Art. 12. 
(Stato  di   previsione   del   Ministero   delle   poste   e   delle
             telecomunicazioni e disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   per   l'anno
finanziario 1991, in conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 11). 
  2. L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed  ad  impegnare  e
pagare le spese relative all'anno finanziario 1991,  ai  termini  del
regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21
marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione  annessi
a  quello  del  Ministero  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni
(Appendice n. 1). 
  3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici  e'  autorizzata  ad
accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e  pagare  le  spese
delle relative  all'anno  finanziario  1991,  ai  termini  del  regio
decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562, in conformita' degli  stati  di  previsione  annessi  a
quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice
n. 2). 
  4.   I   capitoli   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'amministrazione, delle  poste  e  telecomunicazioni  per  l'anno
finanziario 1991, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del
tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione  del
disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto  1978,
n. 468 e successive modificazioni, sono quelli descritti  nell'elenco
n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima. 
  5.   I   capitoli   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno
finanziario 1991, per  i  quali  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  puo'  autorizzare  le  direzioni   provinciali   a
utilizzare fondi della  cassa  vaglia,  per  sopperire  e  temporanee
deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12
agosto 1974, n.  370,  modificato  dall'articolo  8  della  legge  22
dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n.  104,  n.  105  n.
106, n. 107, n. 108 e n. 111 e n. 117. 
  6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, a favore
dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere  somme
con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,
secondo comma, della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  e  successive
modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco  n.  1,  annesso  al
bilancio dell'Azienda medesima. 
  7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario  1991,  per  i
quali  il  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   puo'
autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi  della  cassa
vaglia, per  sopperire  a  temporanee  deficienze  del  bilancio,  in
attuazione dell'articolo 15 della  legge  12  agosto  1974,  n.  370,
modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono
i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 105 e n. 171. 
  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alla ripartizione del fondo per  i  miglioramenti  economici
derivanti dai rinnovi contrattuali, iscritto per  l'anno  finanziario
1991 al capitolo n. 155 ed al capitolo n. 134, rispettivamente  degli
stati di previsione della spesa dell'amministrazione  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici. 
 
          Note all'art. 12:
          - Il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito
          dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione postale e telegrafica".
          - Il regio-decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito
          dalla legge 18 marzo  1926,  n.  562,  reca:  "Costituzione
          dell'Azienda per i servizi telefonici".
          -  Il  testo  dell'art.  12,  secondo  comma, della legge 5
          agosto 1978, n.  468, concernente: "Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio.", e' il seguente:
          "In   corrispondenza   con  gli  accertamenti  dell'entrata
          possono, mediante  i  decreti  del  Ministero  del  tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione di somme avute in deposito o per il  pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi".
          - Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
          recante:   "Norme  in  materia   di   attribuzioni   e   di
          trattamento  economico  del  personale  postelegrafonico  e
          disposizioni per assicurare  il  pagamento  delle  pensioni
          INPS", modificato dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1984,
          n. 887, e' il seguente:
          Art.  15  (Anticipazioni  di  fondi).  -  Per  sopperire  a
          temporanee deficenze di bilancio dell'Amministrazione delle
          poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per
          i servizi telefonici,  il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali
          delle poste e  delle  telecomunicazioni  ad  utilizzare,  a
          favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di
          approvazione del bilancio, fondi  della  cassa  vaglia  nei
          limiti  delle  integrazioni  degli stanziamenti di bilancio
          contemplate nel provvedimento legislativo  di  assestamento
          di  cui  all'art.  17, primo comma, legge 5 agosto 1978, n.
          468.
          L'importo  complessivo delle anticipazioni resta fissato in
          lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafoniche
          e puo' essere modificato dalla seguente legge finanziaria".
          -   L'art.   8  della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,
          concernente "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          1985)." reca norme concernenti:
          "Art.  8.  -  Per  l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato
          all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni
          ed  all'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato per il
          pareggio   dei   relativi   bilanci   restano    stabilite,
          rispettivamente   in   L.    1.990.865.950.000   ed  in  L.
          1.798.020.984.000.
          E' altresi' autorizzata la concessione di una anticipazione
          di lire  835.500  milioni  in  favore  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  a  fronte  delle
          maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.
