Art. 23. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22). 2. Per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, con deliberazione 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 1990, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. della legge 28 agosto 1989, n. 305, e' concernente "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente", e' il seguente: Art. 1 (Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente). - 1. Il Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, propone per ciascun triennio al Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente. 2. Il programma e' approvato dalla CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, ed e' aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti commissioni, dell'aggiornamento annuale, il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma. 3. Il programma determina le proprieta' dell'azione pubblica per l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali, e ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandone a dette priorita', le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili. Definisce altresi' metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4 l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonche' risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4. 4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 e' autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le modalita' e articolazioni degli articoli 7, 8, e 9 comma 6, 10 comma 2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-quater comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni".