Art. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1991. 4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1991. 5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7909 del medesimo stato di previsione per l'anno 1991.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente "Disciplina del credito agevolato al settore industriale": e' il seguente: "Art. 1. (Costituzione del fondo e sua destinazione). - E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto. Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623. Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, ai sensi del successivo art. 25, e assegnate alla Cassa del Mezzogiorno relativamente al qunquiennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo anzidetto. Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale alla misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affliuscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltre alla Corte dei Conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'". - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente: "Norme per la sicurezza degli impianti", e' il seguente: "Art. 8. (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, di decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazione della legge 12 agosto 1982, n. 597 e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti". - Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, concernente: "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria", e' il seguente: "Art. 7 (Interventi di sostegno alle attivita' minerarie). - 1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 dell legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta tra le tre tipologie di intervento e' effettuata con delibera del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. 2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unita' minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicita' di gestione o piani di riconversione nelle attivita' sostitutive di cui all'articolo 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale, nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazioni del minerale, e comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione. 3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera, il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza si intende espresso favorevolmente. 4. Il contributo e' concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola maniera, e' effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spesa da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. 5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove ha sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalita' di concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni. 6. Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, puo' essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni. 7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi".