Art. 15. 
(Stato di previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
              dell'artigianato e disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno  finanziario  1991,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 14). 
  2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati  con  imputazione  al
capitolo  n.  4721  dello  stato  di  previsione  dell'entrata   sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  1  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito
agevolato  al  settore  industriale,  delle  somme  disponibili   sul
capitolo  n.  7541  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario 1991. 
  4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5  marzo  1990,  n.
46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio  ed
allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato per l'anno 1991. 
  5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 della  legge  30  luglio
1990, n. 221, il Ministro del tesoro e' autorizzato a  ripartire  con
propri decreti tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al
capitolo n. 7909 del medesimo stato di previsione per l'anno 1991. 
 
          Note all'art. 15:
          -  Il  testo  dell'art.  1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente "Disciplina
          del  credito  agevolato  al  settore  industriale":  e'  il
          seguente:
          "Art.  1. (Costituzione del fondo e sua destinazione). - E'
          costituito il fondo nazionale per il credito  agevolato  al
          settore  industriale  con una dotazione complessiva di lire
          3.200 miliardi da destinare alla concessione di  contributi
          in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del
          presente decreto.
          Al  fondo  nazionale  anzidetto sono altresi' attribuite le
          somme disponibili, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sulle  autorizzazioni di spesa disposte
          con   precedenti   provvedimenti   legislativi   ai    fini
          dell'applicazione  della  legge  30 luglio 1959, n.  623, e
          successive modificazioni ed integrazioni. La disponibilita'
          delle  somme  da  trasferire  e' determinata al netto degli
          impegni sui finanziamenti per i quali  sia  stata  espressa
          proposta  favorevole  dal  comitato di cui all'art. 5 della
          legge 30 luglio 1959, n. 623.
          Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del
          65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.
          1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa
          del  Ministero del Tesoro, ai sensi del successivo art. 25,
          e assegnate alla Cassa  del  Mezzogiorno  relativamente  al
          qunquiennio  1976-80,  per i fini e secondo le modalita' di
          cui al presente decreto. Per  le  assegnazioni  si  applica
          l'art. 28 del testo anzidetto.
          Le   disponibilita'   del   fondo   destinate  al  restante
          territorio nazionale alla misura pari al 35 per cento  sono
          assegnate   al   Ministero   dell'industria,   commercio  e
          dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini  e  con
          le  modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato   e'   autorizzata   una   gestione  fuori
          bilancio, ai sensi dell'art.  9  della  legge  25  novembre
          1971,  n.  1041.  I  relativi  stanziamenti, iscritti nello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria,    del    commercio    e   dell'artigianato
          affliuscono ad  apposita  contabilita'  speciale  istituita
          presso  la  tesoreria  provinciale  dello Stato di Roma, ai
          sensi dell'art. 585 del regolamento di  contabilita'  dello
          Stato  e  art.  1223, lettera b), delle istruzioni generali
          sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono
          emessi  a firma del Ministro dell'industria, il commercio e
          l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio
          di   ogni  anno  il  rendiconto  della  gestione  dell'anno
          precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale  presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato che, verifica la legalita' della  spesa  e
          la  regolarita' della documentazione, lo inoltre alla Corte
          dei Conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'".
          -  Il  testo  dell'art.  8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
          concernente:  "Norme per la sicurezza degli  impianti",  e'
          il seguente:
          "Art.   8.   (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). - 1.   Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca   di   cui   all'articolo   3,   terzo   comma,  di
          decreto-legge 30  giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
          modificazione  della  legge  12  agosto  1982,  n.  597  e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'articolo  7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
          CEI.
          2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
          contributo   versato   dall'INAIL   nel   corso   dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria del commercio e dell'artigianato per il 1990
          e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per
          gli anni seguenti".
          -  Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221,
          concernente: "Nuove norme per l'attuazione  della  politica
          mineraria", e' il seguente:
          "Art.  7 (Interventi di sostegno alle attivita' minerarie).
