Art. 18. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  della  marina  mercantile   e
                       disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della marina mercantile, per l'anno  finanziario  1991,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  ripartire,  con  propri
decreti, tra i capitoli  interessati,  anche  di  nuova  istituzione,
dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile,  gli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e
8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.