Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario, 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione, (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1991, come appresso: a) militari specializzati: 1) Esercito................ n. 21.000 2) Marina.................. n. 3.000 3) Aeronautica............. n. 34.311 b) militari aiuto-specialisti: 1) Esercito................ n. 40.000 2) Marina.................. n. 15.500 3) Aeronautica............. n. 16.500 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso: a) Esercito............... n. 146 b) Marina................. " 165 c) Aeronautica............ " 245 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso: a) Esercito (compresi i carabinieri)............. n. 875 b) Marina........................................ " 120 c) Aeronautica................................... " 210. 5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso: a) sergenti.................................... n. 5.000 b) sottocapi e comuni volontari................ " 2.000. 6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1991, come appresso: a) sergenti.................................... n. 6.000 b) graduati e militari di truppa............... " 2.605. 7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'. 8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1991, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso: a) sergenti.................................... n. 7.000 b) graduati e militari di truppa............... " 1.000 9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1991, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso: a) Esercito............... n. 25.778 b) Marina................. " 6.939 c) Aeronautica............ " 4.338 10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni sulla contabilita' generale dello Stato. 11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. 13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 (Elenco n. 3).
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di completamento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di finanza", e' il seguente: "Art. 15 - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44, e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33. 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574". - Il testo dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di completamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente: "Art. 37. - Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di completamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi, di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti e' effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. La commissione e' istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo di massimo di licenza eventualmente spettantegli e prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente, e se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma e' fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non puo' comunque essere inferiore a: a) Esercito: 600; b) Marina: 105; c) Aeronautica: 180. Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entita' sopraindicate sono ridotte ad un terzo". - Il testo dell'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 recante: "Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate", e' il seguente: "Art. 18. - Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti: "Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata. L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annulamente con la legge di bilancio. I sottufficiali della Marina militare, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma". - Il testo dell'art. 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 477, e' il seguente: "L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e' stabilito in 1.000 unita'. La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, concernente: "Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente: "Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1.300 unita'". - Il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente: "Art. 5. (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale in relazione alle esigenze numeriche delle Forze Armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva. 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa. 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico attitudinali, effettuati in sede di visita di leva; 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i trenta giorni di durata del corso". - Il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' il seguente: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello i cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore, dell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. ((Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito dal precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite)). I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma al presente articolo, sono allegati oltre che al rediconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa". - Per il testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vedi precedente nota all'art. 4. - La Legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". - Il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, concernente: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari", e' il seguente: "Art. 20 (art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione. La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei Conti. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spese del Ministero della guerra". "Art. 44 (art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511) - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare". - Il decreto del Presidente della Repubblica, 11 settembre 1950, n. 807 reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".