Art. 11 
(Stato di previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1991, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, su proposta del Ministro dei  trasporti,  le  variazioni  di
competenza e di cassa nello stato di previsione  dell'entrata  ed  in
quello del Ministero dei trasporti  occorrenti  per  gli  adempimenti
previsti  dalla  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  nonche'  per  gli
adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19
giugno 1984, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale. 
 
          Nota all'art. 11:
          -  La  legge  6  giugno  1974,  n.  298, reca: "Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto  di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose
          e istituzione di un sistema di tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci sulla strada".