Art. 24. 
(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
         scientifica e tecnologica e disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per l'anno finanziario 1991, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 23). 
  2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni
attribuite o trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
variazioni compensative di  bilancio  dai  Ministri  interessati,  in
termini di competenza, di cassa e in conto residui. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e  della
ricerca scientifica e teconologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e
5, della legge 9 maggio 1989,  n.  168,  nonche'  quelle  conseguenti
all'attuazione dei principi di autonomia universitaria  di  cui  alla
medesima legge n. 168 del 1989. 
  4. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a ripartire,  con
propri decreti, tra i vari  capitoli,  anche  di  nuova  istituzione,
dello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica,  lo  stanziamento  iscritto  per
competenza e  cassa  al  capitolo  n.  1371  del  medesimo  stato  di
previsione per l'anno finanziario 1991. 
  5. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno  finanziario  1991,  e'  comprensiva,  nel
limite di lire 350 miliardi, delle somme per il  finanziamento  degli
oneri  destinati  alla  realizzazione  dei  "programmi  finalizzati",
approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), nonche' della somma di  lire  35  miliardi  per  le
iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce  sincrotrone
approvate dallo stesso CIPE e della  somma  di  lire  5  miliardi  in
favore dell'area di ricerca di Trieste. 
  6. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica cura che la realizzazione dei programmi  finalizzati  sia
conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro  il  31
agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato  dei  programmi.
Per lo svolgimento di  tali  attribuzioni  si  avvale  dell'opera  di
apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con
decreto del Ministro stesso, sentite le  amministrazioni  interessate
alla realizzazione dei programmi. 
 
          Note all'art. 24:
          -  Il  testo dell'art. 12, commi 4 e 5 della legge 9 maggio
          1989,  n.   168  concernente  "Istituzione  del   Ministero
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica", e' il seguente:
          "4.  L'istituzione  dei  dipartimenti  e  dei  servizi,  la
          distribuzione tra essi dei posti di  funzione  dirigenziale
          nonche'  le  successive  modificazioni della organizzazione
          del Ministero sono disposte con regolamento,  nel  rispetto
          delle  norme  di  cui  ai  commi  precedenti e dei seguenti
          criteri:
          a)  l'individuazione  dei  dipartimenti  e'  effettuata  in
          rapporto alla natura delle funzioni;
          b) la determinazione delle competenze di dipartimenti e dei
          servizi e'  rivolta,  anche  attraverso  l'accorpamento  di
          materie  e  compiti  omogenei,  a stabilire una sostanziale
          equiparazione tra le strutture dello stesso livello;
          c) l'organizzazione dei dipartimenti, e dei servizi e' resa
          funzionale alla diversita', dei compiti attribuiti;
          d)  i  dipartimenti  e i servizi sono strutture aperte alla
          partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;
          e)  l'organizzazione  dei  dipartimenti  e  dei  servizi si
          conforma ad un criterio di flessibilita' per  corrispondere
          al  mutamento  delle  esigenze;  si  adatta  altresi'  allo
          svolgimento   di   compiti   anche   non   permanenti,   al
          raggiungimento   di   specifici   obiettivi  programmatici,
          nonche'  alla  progressiva  attuazione  dei   principi   di
          autonomia delle universita' e degli enti di ricerca;
          f)  alle  attivita'  conoscitive  e  istruttorie svolte dai
          dipartimenti e dai servizi possono correre gruppi di lavoro
          o  commissioni, istituti con decreto del Ministro anche con
          la partecipazione di esperti chiamati a tempo  determinato,
          secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;
          g)   gli  uffici  costituiscono  le  unita'  operative  dei
          dipartimenti e dei servizi e sono istituiti  esclusivamente
          nel loro ambito;
          h)  ai  dipartimenti  e  ai  servizi sono preposti, a tempo
          determinato rispettivamente dirigenti generali di livello C
          e  dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei
          servizi, fino  al  limite  di  un  terzo  del  loro  numero
          complessivo,  puo'  essere  conferita  agli  esperti di cui
          all'articolo 13, comma 4;
          i)  il  coordinamento dell'attivita' dei dipartimenti e dei
          servizi  e'  assicurato  dal  Dipartimento  preposto   alla
          programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti
          di programmazione sono emanati con decreto del Ministro.  A
          tal   fine   il   direttore   del   Dipartimento   coadiuva
          direttamente il Ministro nell'attivita' volta ad assicurare
          il   coordinamento   e   la   continuita'   delle  funzioni
          dell'Amministrazione e  in  attuazione  degli  indirizzi  e
          delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze
          dei  responsabili,  assicurando  i  relativi   compiti   di
          segreteria;
          l)  le  conferenze di cui alla lettera precedente formulano
          proposte in materia di organizzazione  dei  dipartimenti  e
          dei  servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra
          questi  e  i   servizi,   assicurano   lo   scambio   delle
          informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano
          i risultati raggiunti riferendone al  Ministro,  anche  con
          una relazione annuale.
          5.  Il  regolamento di cui al comma 4, e' emanato entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la  funzione
          pubblica.  Lo  schema  di regolamento, corredato del parere
          del  Consiglio  di  Stato  e'  trasmesso  alle   competenti
          Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica,  affinche'  esprimano  il  proprio  parere  nel
          termine   di   trenta   giorni.  Decorso  tale  termine  il
          regolamento puo' essere adottato".