del
          Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa
          del Ministero dei lavori pubblici.
          Il  conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto
          generale dello Stato".
          -   Il  decreto  legislativo  6  dicembre  1947,  n.  1501,
          ratificato, con modificazioni, dalla legge 9  maggio  1950,
          n.  329,  reca  "Nuove  disposizioni  per  la revisione dei
          prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche".
          - La legge 23 ottobre 1963, n. 1481, concerne "Norme per la
          revisione dei prezzi contrattuali degli  appalti  di  opere
          pubbliche".
          -  La legge 19 febbraio 1970, n. 76 concerne: "Norme per la
          revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche".
          -  Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59
          concernente: "Riordinamento  strutturale  e  revisione  dei
          ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
          (ANAS)", e' il seguente:
          "Art.  28.  -  L'A.N.A.S. e' autorizzata a contrarre mutui,
          anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi  programmi
          costruttivi.
          Le  operazioni  di  credito  saranno contratte nelle forme,
          alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in
          apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra l'A.N.A.S. e gli
          enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro,
          e   previo   parere   del   Consiglio   di  amministrazione
          dell'A.N.A.S.  e  del  Comitato  interministeriale  per  il
          credito ed il risparmio.
          Il servizio dei mutui sara' assunto dall'A.N.A.S. e le rate
          di ammortamento annuali, che non potranno essere  superiori
          a  30,  saranno  inscritte,  con  distinta imputazione, nei
          bilanci dell'A.N.A.S. e specificatamente vincolate a favore
          dell'ente mutuante.
          Le  operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e
          conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
          Il  Ministro  del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante -
          con il  quale  l'A.N.A.S.  ha  gia'  stipulato  convenzioni
          finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta
          somministrazione - a contrarre previsti anche in valuta per
          effettuare   le  somministrazioni  stesse.   In  tal  caso,
          l'A.N.A.S.  e'  autorizzata  ad  assumere  impegni  per  il
          controvalore  in lire degli importi in valuta dovuti per il
          servizio di capitale ed interessi".
          -  Il  testo  dell'articolo  12,  comma  settimo, del regio
          decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  concernente:  "Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato", e' il seguente:
          "Le   anticipazioni  sono  revocate  ove  l'esecuzione  del
          contratto  non  sia   proseguita   secondo   gli   obblighi
          contrattuali.  In  tal  caso  spettano  all'Amministrazione
          anche gli interessi legali sulle somme anticipate".
          -  Il  testo  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
          Repubblica   30   giugno   1972,   n.   627,   concernente:
          "Semplificazioni  e  snellimento delle procedure in materia
          di amministrazione e contabilita' generale dello Stato", e'
          il seguente:
          "Art.  2.  -  Gli articoli 3, 12, 36, 49, 50 e 51 del regio
          decreto  18  novembre   1923,   n.   2440,   e   successive
          modificazioni sono modificati come segue:
          Art. 31 - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
          "I  contratti  dai  quali  derivi  un'entrata  per lo Stato
          debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per
          particolari  ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel
          decreto di approvazione del contratto, e  limitatamente  ai
          casi  da  determinare con il regolamento, l'amministrazione
          non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di
          necessita' alla trattativa privata.
          I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono
          essere  preceduti  da  gare  mediante  pubblico  incanto  o
          licitazione     privata,     a    giudizio    discrezionale
          dell'amministrazione".
          Art. 12 - All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:
          "Per  esigenze  connesse  con  la  situazione economica del
          Paese,  con  decreto  del  Ministero  per  il  tesoro  puo'
          consentirsi,  per  periodi  di  durata  determinata che, in
          deroga a quanto disposto dal precedente  quarto  comma,  le
          amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  autonome,
          anticipano fino alla meta'  del  prezzo  prima  dell'inizio
          della  esecuzione del contratto, a fronte della prestazione
          di idonee garanzie bancarie  o  equivalenti  da  parte  del
          fornitore    o    dell'imprenditore.    La   misura   della
          anticipazione, il graduale recupero  della  medesima  e  il
          grado   delle  garanzie  sono  stabilite  con  il  suddetto
          decreto. Con le medesime  modalita'  e  garanzie  la  prima
          anticipazione  puo'  essere  seguita  da altre in relazione
          allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del
          settantacinque per cento del prezzo.
