Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). 3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese delle relative all'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2). 4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione, delle poste e telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima. 5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire e temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 104, n. 105 n. 106, n. 107, n. 108 e n. 111 e n. 117. 6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima. 7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze del bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 105 e n. 171. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del fondo per i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali, iscritto per l'anno finanziario 1991 al capitolo n. 155 ed al capitolo n. 134, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Note all'art. 12: - Il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica". - Il regio-decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, reca: "Costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici". - Il testo dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.", e' il seguente: "In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante i decreti del Ministero del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi". - Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, recante: "Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS", modificato dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' il seguente: Art. 15 (Anticipazioni di fondi). - Per sopperire a temporanee deficenze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'art. 17, primo comma, legge 5 agosto 1978, n. 468. L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafoniche e puo' essere modificato dalla seguente legge finanziaria". - L'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)." reca norme concernenti: "Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente in L. 1.990.865.950.000 ed in L. 1.798.020.984.000. E' altresi' autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984. Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete. Il predetto piano deve anche provvedere, entro i suddetti limiti di tempo la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L. 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal testo e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa". Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane. La converzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo contenuto. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo o potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1, del D. Lgs. Lgt. 22 novembre 1945, n. 822 per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994. Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardo di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del Bilancio dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire 12,450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e' ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'art. 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile. Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130 sono destinati, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881. Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito si applicano tutte le dispozione previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire. I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986; b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987; c) lire 12.900 miliardi per l'anno 1988 e successivi. Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 l'importo di lire 3.500 miliardi, gia' autorizzato con l'art. 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e'a' ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi. L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma. Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre prestiti con la Banca Europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987. Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro. L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventireesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119; Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonche' quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accesione di nuovi prestiti destinato alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare le aziende autonome dello Stato ad effettuare delle stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".