          Le  riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale
          sulle  ferrovie  dello  Stato  sono  ridotte  di  10  punti
          rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
          Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          il Ministro  dei  trasporti  predispone  un  piano  per  la
          graduale  soppressione,  in non piu' di tre anni, sia delle
          linee a scarso traffico, il cui  esercizio  non  abbia  una
          funzione  integrativa  dei servizi svolti sulle linee della
          rete fondamentale, sia degli impianti passivi  posti  sulle
          linee della stessa rete.
          Il  predetto  piano deve anche provvedere, entro i suddetti
          limiti di tempo  la  soppressione  di  eventuali  ulteriori
          obblighi  di  esercizio  non  indispensabili a garantire la
          fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
          Il  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
          tesoro, d'intesa con la regione interessata, e' autorizzato
          a  dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto
          delle  concessioni  le  cui  linee  ferroviarie   risultano
          essenziali  al fine di rendere funzionale nel breve periodo
          l'assetto  definitivo  di  reti   integrate   nel   sistema
          ferroviario  nazionale,  assumendo  per il 1985 la gestione
          commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive
          ed  integrative esistenti. Il relativo onere e' valutato in
          lire 30 miliardi per l'anno 1985.
          Il   Ministro  dei  trasporti  e'  altresi'  autorizzato  a
          procedere  ad  una  ulteriore  revisione  triennale   della
          sovvenzione  annua  di  esercizio,  oltre  quella  prevista
          dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080,  per
          le  ferrovie  esercitate  in regime di concessione che, non
          ammesse a fruire dei benefici di cui alla  legge  8  giugno
          1978,  n.  297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L.
          13 marzo 1980, n.  66, convertito in legge dalla  legge  16
          maggio  1980,  n.  176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto
          1982, n.  526,  provvedendo  allo  scomputo  degli  acconti
          suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a
          tutto il 1984,  e'  ripartito  nel  triennio  1985-1987  in
          ragione  di  lire  70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65
          miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
          A  parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985
          dal testo e settimo comma si fa fronte, quanto  a  lire  40
          miliardi,  con  corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto al capitolo 9001 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del Tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
          utilizzando la voce  "Risanamento  tecnico-economico  delle
          ferrovie   in   regime   di   concessione   o  in  gestione
          commissariale governativa".
          Gli  interventi  finanziari  dello  Stato  e  di altri enti
          pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi
          di  trasporto  in  regime  di  concessione  ed  in gestione
          governativa  non  sono  considerati  contributi   ai   fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni di cui agli articoli
          28, secondo  comma,  e  29  ultimo  comma,  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600.
          Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui
          alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un  fondo  di  lire  50
          miliardi  per  anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato
          al  finanziamento  di  accordi,  stipulati  fra   l'Azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e gli enti locali,
          aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione
          di    progetti    di   trasporto   integrato   nelle   aree
          metropolitane.
          La   converzione   approvata  dal  Ministro  dei  trasporti
          equivale all'intesa di cui all'art. 81,  terzo  comma,  del
          D.P.R.  24  luglio  1977, n. 616 ed ha diretta efficacia di
          variazione degli  strumenti  urbanistici.  A  tal  fine  si
          adottano  le  misure di pubblicita', nazionali o locali, in
          relazione al suo contenuto.
          Per  il  finanziamento  degli interventi previsti dal piano
          decennale  di  sviluppo  o  potenziamento  dei  servizi  di
          telecomunicazioni,  a  cura  delle  aziende  dipendenti dal
          Ministero  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   si
          provvede  con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
          sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1, del
          D.  Lgs.  Lgt.  22  novembre  1945,  n.  822  per l'importo
          complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.
          Le  anticipazioni,  di cui al comma precedente, non possono
          superare, per ciascuno degli anni  dal  1985  al  1987,  il
          limite  di  200  miliardo  di lire a favore dell'Azienda di
          Stato per i servizi telefonici.
          Negli  anni  successivi  i  predetti  limiti sono stabiliti
          dalla legge finanziaria.
          L'ammortamento  delle  singole  anticipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti e' assunto a carico del Bilancio  dello
          Stato  ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del
          3,70 per cento annuo.  Al relativo onere, valutato in  lire
          26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno
          1987,  si  provvede  mediante  apposito   stanziamento   da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
          Ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  3  della legge 12
          febbraio 1981, n. 17 l'importo complessivo di cui al  terzo
          comma  dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire
          12,450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7,  primo
          comma, della legge 26 aprile 1983, n.  130 e' ulteriormente
          aumentato di lire 15.900 miliardi.   Conseguentemente,  gli
          importi  stabiliti  al  primo  e al terzo comma dell'art. 2
          della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17,  sono  elevati,
          rispettivamente,  di lire 14.500 miliardi, per gli impianti
          fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale  rotabile.
