Art. 27. (Disposizioni diverse) 1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1991, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto. 2. Per l'anno 1991, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma 1, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze dei Nuclei antisofisticazioni e sanita' e dei Nuclei antidroga presso il Ministero della sanita' nei limiti del contingente di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 agosto 1987. 3. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. 4. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge. 5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1991 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione. 6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1990, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1991, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli. 7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1991, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3). 8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggetate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresi' affluire le disponibilita' residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo, dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilita' complessiva del predetto capitolo sara' devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1 marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine. 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. 14. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1990, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1991. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza e cassa, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente per l'anno finanziario 1991, a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno, in attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cncelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerate dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Dipartimento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia, per l'Istituto superiore di sanita', per l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 "Provveditorato generale dello Stato" - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provvidorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'. 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio" e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 20 (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordine di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitali ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo 18. Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno. Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa. Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare. Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata. Decorsi i termini di impegnabilita' di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e dell'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti di iscriversi a carico del bilancio degli esercizi succesivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare". - Il testo degli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, - concernente: "Istituzione del servizio sanitario nazionale."., e' il seguente: "Art. 69 (Entrate del fondo sanitario nazionale). - A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato: a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76; b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, delle province, dai comuni e loro consorzi, nonche' da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali; d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali; e) i proventi derivanti da attivita' a pagamento svolte dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa. Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati. Sono altresi' versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, del patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'art. 12-bis. D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria: per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonche' di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione. Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonche' ai relativi interessi di mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Cessano di avere vigore, con effetto dal 1 gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento e' previsto della presente legge". "Art. 76 (Modalita' transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia). - Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349. A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terra' contabilita' separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvedera' secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza. ((Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti)). I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bolettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione. Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico e' tenuto ad avvalersi di personale degli enti gia' preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal 1 gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni gia' stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale". - Il testo dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.", e' il seguente: "Art. 119 (Attivita' residue degli enti pubblici estinti). - Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato". - Per il testo dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vedi precedente nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 126, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.", e' il seguente: "Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale". - Il testo dell'articolo 107 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concernente: "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.", e' il seguente: Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici) - Art. 5, c. 1 legge n. 717/1965; art. 7, c. 1, legge n. 853/1971; art. 3, c. 2o, legge n. 634/1957). Fino al 31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1 luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1. (Art. 7, c. 2o, legge n. 853/1971). Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1. (Idem, c. 3o). Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47. (Art. 7, c. 4o, legge n. 853/1971). Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori. Art. 2, c. 3o e 4o, legge 634/1957; (art. 5, c. 2o, legge n. 717/1965, art. 7, c. 5o, legge 853/1971). Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni bienno dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati. (Art. 7, c. 6o, legge n. 853/1971). Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno. (Art. 12, c. 7o, legge n. 675/1977). In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta la osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma del presente articolo. (Idem, c. 8o.). Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene, sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675. (Idem, c. 9o.). Il Ministro delle Partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1. (Art. 48, c. 4o, legge n. 865/1971). Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziali previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del Testo Unico. (Art. 2., c. 7o; art. 15, c. 1, lett. b), legge n. 675/1977). Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.A. effettua: a) i nuovi interventi previsti dell'art. 5, comma primo, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; b) gli interventi nella misura riservata ai sensi dell'art. 2 settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale. (Art. 15, c. 2o, legge n. 675/1977). Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675. (Art. 6, c. 8o, legge n. 517/1975). Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, numero 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1. (Art. 1, c. 1, n. 3, D.L. n. 156/1976 e art. unico legge di conv. n. 350/1976. Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri. (Art. 29, c. 5o, legge n. 285/1977). La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE, ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo. (Idem, art. 18, c. 2o). Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 1 giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del centro Nord. (Idem, art. 25, c. 1). La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura del 70 per cento. (Art. 5, u.c. legge 717/1965 e art. 1, c. 6o e u.c. legge n. 853/1971). Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo". Il testo dell'art. 17, comma 7, della legge 1 marzo 1986, n. 64 concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.", e' il seguente: 7. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi, del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del Tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.", e' il seguente: Art. 13. - Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio. Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica, se non allorche' l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazione e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzate all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a detti leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici, che nel corso di un esercizio finanziario abbiano effettuato erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a cinquanta milioni, sono tenuti a darne comunicazione al Garante, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Le amministrazioni di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo". - La Legge 16 maggio 1984, n. 138, reca: "Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.". - Il testo dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).), e' il seguente: "Art. 23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di Lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolate, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali; b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo: f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia, per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi". 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la gradutatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo". - Il testo dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 1983, concernente "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.", e' il seguente: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono sostituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'articolo 2; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base dei dati. 7. Ai servizi tecnici, nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio metereologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 8. Il Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere; d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico. 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici. 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e monografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio". - Il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, reca: "Istituzione, presso il Ministero delle finanze, di cui un provveditorato generale dello Stato". - Il testo dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente: "Disposizioni in materia di finanza pubblica", e' il seguente: "4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del bilancio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni".