Art. 20. 
(Stato di previsione  del  Ministero  della  sanita'  e  disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1991, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). 
  2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 2547 e  4550  dello  stato  di
previsione del Ministero  della  sanita'  si  applicano,  per  l'anno
finanziario  1991,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo   comma
dell'articolo 36 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale
dello Stato. 
 
          Nota all'art. 20:
          -  Per  il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre
          1923, n.  2440, vedi precedente nota all'art. 13.