Art. 21. (Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo nonche' della residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi. 3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziate a seguito della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al termine dell'esercizio sono conervate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' il seguente: Art. 2 (Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo). - Il fondo unico per lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento, per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La residua quota del Fondo e' riservata a far fronte agli oneri derivanti all'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma". - Il testo dell'art. 13 ultimo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163 e' il seguente: "Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo".