Art. 2. 
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  e
                       disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti,  per
l'anno  finanziario  1991,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 1/A). 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo  n.  1272
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1991. 
  3. Il Ministro del tesoro, e' altresi', autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza,
di cassa  e  in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991, ai
fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
  4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono  versate  al  capitolo  n.
3689   dello   stato   di   previsione   dell'entrata   per    essere
correlativamente iscritte, in termini  di  competenza  e  cassa,  con
decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7422 dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. Il Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere,
con  propri  decreti,  alla  ripartizione  delle  somme  iscritte  al
capitolo n. 1680 dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991. 
  6. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, in termini di competenza, di cassa e in  conto  residui,  le
variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo  106  della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  come
sostituito dall'articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162. 
 
          Note all'art. 2:
          -  La  legge 23 agosto 1988, n. 400, reca norme concernenti
          "Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri".
          -  Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
          recante  norme  concernenti   "Disciplina   delle   imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria", e' il seguente:
          "Art. 33. - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  direzione  generale   delle   informazioni,
          editoria  e proprieta' letteraria, artistica e scientifica,
          un fondo centale di garanzia per i finanziamenti di importo
          non  superiore  a  1.500  milioni di lire, concessi in base
          all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui  allo  stesso
          articolo.  A  tale fine e' autorizzata apposita gestione ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041.
          La  garanzia  sul  fondo  e'  di  natura sussidiaria e puo'
          essere accordata agli istituti ed  aziende  di  credito  su
          richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
          La  garanzia  del  fondo si applica con le stesse modalita'
          previste dal terzo comma dell'articolo 20  della  legge  12
          agosto   1977,   n.  675,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
          La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
          1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in
          misura corrispondente alla trattenuta che essi sono  tenuti
          ad  operare  una  volta  tanto,  all'atto della erogazione,
          sull'importo   originario   dei   finanziamenti    concessi
          limitatamente   ai   primi   3.000   milioni   di   ciascun
          finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
          2) da contributi posti a carico degli istituti eorgatori di
          importo pari a quello stabilito dal  CIPI  ai  sensi  della
          lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12
          agosto 1977, n. 675, modificato  dall'articolo  12-bis  del
          decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n.  91;
          3)  da  un  contributo  dello Stato di lire 200 milioni per
          ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi  alla
          entrata in vigore della presente legge;
          4)   dagli  interessi  maturati  sulle  disponibilita'  del
          fondo".
          -  Il  testo dell'art. 106 della legge 22 dicembre 1975, n.
          685, concernente "Disciplina degli stupefacenti e  sostanze
          psicotrope.    Prevenzione,   cura   e  riabilitazione  dei
          relativi stati di tossicodipendenza", e' il seguente:
          "Art.  106  (Norma  di  interpretazione).  -  Quando  nella
          presente  legge   ricorrono   le   espressioni:   "sostanze
          stupefacenti"   e:   "sostanze   psicotrope",  esse  devono
          intendersi  relative,  anche  alle  preparazioni   che   le
          comprendono  e  loro derivati, di cui alle tabelle previste
          dall'articolo 12".
          - Il testo dell'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162,
          concernente "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della
          legge  22  dicembre  1975, n. 685, recante disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e'
          il seguente:
          "Art.  32. - 1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975,
          n. 685, e' sostituito dal seguente:
                    TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
          Art. 103 (Inasprimento delle pene pecuniarie). - 1. Le pene
          pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della
          presente  legge, gia' raddoppiate dall'articolo 113, quarto
          comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ove  non
          modificate  dai  precedenti articoli, sono moltiplicate per
          cinque.
          Art.  104  (Integrazione  dell'articolo 362, secondo comma,
          del codice penale). - 1. Nell'articolo 362, secondo  comma,
          del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona
          offesa" sono aggiunte  le  seguenti:  "ne'  si  applica  ai
          responsabili       delle       comunita'       terapeutiche
          socioriabilitative   per   fatti   commessi   da    persone
          tossicodipendenti  affidate  per l'esecuzione del programma
          definito da un servizio pubblico".
