Art. 23. 
(Stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1991, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22). 
  2. Per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela
ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1  della  legge
28 agosto 1989, n. 305, con deliberazione 3 agosto  1990,  pubblicata
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  210  dell'8
settembre 1990, il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   compensative   di
bilancio, in termini di competenza, di  cassa  e  in  conto  residui,
negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate. 
 
          Note all'art. 23:
          - Il testo dell'art. della legge 28 agosto 1989, n. 305, e'
          concernente  "Programmazione  triennale   per   la   tutela
          dell'ambiente", e' il seguente:
          Art.  1  (Programma  triennale  dell'azione pubblica per la
          tutela  dell'ambiente).  -  1.  Il  Ministro  dell'ambiente
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato, le regioni, e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  nonche'  sentite  l'Associazione nazionale comuni
          italiani e l'Unione delle province  d'Italia,  propone  per
          ciascun  triennio  al  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica il programma triennale dell'azione
          pubblica per la tutela dell'ambiente.
          2.  Il  programma  e'  approvato  dalla  CIPE,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari, ed e' aggiornato entro
          il  30  giugno  di  ciascun  anno  con  identica procedura.
          Contestualmente   alla   trasmissione    alle    competenti
          commissioni,   dell'aggiornamento   annuale,   il  Ministro
          riferisce sullo stato di attuazione del programma.
          3.   Il   programma  determina  le  proprieta'  dell'azione
          pubblica per l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali, e
          ai  fini  del  risanamento  idrico, per bacino idrografico,
          finalizzandone  a  dette  priorita',  le  risorse   statali
          disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di
          tutela   ambientale   finanziate   a   carico   del   fondo
          investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge,
          coordinandole a  quelle  previste  dalle  leggi  di  tutela
          dell'ambiente    dall'inquinamento,   tenendo   conto   dei
          finanziamenti comunitari utilizzabili.  Definisce  altresi'
          metodi  ed  indirizzi  finalizzati  a  garantire,  ai sensi
          dell'articolo 4 l'integrazione concertata tra risorse dello
          Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a
          quelle delle regioni e degli enti locali,  nonche'  risorse
          di   enti   pubblici  economici  e  private.  Il  programma
          definisce  inoltre  lo  schema-tipo  di  accordo   di   cui
          all'articolo 4.
          4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 e'
          autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il  1989,  di
          lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il
          1991 secondo le modalita' e articolazioni degli articoli 7,
          8,  e  9  comma  6,  10  comma  2,  11, 12, 13 e 14. Per il
          finanziamento del programma  per  gli  anni  successivi  si
          provvede  a  norma  dell'articolo  11-quater comma 3, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive  modificazioni  ed
          integrazioni".