Art. 21. 
(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello  spettacolo  e
                       disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del turismo e  dello  spettacolo,  per  l'anno  finanziario
1991, in conformita' dell'annesso stato  di  previsione  (Tabella  n.
20). 
  2. Ai fini della ripartizione del Fondo  unico  per  lo  spettacolo
nonche' della residua quota di cui al secondo comma  dell'articolo  2
della legge 30 aprile  1985,  n.  163,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi. 
  3. Ai fini dell'applicazione  dell'ultimo  comma  dell'articolo  13
della legge 30 aprile 1985, n. 163,  le  somme  stanziate  a  seguito
della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non  impegnate
al termine dell'esercizio sono conervate nel conto  dei  residui  per
essere utilizzate per gli  interventi  di  pertinenza  dell'esercizio
successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate. 
 
          Nota all'art. 21:
          -  Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
          concernente: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato
          a favore dello spettacolo", e' il seguente:
          Art.  2 (Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo). -
          Il fondo unico per lo spettacolo e'  ripartito  annualmente
          tra   i   diversi  settori,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di  riforma,  in
          ragione  di  quote  non  inferiori  al  45 per cento per le
          attivita' musicali e di danza, al 25 per cento  per  quelle
          cinematografiche, al 15 per cento, per quelle del teatro di
          prosa ed all'1  per  cento  per  quelle  circensi  e  dello
          spettacolo viaggiante.
          La  residua  quota del Fondo e' riservata a far fronte agli
          oneri derivanti all'applicazione degli articoli 4 e 5 della
          presente   legge,   nonche'  per  provvedere  ad  eventuali
          interventi integrativi in base alle  esigenze  dei  singoli
          settori.
          Il  Ministro  del  turismo e dello spettacolo, in base alle
          proposte   formulate   dal   Consiglio   nazionale    dello
          spettacolo,   comunica,   prima   dell'inizio   di  ciascun
          esercizio finanziario, il piano di riparto della  quota  di
          cui  al  primo  comma del presente articolo al Ministro del
          tesoro, che provvede con  propri  decreti  alle  occorrenti
          variazioni di bilancio.
          Analogamente    si   procede   nel   corso   dell'esercizio
          finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al
          secondo comma".
          - Il testo dell'art. 13 ultimo comma, della legge 30 aprile
          1985, n.  163 e' il seguente:
          "Gli  stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio
          finanziario sono portati in  aumento  della  dotazione  del
          Fondo  unico  per lo spettacolo per l'esercizio finanziario
          successivo".