          Art. 105 (modifica dell'articolo 4 della leggge 20 febbraio
          1958, n.  75). - 1. All'articolo 4 della legge 20  febbraio
          1958,  n.  75,  dopo  il  numero 7 e' aggiunto, in fine, il
          seguente numero:
          '7-bis)  se  il  fatto  e' commesso ai danni di una persona
          tossicodipendente'.
          Art.  106  (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
          droga).
          1.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e'
          istituito il Fondo nazionale di  intervento  per  la  lotta
          alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al
          perseguimento  degli  obiettivi   della   presente   legge,
          presentati   dai   Ministri   dell'interno,   di  grazia  e
          giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e  della
          sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati
          nelle regioni meridionali.
          2.  A  valere  sul  Fondo  di cui al comma 1 possono essere
          finanziati progetti mirati alla prevenzione e  al  recupero
          dalle  tossicodipendenze  elaborati dai comuni maggiormente
          interessati  dall'espansione  di   tale   fenomeno   previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi, le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si  intendono
          conseguire  nel  campo  della  prevenzione e recupero dalle
          tossicodipendenze. Al finanziamento  dei  progetti  possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che intendono attivare servizi sperimentali di  prevenzione
          sul territorio.
          3.  Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti
          di cui  al  comma  11  e'  destinata  al  finanziamento  di
          progetti  di iniziativa delle regioni volti alla formazione
          integrata degli operatori dei servizi  pubblici  e  privati
          convenzionati   per   l'assistenza   socio-sanitaria   alle
          tossicodipendenze, anche con  riguardo  alle  problematiche
          derivanti     dal    trattamento    di    tossicodipendenti
          sieropositivi.
          4.  Il  finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e'
          disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio
          dei    Ministri,   sentito   il   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.
          5.  Il  Comitato  nazionale  di  coordinamento per l'azione
          antidroga, nella prima seduta, specifica  le  priorita'  in
          tema  di  prevenzione  e  recupero  dalle tossicodipendenze
          nonche' di contenimento  del  fenomeno  della  sindrome  da
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la  ripartizione  del  Fondo  e  per  la  valutazione   dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro:
          a)  dell'urgenza  degli  interventi  in  relazione  di alto
          rischio;
          b)   degli   interventi   volti   alla   prevenzione  e  al
          contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV  tra  i
          tossicodipendenti;
          c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga,
          nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
          d)  della  necessita'  di  formazione  del  personale,  con
          riferimento  agli  specifici   obiettivi   proposti   dalla
          Organizzazione  mondiale  della sanita' (regione europea) e
          dalla Comunita' europea.
          6.  Per  l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione  di  nove  membri,  presieduta  da  un  esperto
          designato dal Ministro per  gli  affari  sociali  o  da  un
          dirigente   generale   in   servizio  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e  composta  da  sette  esperti  nei
          campi    della    prevenzione    e   del   recupero   dalle
          tossicodipendenze,   dei   seguenti   settori:   sanitario,
          farmaco-tossicologico,       psicologico,      sociologico,
          riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione  e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un funzionario della carriera direttiva o  dirigenziale  in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          7.   Le   amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi  dalla
          erogazione  del  finanziamento,  dandone comunicazione alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  che,  in  mancanza,
          provvede,  sentito  il  Comitato nazionale di coordinamento
          per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme  su  altri
          progetti meritevoli di accoglimento.
          8.  Le  amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  dei  progetti  e  sui risultati
          conseguiti.
          9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato
          incontri     di     discrete     difficolta'     operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
          puo'  apportarvi  le  opportune  variazioni, ferma restando
          l'entita' del finanziamento accordato.
          10.  L'onere  per  il  funzionamento  della  commissione di
          esperti e del (Immagine) ufficio di segreteria e'  valutato
          in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
          11.  L'onere  per  il  finanziamento dei progetti di cui ai
          commi 1 e 2 e' determinato  in  lire  176.040  milioni  per
          l'anno  1990  e  in lire 177.990 (Immagine) a decorrere dal
          1991.
          12.    L'organizzazione    del    Comitato   nazionale   di
          coordinamento per (Immagine)antidroga e'  disciplinata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Il
          Comitato potra' articolarsi in piu'  sezioni;  per  il  suo
          azionamento  dovranno  osservarsi le norme regolamentari di
          cui articolo 7, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400.
          Art.   107   (Contributi).   -   1.   per  la  costruzione,
          l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di
          comunita'  terapeutiche  il comitato esecutivo del Comitato
          per  l'edilizia  residenziale  (CER),  integrato  per  tali
          circostanze  da  un  rappresentante  del  Ministro  per gli
          (Immagine)sociali,  puo'  concedere  agli   enti   di   cui
          all'articolo  92  un  contributo  conto  capitale fino alla
          totale copertura della spesa necessaria.
          2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure
          dei  programmi  straordinari  attivati  dal  CER  ai  sensi
          dell'articolo  3,  primo  comma,  lettera q), della legge 5
          agosto 1978, n. 457,  comporta  un  articolo  decennale  di
          destinazione  dell'immobile a sede di comunita' terapeutica
          residenziale  o  diurna   per   tossicodipendenti   ed   e'
          subordinata  a  previa  autorizzazione  alla  realizzazione
          dell'opera.
          3.   I   contributi   sono  ripartiti  tra  le  regioni  in
          proporzione al  numero  tossicodipendenti  assistiti  sulla
          base  delle rivelazioni dell'Osservatorio permanente di cui
          all'articolo 1-bis, comma 4, del  decreto-legge  22  aprile
          1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          giugno 1985, 297,  e,  in  ogni  caso,  sono  destinati  in
          percentuale  non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a
          norma dell'articolo 1  del  testo  unico  delle  (Immagine)
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
          4.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno  degli
          anni  1990,  1991  e  1992, si provvede mediante l'utilizzo
          delle disponibilita' della  sezione  autonoma  della  cassa
          depositi  e  prestiti  istituita  ai sensi dell'articolo 10
          della legge 5 agosto 1978, n. 457.
          Art. 108 (Concessione di strutture). - 1. Agli enti locali,
          alle unita' sanitarie locali e i centri privati autorizzati
          e   convenzionati,   possono   essere   dati  in  uso,  con
          convenzione per una durata almeno  decennale,  del  decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  emanato  di concerto con il
          Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e  aree
          appartenenti  al  demanio  o  al patrimonio dello Stato, al
          fine  di  destinarli  a  centri   di   cura   recupero   di
          tossicodipendenti  nonche'  per realizzare centri e case di
          riposo per i riabilitati.
          2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare
          opere  di  costruzione,   restauro   e   manutenzione   per
          l'adattamento  delle  strutture  agendo ai finanziamenti di
          cui all'articolo 107 e nel rispetto  dei  (Immagine)  posti
          sui beni stessi.
          3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
          dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della
          legge 11 luglio n. 390.
          Art. 109 (Concessione delle strutture degli enti locali). -
          Le regioni, le province autonome, gli enti locali,  nonche'
          i  loro  enti sperimentali e ausiliari possono concedere in
          uso gratuito agli enti ausiliari di  cui  all'articolo  92,
          anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere
          a ) e c) del comma 2 dell'articolo  93,  beni  immobili  di
          loro varieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di
          prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo  dei
          tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.
          2.  L'uso  e'  disciplinato con apposita convenzione che ne
          fissa la data, stabilisce le modalita' di  controllo  sulla
          utilizzazione del bene e le (Illegibile) di risoluzione del
          rapporto, e disciplina le modalita'  di  autorizzazione  ad
          apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante
          utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107.
          Art.  110  (Abrogazioni).  -  1.  sono abrogati la legge 22
          ottobre 1954, n. 1041, ad  eccezione  dell'articolo  1  per
          quanto   concerne   l'ufficio  centrale  stupefacenti,  gli
          articoli 446, 447 e 729 del  codice  penale  e  ogni  altra
          norma in contrasto con la presente legge".
          2.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui all'articolo 106, comma 12,  della  legge  22  dicembre
          1975,  n.  685,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
          articolo, sara'  emanato  entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge".