Art. 13. 
           (Stato di previsione del Ministero della difesa 
                      e disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario, 1991, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione, (Tabella n. 12). 
  2. Il numero  massimo  di  militari  specializzati  e  di  militari
aiuto-specialisti,    in    servizio     presso     l'amministrazione
dell'Esercito, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare  e'
fissato, per l'anno finanziario 1991, come appresso: 
    a) militari specializzati: 
      1) Esercito................ n. 21.000 
      2) Marina.................. n. 3.000 
      3) Aeronautica............. n. 34.311 
    b) militari aiuto-specialisti: 
      1) Esercito................ n. 40.000 
      2) Marina.................. n. 15.500 
      3) Aeronautica............. n. 16.500 
  3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di   complemento
dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere  in
servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
e' stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso: 
    a) Esercito............... n. 146 
    b) Marina................. " 165 
    c) Aeronautica............ " 245 
  4. Il numero massimo degli ufficiali di  complemento  da  ammettere
alla ferma di cui al primo comma  dell'articolo  37  della  legge  20
settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per  l'anno  finanziario  1991,
come appresso: 
    a) Esercito (compresi i carabinieri)............. n. 875 
    b) Marina........................................ " 120 
    c) Aeronautica................................... " 210. 
  5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in  rafferma,  e'
determinata, per l'anno finanziario 1991, a norma  dell'articolo  18,
terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso: 
    a) sergenti.................................... n. 5.000 
    b) sottocapi e comuni volontari................ " 2.000. 
  6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della  legge  10  giugno
1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari  di
truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata,  per
l'anno finanziario 1991, come appresso: 
    a) sergenti.................................... n. 6.000 
    b) graduati e militari di truppa............... " 2.605. 
  7. Il contingente degli arruolamenti  volontari,  come  carabinieri
ausiliari, per la sola ferma di leva, di  giovani  appartenenti  alla
classe  che  viene  chiamata  alle  armi  e'  stabilito,  per  l'anno
finanziario 1991, a norma dell'articolo 3  della  legge  11  febbraio
1970, n. 56, in 14.721 unita'. 
  8. La forza organica dei  sergenti,  dei  graduati  e  militari  di
truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in  rafferma,  per  l'anno
finanziario 1991, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo  comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso: 
    a) sergenti.................................... n. 7.000 
    b) graduati e militari di truppa............... " 1.000 
  9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la
forza dei militari e dei graduati in servizio di leva,  ammessi  alla
commutazione della  ferma  di  leva  in  ferma  di  leva  prolungata,
biennale o triennale, e' fissata, per l'anno  finanziario  1991,  nei
limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e  35  della  legge
stessa, come appresso: 
    a) Esercito............... n. 25.778 
    b) Marina................. " 6.939 
    c) Aeronautica............ " 4.338 
  10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031,
4051, 4072 e 5031 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa, si applicano, per l'anno finanziario  1991,  le  disposizioni
contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e  nell'articolo  61-bis
del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   e   successive
modificazioni e integrazioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
  11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute  a
carico degli  stanziamenti  del  capitolo  n.  4001  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO
di  esecuzione  delle  gare  internazionali  emanate  dal   Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita  la  trasparenza  delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
  12.  I  capitoli  a  favore  dei  quali   possono   effettuarsi   i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli  20  e  44
del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n.  263,
ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n.  1958,  sono,  per
l'anno finanziario 1991, quelli descritti negli elenchi nn.  1  e  2,
annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. 
  13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e  di  generi
di conforto da attribuire  ai  militari  in  speciali  condizioni  di
servizio, sono stabilite, a norma del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in  conformita'  delle  tabelle
annesse allo stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  per
l'anno finanziario 1991 (Elenco n. 3). 
 
          Note all'art. 13:
          - Il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
          concernente "Norme per il reclutamento  degli  ufficiali  e
          sottufficiali  piloti di completamento delle Forze armate e
          modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980,  n.
          574,  riguardanti  lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
          delle Forze Armate e  della  Guardia  di  finanza",  e'  il
          seguente:
          "Art.  15  - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
          complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
          reclutati  in  base  alla  presente  legge, che per ciascun
          esercizio finanziario, puo' essere mantenuto  in  servizio,
          e' determinato annualmente con la legge di approvazione del
          bilancio di previsione dello Stato.
          2.  Agli  ufficiali di cui al precedente comma si applicano
          le norme previste dagli articoli 43, 44, e 47  della  legge
          20   settembre   1980,   n.  574,  nonche'  quelle  di  cui
          all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito  dal
          successivo articolo 33.
          3.  Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche
          negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo
          45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".
          -  Il  testo dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
          574, concernente "Unificazione e  riordinamento  dei  ruoli
          normali,   speciali  e  di  completamento  degli  ufficiali
          dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica",  e'  il
          seguente:
          "Art.  37.  -  Gli  ufficiali  e gli aspiranti ufficiali di
          completamento     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica,  possono  chiedere, dopo almeno tre mesi,
          di servizio dalla nomina ad ufficiale o  ad  aspirante,  di
          vincolarsi  ad  una ferma volontaria di due anni decorrente
          dal giorno successivo a quello del compimento del  servizio
          di prima nomina.
          L'ammissione  alla  ferma e' effettuata per concorso, sulla
          base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o  ad
          aspirante,  e  degli altri titoli e requisiti stabiliti con
          decreto del  Ministro  della  difesa.  La  valutazione  dei
          concorrenti  e'  effettuata  da  apposita  commissione  che
          procede  alla  formazione  della  relativa  graduatoria  di
          merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di
          cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
          successive modificazioni.
          La commissione e' istituita, per ciascuna forza armata, con
          decreto del Ministro della difesa  ed  e'  composta  da  un
          presidente,   ufficiale   generale  o  colonnello  e  gradi
          corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori  in
          servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le
          funzioni di segretario.
          Gli  ufficiali  ammessi  alle  ferme  di  cui  al  presente
          articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno
          un  anno  di  servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di
          ritardare  l'accoglimento  della  domanda  per  motivi   di
          servizio.
          L'ufficiale  che  sia  divenuto  permanentemente inabile al
          servizio incondizionato o che  non  abbia  riacquistato  la
          idoneita'  allo  scadere  del periodo di massimo di licenza
          eventualmente  spettantegli  e  prosciolto  dalla  ferma  e
          collocato   nella  riserva  di  complemento  o  in  congedo
          assoluto a seconda dell'idoneita'.
          Gli  ufficiali  ammessi  alla  ferma  biennale,  di  cui al
          presente  articolo,  sono  valutati  per  l'avanzamento   a
          tenente  dopo  due anni complessivi di permanenza nei gradi
          di aspirante e sottotenente o corrispondente, e se  idonei,
          promossi  con  decorrenza dal ventottesimo mese di servizio
          prestato da aspirante e ufficiale, compreso.
          Il   numero  massimo  degli  ufficiali  di  complemento  da
          ammettere annualmente alla ferma di cui al primo  comma  e'
          fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio.
          Tale numero non puo' comunque essere inferiore a:
          a) Esercito: 600;
          b) Marina: 105;
          c) Aeronautica: 180.
          Per   l'ultimo   quadrimestre  dell'anno  1980  le  entita'
          sopraindicate sono ridotte ad un terzo".
          -  Il testo dell'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447
          recante:   "Norme  per  i  volontari  dell'Esercito,  della
          Marina   e   dell'Aeronautica,   e   nuovi   organici   dei
          sottufficiali in servizio  permanente  delle  stesse  forze
          armate", e' il seguente:
          "Art.  18. - Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo
          2  del  regio  decreto-legge  1›  luglio  1938,  n.   1368,
          concernente  modifiche  al testo unico sull'ordinamento del
          Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella  legge
          9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge
          3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:
          "Il  numero  globale  dei  capi  di  prima, seconda e terza
          classe e dei secondi capi viene stabilito  annualmente  con
          lo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero della
          difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza
          bilanciata.
          L'organico   dei   sottufficiali  del  ruolo  speciale  per
          mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'.
          La  forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del
          Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in
          rafferma   e'  determinata  annulamente  con  la  legge  di
          bilancio.
          I  sottufficiali  della  Marina militare, che, alla data di
          entrata in vigore della presente legge, rivestono il  grado
          di  secondo  capo  volontario  in  rafferma e quelli che, a
          norma del  successivo  articolo  22,  saranno  ripristinati
          nella  posizione di volontari raffermati verranno computati
          nella forza organica dei secondi capi in rafferma".
          -  Il  testo  dell'art.  27,  ultimo  comma, della legge 10
          giugno 1964, n.  477, e' il seguente:
          "L'organico   dei  sottufficiali  del  ruolo  speciale  per
          mansioni d'ufficio e' stabilito in 1.000 unita'.  La  forza
          organica  dei  sergenti e quella dei graduati e militari di
          truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la
          legge di bilancio".
          - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56,
          concernente: "Organici  dei  sottufficiali  e  militari  di
          truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente:
          "Per  l'anno  finanziario 1970 detto contingente e' fissato
          in 1.300 unita'".