          Detta  maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonche'
          l'importo di lire 6.400 miliardi di cui  all'art.  7  della
          legge  26  aprile  1983,  n.  130  sono destinati, ai sensi
          dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n.
          17,  secondo  necessita',  alla  revisione  dei prezzi e al
          completamento delle opere e delle  forniture  previste,  ai
          fini  dell'integrale  realizzazione del programma di cui al
          decreto del Ministro dei trasporti 10  settembre  1981,  n.
          1881.
          Al  finanziamento  della maggiore occorrenza di lire 15.900
          miliardi si provvede con operazioni di credito si applicano
          tutte  le  dispozione  previste  dagli articoli 4 e 5 della
          legge 12 febbraio 1981, n. 17.
          L'Azienda   autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato  e'
          autorizzata ad assumere, anche  in  via  immediata  impegni
          fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
          15.900 miliardi di lire.
          I   pagamenti   non   possono   superare   i  limiti  degli
          stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della  predetta
          Azienda,  i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
          precedenti commi, restano determinati come segue:
          a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
          b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
          c) lire 12.900 miliardi per l'anno 1988 e successivi.
          Per  provvedere  alla realizzazione del programma triennale
          1979-1981,  predisposto  dall'Azienda  nazionale   autonoma
          delle  strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della legge
          21 dicembre 1978, n. 843 l'importo di lire 3.500  miliardi,
          gia'  autorizzato  con l'art. 17 della legge 7 agosto 1982,
          n. 526, e'a' ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi.
          L'integrazione  di  lire  2.000  miliardi e' iscritta nello
          stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione  di
          lire  500  miliardi  per ciascuno degli anni finanziari dal
          1985 al 1988 ed  e'  versata  all'ANAS  in  relazione  alle
          esigenze    di   cassa   dell'Azienda   connesse   con   la
          realizzazione del predetto programma.
          Lo  stanziamento  di  cui  al  comma precedente, fino ad un
          importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio,
          puo'  essere  destinato  dall'ANAS  a maggior finanziamento
          degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo  5
          della legge 12 agosto 1982, n. 531.
          Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi
          precedenti  e'  presentato  al  Parlamento per acquisire il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, che  deve
          essere espresso entro i successivi trenta giorni.
          Per  il  finanziamento  del  programma  triennale di cui al
          ventiduesimo  comma,  l'ANAS  e'  autorizzata  a  contrarre
          prestiti  con  la  Banca Europea per gli investimenti (BEI)
          oppure, previo  parere  del  consiglio  di  amministrazione
          dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il
          credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari  sia
          all'interno  che  all'estero  per l'ammontare netto di lire
          1.500 miliardi per l'esecuzione dei  programmi  costruttivi
          durante il triennio 1985-1987.
          Le  operazioni  di credito sono contratte nelle forme, alle
          condizioni  e  con  le  modalita'  stabilite  in   apposite
          convenzioni,  da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti,
          previa autorizzazione del Ministero del Tesoro.
          L'onere  dei  suddetti  prestiti  e'  assunto  a carico del
          bilancio dello Stato  mediante  iscrizione  delle  relative
          rate   di  ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,  in
          appositi capitoli ed interessi, in appositi capitoli  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero del Tesoro. Il ricavo
          netto dei prestiti contratti  sul  mercato  interno  ed  il
          controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono
          portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello
          stato  di  previsione del Ministero del tesoro ai sensi del
          ventireesimo comma del presente articolo e  del  secondo  e
          terzo  comma  dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n.
          119;
          Il  Ministro  del tesoro, tenuto conto delle condizioni del
          mercato, puo' procedere alla  ristrutturazione  dei  propri
          debiti  esteri, nonche' quelli contratti dalla Cassa per il
          Mezzogiorno, anche mediante l'accesione di  nuovi  prestiti
          destinato  alla  estinzione anticipata di quelli in essere.
          Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare le aziende
          autonome  dello Stato ad effettuare delle stesse operazioni
          per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".