          Le   anticipazioni   sono  revocate  ove  l'esecuzione  del
          contratto non abbia  inizio  nei  termini  stabiliti  o  lo
          possono  essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo
          gli obblighi contrattuali.  In  entrambi  i  casi  spettano
          all'amministrazione  anche gli interessi legali sulle somme
          anticipate.
          Le  disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo
          si applicano agli enti locali e agli  altri  enti  pubblici
          nonche'   agli   istituti   ed  aziende  operanti  comunque
          nell'ambito della pubblica amministrazione".
          Art.  36 - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
          seguenti:
          "I  residui  delle  spese correnti (o di funzionamento o di
          mantenimento)  non  pagati  entro  il   secondo   esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti
          agli effetti amministrativi; quelli relativi  a  spese  per
          lavori,  forniture  e  servizi  possono essere mantenuti in
          bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si
          riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma
          possono pero' riprodursi in  uno  speciale  capitolo  degli
          esercizi successivi.
          I residui delle spese in conto capitale (o di investimento)
          possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la
          necessita'  delle  spese,  per cui gli stanziamenti vennero
          istituiti  e  in  ogni  altro  caso  non  oltre  il  quinto
          esercizio  successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo
          stanziamento. Per le spese  in  annualita'  il  periodo  di
          conservazione  decorre, invece, dall'esercizio successivo a
          quello di inscrizione in  bilancio  di  ciascun  limite  di
          impegno.  Le  somme eliminate non possono essere riprodotte
          negli esercizi successivi".
          Art. 49 - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
          "Per le spese da erogarsi per legge in annualita', il primo
          di  ciascun  stanziamento  da  inscrivere  in  bilancio  in
          dipendenza  di  autorizzazione  legislativa  costituisce il
          limite massimo a carico del quale  possono  essere  assunti
          impegni   ed   eseguiti   pagamenti   relativi  alla  prima
          annualita'. Gli impegni, cosi'  assunti  si  estendono  per
          tanti  esercizi  quante sono le annualita', da pagare sugli
          stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi".
          Art. 50 - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
          "Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la
          registrazione  dell'impegno  puo'  essere  effettuata   con
          frequenza periodica con le modalita' stabilite dal Ministro
          per il tesoro".
          Art. 51. - E' aggiunto il seguente comma:
          "Per  le  spese  indicate nel precedente comma, pagabili ai
          sensi del successivo art. 56  sulla  base  di  aperture  di
          credito,   e'   consentita   l'emissione   di   ordini   di
          accreditamento per  importi  corrispondenti  al  fabbisogno
          trimestrale,  con  l'obbligo per il funzionario delegato di
          disporre i pagamenti per importi non superiori  alla  quota
          corrispondente   al  periodo  di  tempo  cui  la  spesa  si
          riferisce".
          -  Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977,
          n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge  5  aprile
          1977,  n. 106 recante: "Decadenza della Societa' autostrade
          romane abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed
          esercizio    delle   autostrade   Roma-Alba   Adriatica   e
          Torano-Pescara  e  autorizzazione   all'Azienda   nazionale
          autonoma  delle strade (ANAS) a completare le opere", e' il
          seguente:
          "Art.  9.  - Per l'espletamento dei compiti connessi con la
          successione dell'A.N.A.S. alla SARA, il direttore  generale
          dell'Azienda   si   avvale   dei  fondi  somministrati  con
          ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita'
          speciale a lui intestata.
          Ai  fondi  cosi' somministrati si applicano le disposizioni
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041,  e  del
          relativo  regolamento  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".