          - 1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 dell legge 6
          ottobre 1982, n.  752, da ultimo modificato dall'articolo 5
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la
          concessione  dei  contributi  previsti  dal  comma  2   del
          presente  articolo  1  della  legge 3 febbraio 1989, n. 41,
          come modificato dall'articolo 3 della  presente  legge,  e'
          autorizzata  la  spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989,
          di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire  64  miliardi
          per  l'anno 1991. La ripartizione della predetta tra le tre
          tipologie di intervento  e'  effettuata  con  delibera  del
          CIPI,   su   proposta   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e   dell'artigianato,   sentito   il   Consiglio
          superiore delle miniere.
          2.  Nell'ambito  delle  direttive fissate dal CIPE ai sensi
          dell'articolo  1,  comma  1,  della   presente   legge   ai
          concessionari  di  unita'  minerarie riconosciute di valore
          strategico  o   sociale   che   presentino   programmi   di
          ristrutturazione  finalizzati  al recupero di condizioni di
          economicita' di gestione o  piani  di  riconversione  nelle
          attivita'  sostitutive di cui all'articolo 1, della legge 3
          febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della
          presente  legge, possono essere concessi, per il periodo di
          mantenimento in fase produttiva della  miniera,  contributi
          in  conto  capitale,  nella  misura  massima  del costo del
          lavoro, diretto o per prestazioni di terzi,  sostenuto  per
          la  coltivazione,  la  preparazione e la valorizzazioni del
          minerale,  e  comunque,  non  superiori  alle  perdite   di
          gestione  determinate con esclusione degli oneri finanziari
          e  tenendo  conto  di  quote  di  ammortamento   rapportate
          all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della
          produzione.
          3.  I  programmi  di  ristrutturazione  sono  approvati, su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti  la  regione  interessata  ed il
          Consiglio superiore delle miniere, con  delibera  del  CIPI
          che  indica  anche  i  livelli  produttivi  di  massima per
          ciascuna miniera,  il  parere  della  regione  deve  essere
          espresso  entro  trenta giorni dalla richiesta, in mancanza
          si intende espresso favorevolmente.
          4.  Il  contributo  e' concesso annualmente, sulla base del
          conto economico  previsionale,  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  di
          concerto con il  Ministro  del  tesoro.   L'erogazione  del
          contributo,  sulla  base  del  conto economico di esercizio
          presentato dal concessionario per ogni singola maniera,  e'
          effettuata  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del
          controllo delle spesa da parte della commissione tecnica di
          cui all'articolo 5, secondo comma, della  legge  15  giugno
          1984, n. 246.
          5.    A    richiesta    degli   interessati   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'
          disporre  l'erogazione  di  anticipazioni  nella misura non
          superiore al 40 per cento del contributo  concesso,  previa
          presentazione  di  apposita  fidejussione  per un ammontare
          pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento.  Ove ha
          sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in
          parte  non  dovuto,  sulla  somma   dell'anticipazione   da
          recuperare  si  applica un tasso di interesse pari al tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data  dell'erogazione
          dell'anticipazione  stessa  maggiorato  di  due  punti.  Il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          con  decreto  da  emanare  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  stabilisce  le  procedure  e   le   modalita'   di
          concessione  e  la  liquidazione  dei  contributi  e  delle
          anticipazioni.
          6.  Con  effetto  della  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge e fino al 31 dicembre  1991,  ai  lavoratori
          dipendenti  delle  unita'  minerarie localizzate nei bacini
          minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989,
          n.  41,  come  modificato  dall'articolo  3  della presente
          legge, puo' essere concesso, a carico  del  bilancio  dello
          Stato,  il  beneficio  del  pensionamento  anticipato  alle
          condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 18  della
          legge  23  aprile  1981,  n.  155, e successive modifiche e
          integrazioni.
          7.  I  residui  del capitolo 7903 dello stato di previsione
          del    Ministero    dell'industria    del    commercio    e
          dell'artigianato,  non  ancora  formalmente  impegnati alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          trasferiti,  per  un  ammontare  non  superiore  a  lire 50
          miliardi in conto residui al  capitolo  7902  del  medesimo
          stato  di  previsione  e  possono essere utilizzati per gli
          interventi e le iniziative di cui al comma 1.  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi".