Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991. 3. Il Ministro del tesoro, e' altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo n. 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991. 6. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
Note all'art. 2: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca norme concernenti "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante norme concernenti "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", e' il seguente: "Art. 33. - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita: 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento; 2) da contributi posti a carico degli istituti eorgatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91; 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge; 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo". - Il testo dell'art. 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e' il seguente: "Art. 106 (Norma di interpretazione). - Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: "sostanze stupefacenti" e: "sostanze psicotrope", esse devono intendersi relative, anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12". - Il testo dell'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, concernente "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e' il seguente: "Art. 32. - 1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art. 103 (Inasprimento delle pene pecuniarie). - 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, gia' raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque. Art. 104 (Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale). - 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ne' si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico". Art. 105 (modifica dell'articolo 4 della leggge 20 febbraio 1958, n. 75). - 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: '7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente'. Art. 106 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro: a) dell'urgenza degli interventi in relazione di alto rischio; b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente; d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea. 6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri di discrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato. 10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del (Immagine) ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 (Immagine) a decorrere dal 1991. 12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per (Immagine)antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo azionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 107 (Contributi). - 1. per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli (Immagine)sociali, puo' concedere agli enti di cui all'articolo 92 un contributo conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria. 2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un articolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata a previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera. 3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero tossicodipendenti assistiti sulla base delle rivelazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, 297, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle (Immagine) sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Art. 108 (Concessione di strutture). - 1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e i centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, del decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti nonche' per realizzare centri e case di riposo per i riabilitati. 2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di costruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture agendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei (Immagine) posti sui beni stessi. 3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio n. 390. Art. 109 (Concessione delle strutture degli enti locali). - Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti sperimentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a ) e c) del comma 2 dell'articolo 93, beni immobili di loro varieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge. 2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la data, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le (Illegibile) di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107. Art. 110 (Abrogazioni). - 1. sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge". 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".