Art. 24. (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23). 2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni attribuite o trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compensative di bilancio dai Ministri interessati, in termini di competenza, di cassa e in conto residui. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' quelle conseguenti all'attuazione dei principi di autonomia universitaria di cui alla medesima legge n. 168 del 1989. 4. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991. 5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1991, e' comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 35 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 5 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. 6. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 12, commi 4 e 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e' il seguente: "4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonche' le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri: a) l'individuazione dei dipartimenti e' effettuata in rapporto alla natura delle funzioni; b) la determinazione delle competenze di dipartimenti e dei servizi e' rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello; c) l'organizzazione dei dipartimenti, e dei servizi e' resa funzionale alla diversita', dei compiti attribuiti; d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione; e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilita' per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresi' allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonche' alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle universita' e degli enti di ricerca; f) alle attivita' conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono correre gruppi di lavoro o commissioni, istituti con decreto del Ministro anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5; g) gli uffici costituiscono le unita' operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito; h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, puo' essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4; i) il coordinamento dell'attivita' dei dipartimenti e dei servizi e' assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attivita' volta ad assicurare il coordinamento e la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione e in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria; l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale. 5. Il regolamento di cui al comma 4, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato e' trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinche' esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento puo' essere adottato".