Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese per il Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1). 3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, della legge 9 maggio 1950, n. 329 e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1991, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario. 5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1991, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa: a) ai competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1991 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991; b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991 delle somme versate, sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti. 8. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1990 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente: "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)", e' il seguente: "Art. 29. - Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato". - Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, reca "Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche". - La legge 23 ottobre 1963, n. 1481, concerne "Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche". - La legge 19 febbraio 1970, n. 76 concerne: "Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche". - Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 concernente: "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)", e' il seguente: "Art. 28. - L'A.N.A.S. e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificatamente vincolate a favore dell'ente mutuante. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'A.N.A.S. ha gia' stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre previsti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi". - Il testo dell'articolo 12, comma settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' il seguente: "Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, concernente: "Semplificazioni e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato", e' il seguente: "Art. 2. - Gli articoli 3, 12, 36, 49, 50 e 51 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni sono modificati come segue: Art. 31 - Il primo comma e' sostituito dai seguenti: "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione". Art. 12 - All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi: "Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministero per il tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipano fino alla meta' del prezzo prima dell'inizio della esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del fornitore o dell'imprenditore. La misura della anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie sono stabilite con il suddetto decreto. Con le medesime modalita' e garanzie la prima anticipazione puo' essere seguita da altre in relazione allo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del settantacinque per cento del prezzo. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non abbia inizio nei termini stabiliti o lo possono essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In entrambi i casi spettano all'amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione". Art. 36 - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono pero' riprodursi in uno speciale capitolo degli esercizi successivi. I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese, per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni altro caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di inscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi". Art. 49 - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Per le spese da erogarsi per legge in annualita', il primo di ciascun stanziamento da inscrivere in bilancio in dipendenza di autorizzazione legislativa costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni, cosi' assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualita', da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi". Art. 50 - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno puo' essere effettuata con frequenza periodica con le modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro". Art. 51. - E' aggiunto il seguente comma: "Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce". - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1977, n. 106 recante: "Decadenza della Societa' autostrade romane abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere", e' il seguente: "Art. 9. - Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla SARA, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestata. Ai fondi cosi' somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".