          -  Il  testo  dell'art.  5 della legge 24 dicembre 1986, n.
          958, concernente: "Norme sul servizio militare  di  leva  e
          sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente:
          "Art.  5.  (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i
          graduati in servizio di  leva  possono  essere  ammessi,  a
          domanda,  alla commutazione della ferma di leva in ferma di
          leva prolungata, biennale o  triennale  in  relazione  alle
          esigenze  numeriche  delle Forze Armate fissate annualmente
          nella legge di bilancio, nei limiti e con le  modalita'  di
          cui  agli  articoli  34  e  35,  stabilite nel manifesto di
          chiamata alle armi e  nel  precetto  per  la  presentazione
          all'esame personale presso il Consiglio di leva.
          2.  I  militari  ammessi alla ferma di leva prolungata sono
          inclusi nei corsi di qualificazione e  di  specializzazione
          effettuati dall'Amministrazione della difesa.
          3.  Per  l'assegnazione  ai  suddetti  corsi  sono prese in
          considerazione, oltre  alle  richieste  degli  interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche' i risultati degli esami  fisio-psico  attitudinali,
          effettuati in sede di visita di leva;
          4.  I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono
          rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i
          trenta giorni di durata del corso".
          - Il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n.     2440,     concernente:      "Nuove      disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato", e' il seguente:
          "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro
          il secondo esercizio successivo a quello in cui  era  stato
          iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli
          effetti  amministrativi;  quelli  concernenti   spese   per
          lavori,  forniture  e  servizi  possono essere mantenuti in
          bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello i  cui
          e'  stato  iscritto  il  relativo  stanziamento.   Le somme
          eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione
          ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
          Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto  capitale,  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute  in bilancio, quali residui non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo  che  non  si
          tratti  di  stanziamenti  iscritti in forza di disposizioni
          legislative entrate  in  vigore,  dell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso,  il periodo di
          conservazione e' protratto di un  anno.  Per  le  spese  in
          annualita'    il    periodo    di   conservazione   decorre
          dall'esercizio  successivo  a  quello  di   iscrizione   in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
          I  residui  delle  spese  in  conto  capitale, derivanti da
          importi che lo Stato abbia assunto obbligo  di  pagare  per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture eseguiti, non pagati entro  il  quinto  esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi.
          Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto  capitale negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982.
          ((Sono  pero'  mantenuti  oltre  al  termine  stabilito dal
          precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
          di  investimento)  relativi  ad  importi che lo Stato abbia
          assunto obbligo di pagare per contratto o  in  compenso  di
          opere prestate o di lavori o di forniture eseguite)).
          I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre
          dell'esercizio precedente a quello in corso,  con  distinta
          indicazione  dei  residui  di  cui  al  comma  al  presente
          articolo, sono allegati oltre  che  al  rediconto  generale
          anche al bilancio di previsione.
          Il  conto  dei  residui  e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa".
          -  Per  il  testo  dell'art.  61-bis  del  regio decreto 18
          novembre 1923, n. 2440, vedi precedente nota all'art. 4.
          -  La  Legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni
          in  materia  di  misure   di   prevenzione   di   carattere
          patrimoniale  ed  integrazione alle leggi 27 dicembre 1956,
          n. 1423 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965,  n.  575.
          Istituzione  di  una  commissione parlamentare sul fenomeno
          della mafia".
          - Il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato
          con regio decreto 2 febbraio  1928,  n.  263,  concernente:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti l'amministrazione  la  contabilita'
          dei   Corpi,  istituti  e  stabilimenti  militari",  e'  il
          seguente:
          "Art.  20  (art.  15 della legge 17 luglio 1910, n. 511). -
          Per  provvedere  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli
          riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
          cui all'art. 39 e'  istituito  nello  stato  di  previsione
          della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
          disposizione.
          La  prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei
          capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per  le
          finanze, registrato alla Corte dei Conti.
          I  capitoli  a  favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo sono indicati in un  elenco  da  annettersi
          allo  stato  di  previsione della spese del Ministero della
          guerra".
          "Art.  44  (art.  50  legge  17  luglio  1910, n. 511) - Le
          disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
          37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
          all'amministrazione della marina militare".
          -  Il decreto del Presidente della Repubblica, 11 settembre
          1950, n.  807  reca:  "Soppressione  della  razione  viveri
          individuale del personale militare e di quello appartenente
          ai Corpi militarmente organizzati  e  regolamentazione  del
          trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".