Art. 27. 
                       (Disposizioni diverse) 
  1. A valere  sui  fondi  stanziati  per  l'anno  finanziario  1991,
rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli  indicati  nella
tabella A allegata alla presente legge, il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti,  al  capitolo  n.  5053
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  le  somme
occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto. 
  2. Per l'anno 1991, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al
comma 1,  puo'  essere  trasferita  una  somma  complessivamente  non
superiore a lire 3 miliardi,  oltre  alle  somme  occorrenti  per  le
esigenze  dei  Nuclei  antisofisticazioni  e  sanita'  e  dei  Nuclei
antidroga  presso  il  Ministero  della  sanita'   nei   limiti   del
contingente di cui al decreto del Ministro della  sanita'  18  agosto
1987. 
  3. Per l'anno finanziario 1991 i  capitoli  dei  singoli  stati  di
previsione per i quali il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti,  variazioni  tra  loro  compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli  indicati  nella
tabella B allegata alla presente legge. 
  4. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli del  conto  capitale  dei
singoli stati di previsione per i quali si applicano le  disposizioni
contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della  legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati
nella tabella C allegata alla presente legge. 
  5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76  della
legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni,  e'
autorizzata l'estinzione dei titoli  di  pagamento  tratti  nell'anno
finanziario 1991 per apporti dello Stato a titolo di reintegro  delle
minori entrate degli organismi del sistema previdenziale  relative  a
contributi  fiscalizzati,  mediante  commutazione  in  quietanza   di
entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per
il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione
dell'entrata per il suddetto  anno  finanziario.  Detta  commutazione
sara' effettuata a titolo di acconto in  ragione  del  90  per  cento
delle relative  somme  iscritte  in  conto  competenza  e  di  quelle
risultanti in conto residui nello stato di previsione  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla
base della relativa rendicontazione. 
  6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno  finanziario
1990, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli  stati
di previsione dei vari Ministeri  per  l'anno  finanziario  1991,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con  propri  decreti
da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli. 
  7. La composizione delle razioni viveri in natura per  gli  allievi
del Corpo della  guardia  di  finanza,  del  Corpo  degli  agenti  di
custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti  della
Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le  integrazioni
di vitto e di generi di conforto per i militari  dei  Corpi  medesimi
nonche'  per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in   speciali
condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno  finanziario  1991,
in conformita' delle tabelle annesse allo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3). 
  8. Per gli ordini di accreditamento di cui  all'articolo  3,  primo
comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del  31  marzo  1979,
concernente   la   costituzione   dell'ufficio   stralcio    previsto
dall'articolo 119 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, non  si  applica  il  limite  di  somma  di  cui
all'articolo 56 del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni. 
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire,  con  propri
decreti, in termini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  dal
capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno finanziario 1991 e dal capitolo n.  7081  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione
economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei  Ministeri
interessati, le quote da attribuire alle regioni a  statuto  speciale
ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  126  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  10. Il Ministro del tesoro, con propri  decreti,  provvedera',  con
variazioni compensative nel  conto  dei  residui,  a  trasferire  dai
capitoli  individuati   con   i   decreti   emanati   in   attuazione
dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  ad  apposito
capitolo, da istituire nello stato di previsione  del  Ministero  del
tesoro, l'importo differenziale fra le somme  assoggetate  a  riserva
per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente  destinate
agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1  del  predetto
testo unico. All'indicato  capitolo  dovranno  altresi'  affluire  le
disponibilita' residue delle somme riservate ai sensi della normativa
stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che  saranno  versate
ad apposito capitolo,  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La
disponibilita' complessiva del predetto capitolo sara'  devoluta,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1  marzo  1986,  n.  64,
come ulteriore apporto  destinato  all'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  le   variazioni
compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 13 della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 
  12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei
singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della  spesa  dei
Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della  medesima
categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo'  essere  offerta  a
carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine. 
  13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  relazione  alla
ristrutturazione dei  debiti  esteri,  nonche'  di  quelli  contratti
dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi
prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il
Ministro del tesoro  e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, ai  bilanci  delle  aziende  autonome  le  variazioni
connesse con le stesse operazioni da queste effettuate  per  il  loro
indebitamento sull'interno e sull'estero. 
  14. Il Ministro del tesoro ha facolta'  di  integrare,  con  propri
decreti, le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa  relativi
all'attuazione  della  legge  16  maggio  1984,   n.   138,   nonche'
dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  limitatamente  ai
maggiori  residui  risultanti  alla  chiusura  dell'esercizio   1990,
rispetto a quelli  presuntivamente  iscritti  nel  bilancio  1991.  I
residui derivanti dall'applicazione della citata  legge  n.  138  del
1984 e dell'articolo 23 della citata legge n.  67  del  1988  possono
essere mantenuti in bilancio fino al  terzo  esercizio  successivo  a
quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. 
  15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza
e cassa, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori  pubblici
e  dell'ambiente  per  l'anno  finanziario  1991,  a   quello   della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  il  medesimo  anno,  in
attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature  tecniche,
di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari  di
cncelleria, di uniformi al personale, di automezzi  di  servizio,  di
prodotti informatici nonche' per la fornitura di  servizi  occorrenti
per il funzionamento degli  uffici  dell'Amministrazione  centrale  e
periferica - compresi i servizi e le forniture considerate dal  regio
decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme  di  applicazione  -
fatta eccezione per il Dipartimento  delle  dogane,  per  le  aziende
autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze  di
polizia,  per  l'Istituto  superiore  di  sanita',   per   l'istituto
superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro,  per  gli
istituti centrali e periferici del Ministero per i beni  culturali  e
ambientali e per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica
norma  legislativa,  il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   a
trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa -
dai  capitoli,  anche  di  conto  capitale,  concernenti  spese   per
acquisti, forniture  e  servizi,  degli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, allo stato di previsione  del  Ministero
del tesoro, rubrica 26 "Provveditorato generale  dello  Stato"  -  le
somme  occorrenti  per  l'esecuzione  dei   programmi   di   acquisto
comunicati dalle Amministrazioni medesime  al  Provvidorato  generale
dello Stato entro il mese  di  marzo,  in  relazione  alle  effettive
necessita'. 
  17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  eventuali   variazioni   di   bilancio   connesse   con
l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2  marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1989, n. 155. 
 
          Note all'art. 27:
          -  Il testo dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          concernente  "Riforma  di  alcune  norme  di   contabilita'
          generale  dello  Stato in materia di bilancio" e successive
          modificazioni, e' il seguente:
          "Art.  20  (Impegni).  -  Il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, i  Ministri  e  i  dirigenti,  nell'ambito  delle
          attribuzioni  ad  essi  demandate  per  legge, impegnano ed
          ordinano  le  spese  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in
          bilancio.
          Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la
          competenza a disporre impegni e ordine di spesa  ad  organi
          dello Stato dotati di autonomia contabile.
          Formano  impegni  sugli  stanziamenti di competenza le sole
          somme  dovute  dallo  Stato  a  seguito   di   obbligazioni
          giuridicamente perfezionate.
          Gli    impegni    assunti    possono   riferirsi   soltanto
          all'esercizio in corso.
          Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi
          a   carico   dell'esercizio   successivo   ove   cio'   sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando  si  tratti  di  spese  per  affitti  o   di   altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'  esercizi,  a   norma   della   consuetudine,   o   se
          l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
          convenienza.
          Le  spese  per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti,
          pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza
          del  bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti
          i relativi pagamenti.
          Non  possono  essere  assunti,  se  non  previo assenso del
          Ministro del tesoro, impegni per spese  correnti  a  carico
          degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso finche' il
          bilancio di previsione  dell'esercizio  in  corso  non  sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso  del
          Ministro  del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
          per somme determinate e per singoli capitali  ed  esercizi,
          mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
          Per  gli  impegni  di spesa in conto capitale che prevedano
          opere od interventi ripartiti in piu' esercizi applicano le
          disposizioni  di  cui  al terzo comma del presente articolo
          18.
          Le  spese  di  annualita'  e  quelle  a pagamento differito
          comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno.
          Ciascun  limite  costituisce il livello massimo delle somme
          impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti  con
          il provvedimento autorizzativo della spesa.
          Gli   impegni   assunti  a  carico  di  ciascun  limite  si
          estendono, per importo  pari  all'ammontare  degli  impegni
          medesimi,   a   partire  dall'esercizio  di  iscrizione  in
          bilancio di ogni limite  d'impegno  e  per  tanti  esercizi
          quante sono le annualita' da pagare.
          Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di
          ciascun limite, saranno iscritti in  bilancio  stanziamenti
          di  importo  pari  al  limite  stesso e per la durata della
          spesa autorizzata.
          Decorsi i termini di impegnabilita' di cui al secondo comma
          dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
          come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della
          legge 20 luglio 1977, n. 407 e dell'ottavo comma  dell'art.
          33  della  presente legge, gli stanziamenti di iscriversi a
          carico  del  bilancio  degli  esercizi  succesivi   saranno
          determinati  in  relazione  alle  effettive  annualita'  da
          pagare".
          -  Il  testo degli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre
          1978, n.  833, -  concernente:  "Istituzione  del  servizio
          sanitario nazionale."., e' il seguente:
          "Art.  69  (Entrate  del  fondo  sanitario  nazionale). - A
          decorrere dal  1›  gennaio  1979,  in  relazione  a  quanto
          disposto  negli  articoli 51 e 52, sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato:
          a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
          b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle
          regioni,  delle  province,  dai  comuni  e  loro  consorzi,
          nonche'  da  altri  enti  pubblici  al  finanziamento delle
          funzioni esercitate in materia  sanitaria,  in  misura  non
          inferiore  a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del
          14 per cento;
          c)  i  proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio
          trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali;
          d)  gli  avanzi  annuali  delle gestioni dell'assicurazione
          contro la tubercolosi gestite dall'INPS  e  da  altri  enti
          mutuo-previdenziali;
          e)  i  proventi  derivanti  da attivita' a pagamento svolte
          dalle unita' sanitarie locali e  dai  presidi  sanitari  ad
          esse  collegati,  nonche'  da  recuperi,  anche a titolo di
          rivalsa.
          Le  somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute,
          a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello  Stato  a
          favore degli enti ivi indicati.
          Sono  altresi' versate all'entrata del bilancio dello Stato
          i proventi ed i redditi netti derivanti, per  l'anno  1979,
          del  patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse,
          servizi  e  gestioni  autonome  in  liquidazione,  di   cui
          all'art.  12-bis.  D.L.  8  luglio 1974, n. 264, convertito
          nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
          I   versamenti   al  bilancio  dello  Stato  devono  essere
          effettuati: per  i  contributi  assicurativi  di  cui  alla
          lettera  a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della
          legge finanziaria: per le somme  di  cui  alla  lettera  b)
          entro  15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura
          di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i
          redditi  di cui alle lettere c) ed e), nonche' di quelli di
          cui al terzo comma entro  15  giorni  dalla  fine  di  ogni
          trimestre;  per  gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15
          giorni  dall'approvazione  dei  bilanci  consuntivi   della
          gestione.
          Alla  riscossione  delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo e non versate allo  Stato  nei  termini  previsti,
          nonche'   ai   relativi   interessi   di   mora,   provvede
          l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del  testo
          unico  14  aprile  1910,  n.  639,  relativo alla procedura
          coattiva per  la  riscossione  delle  entrate  patrimoniali
          dello  Stato.  Cessano  di avere vigore, con effetto dal 1›
          gennaio 1979, le norme  che  prevedono  la  concessione  di
          contributi  dello Stato ad ad enti, organismi e gestioni il
          cui finanziamento e' previsto della presente legge".
          "Art.  76  (Modalita'  transitorie  per  la riscossione dei
          contributi obbligatori di malattia). - Fino al 31  dicembre
          1979   gli   adempimenti  relativi  all'accertamento,  alla
          riscossione e al recupero in via giudiziale dei  contributi
          sociali  di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa
          restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e
          gestioni  interessati, posti in liquidazione ai sensi della
          legge 29 giugno 1977, n. 349.
          A  decorrere  dal  1›  gennaio  1980  e  fino alla completa
          fiscalizzazione degli oneri sociali tali  adempimenti  sono
          affidati  all'INPS,  che  terra'  contabilita' separate per
          ciascuno degli enti o gestioni soppressi e  vi  provvedera'
          secondo   le   norme   e   le   procedure   in  vigore  per
          l'accertamento e la riscossione dei contributi  di  propria
          pertinenza.
          ((Tali   adempimenti  restano  invece  affidati  agli  enti
          mutualistici e ad altri  istituti  e  gestioni  interessati
          posti  in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977,
          n. 349, per i contributi di  malattia  riferiti  agli  anni
          1979 e precedenti)).
          I  contributi di competenza degli enti di malattia dovranno
          affluire  in  apposito  conto  corrente   infruttifero   di
          tesoreria   intestato  al  Ministro  del  tesoro,  mediante
          versamento da parte dei datori di lavoro e  degli  esattori
          od  enti,  incaricati  della riscossione a mezzo ruolo, con
          bolettino di conto corrente postale o altro idoneo  sistema
          stabilito  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Restano  salve le sanzioni penali previste in materia dalla
          vigente legislazione.
          Per   l'attuazione   dei   nuovi  compiti  provvisoriamente
          attribuiti ai sensi del presente articolo,  l'INPS,  sia  a
          livello  centrale  che periferico e' tenuto ad avvalersi di
          personale degli enti  gia'  preposti  a  tali  compiti.  Le
          competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi
          sono a carico dell'INPS.
          A  decorrere  dal 1› gennaio 1980 vengono affidati all'INPS
          gli adempimenti previsti da convenzioni gia' stipulate  con
          l'INAM  ai  sensi  della  legge 4 giugno 1973, n. 311 dalle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          carattere nazionale".
          -  Il  testo dell'art. 119 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente: "Attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n. 382.", e' il seguente:
          "Art.  119 (Attivita' residue degli enti pubblici estinti).
          - Le funzioni amministrative degli enti  pubblici,  di  cui
          all'art.   113,  continuano  ad  essere  esercitate,  nelle
          regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio,  fino
          a  quando  non  sara' diversamente disposto con le norme di
          attuazione degli statuti speciali o di  altre  leggi  dello
          Stato".
          -  Per  il testo dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre
          1923, n.  2440, vedi precedente nota all'art. 3.
          -  Il  testo  dell'art.  126,  ultimo comma del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          concernente:  "Attuazione  della  delega  di cui all'art. 1
          della legge 22 luglio 1975, n. 382.", e' il seguente:
          "Tra  i  capitoli  soppressi  ai sensi del precedente primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere  ripartiti  fra le regioni per le finalita' previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote  di  tali  fondi da attribuire alle regioni a statuto
          speciale".
          - Il testo dell'articolo 107 del T.U. approvato con decreto
          del Presidente della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,
          concernente:  "Testo unico delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno.", e' il seguente:
          Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici) - Art. 5, c. 1›
          legge n.  717/1965; art. 7, c. 1›, legge n. 853/1971;  art.
          3, c. 2o, legge n.  634/1957). Fino al 31 dicembre 1980, e'
          riservata ai territori di cui  all'art.  1  una  quota  non
          inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata
          nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato
          per  spese di investimento. Ai fini della determinazione di
          tale  quota,  non   sono   computabili   gli   stanziamenti
          attribuiti  alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese
          disposte con leggi speciali entrate in vigore  dopo  il  1›
          luglio  1949,  per interventi negli stessi territori di cui
          all'art. 1.
          (Art. 7, c. 2o, legge n. 853/1971). Gli stati di previsione
          della  spesa  contengono  per  ciascuno  dei   capitoli   o
          raggruppamenti   dei  capitoli  di  spesa  di  investimento
          l'indicazione delle somme  destinate  agli  interventi  nei
          territori di cui all'art. 1.
          (Idem,  c.  3o).  Le  somme  di  cui  al  comma precedente,
          eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono
          devolute  al finanziamento degli interventi di cui all'art.
          47.
          (Art.  7, c. 4o, legge n. 853/1971). Al rendiconto generale
          dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo  contenente
          l'indicazione   delle   somme   stanziate   e   di   quelle
          effettivamente spese  per  gli  interventi  nei  menzionati
          territori.
          Art.  2,  c. 3o e 4o, legge 634/1957; (art. 5, c. 2o, legge
          n.  717/1965, art. 7, c. 5o, legge 853/1971).  Fino  al  31
          dicembre  1980,  gli investimenti effettuati in ogni bienno
          dagli enti di gestione e  dalle  aziende  a  partecipazione
          statale,   destinati   alla  creazione  di  nuovi  impianti
          industriali, saranno  nel  complesso  effettuati,  per  una
          quota  non  inferiore  all'80 per cento della somma totale,
          nei  territori  di  cui  all'art.   1;   gli   investimenti
          effettuati  dai detti enti e aziende nei suddetti territori
          dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore  al
          60  per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi
          fine e titolo effettuati.
          (Art.  7,  c.  6o, legge n. 853/1971). Gli enti di gestione
          delle aziende a partecipazione statale hanno  l'obbligo  di
          presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento
          nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entita'
          dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per
          Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al
          precedente  comma,  nonche'  programmi  di  trasferimento e
          decentramento    nel    Mezzogiorno     delle     direzioni
          amministrative  e  commerciali  dei  gruppi e delle aziende
          operanti nel Mezzogiorno.
          (Art.   12,   c.   7o,  legge  n.  675/1977).  In  sede  di
          approvazione dei  programmi  pluriennali  delle  imprese  a
          partecipazione  statale il CIPI accerta la osservanza della
          riserva di investimenti di cui al quinto comma del presente
          articolo.
          (Idem,  c.  8o.).  Nel  caso  di  mancata  osservanza della
          riserva  indicata  al  quinto  comma  la   erogazione   dei
          conferimenti  ai  fondi  di  dotazione  viene,  sospesa con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  bilancio e della programmazione economica ed
          il   Ministro   delle   partecipazioni   statali,    previa
          deliberazione  del CIPI sentita la Commissione parlamentare
          di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
          (Idem,  c.  9o.).  Il Ministro delle Partecipazioni statali
          sottopone annualmente al  CIPI  una  dettagliata  relazione
          sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi approvati e in
          corso di  esecuzione,  con  l'indicazione  delle  eventuali
          perdite  di  gestione  e  dell'ammontare degli investimenti
          realizzati nei territori di cui all'art. 1.
          (Art.  48,  c.  4o,  legge  n.  865/1971).  Una  quota  non
          inferiore al 45 per cento  degli  importi  complessivi  dei
          programmi  pubblici  di  edilizia residenziali previsti dal
          titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' riservata
          ai territori di cui all'art. 1 del Testo Unico.
          (Art.  2.,  c.  7o;  art.  15,  c.  1›,  lett. b), legge n.
          675/1977). Sulla base delle direttive formulate dal CIPI  a
          norma  dell'art.  2  della legge 12 agosto 1977, n. 675, la
          GEPI  S.p.A.  effettua:  a)  i  nuovi  interventi  previsti
          dell'art.  5,  comma primo, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo
          1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle  aree
          delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976,
          n. 902; b) gli interventi nella misura riservata  ai  sensi
          dell'art.  2  settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.
          675, nelle regioni a Statuto speciale  del  Mezzogiorno  in
          concorso con enti regionali di promozione industriale.
          (Art.  15, c. 2o, legge n. 675/1977). Il 25 per cento degli
          incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall'art.
          29  della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e
          1979 e' riservato  per  i  nuovi  interventi  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  precedente  non  ancora  decisi al
          momento dell'approvazione  della  citata  legge  12  agosto
          1977, n. 675.
          (Art. 6, c. 8o, legge n. 517/1975). Gli stanziamenti recati
          dall'art.  6 della legge 10 ottobre 1975, numero  517,  per
          gli  interventi  alle  imprese  commerciali  sono riservati
          nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate  nei
          territori di cui all'art. 1.
          (Art.  1,  c. 1›, n. 3, D.L. n. 156/1976 e art. unico legge
          di conv. n.  350/1976. Il Consiglio  generale  della  Cassa
          per  il  credito  alle  imprese  artigiane,  che  determina
          annualmente, ai sensi dell'art.  3  della  legge  7  agosto
          1971,  n.  685 in base alle disponibilita' del Fondo per il
          concorso  nel  pagamento  degli  interessi,   plafonds   di
          contributo  per  Regioni,  assicura alle imprese, insediate
          nei territori di cui all'art. 1,  il  60  per  cento  delle
          disponibilita'  di  finanziamento.  Nel  caso che il 60 per
          cento  non  venga  esaurito  dalle  domande   relative   al
          Mezzogiorno   esso   dovra'   essere  destinato  alle  zone
          rimanenti con gli stessi criteri.
          (Art.  29,  c.  5o, legge n. 285/1977). La ripartizione dei
          fondi di cui alla legge  1›  giugno  1977,  n.  285,  viene
          effettuata  dal  CIPE, ai sensi dell'art. 29, quinto comma,
          della stessa legge, nel rispetto della riserva  di  cui  al
          primo comma del presente articolo.
          (Idem,  art.  18,  c.  2o). Tali fondi sono utilizzati, tra
          l'altro, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della  legge
          1› giugno 1977, n.  285, anche per incentivi a favore delle
          cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti
          nei  territori  di cui all'art. 1 o in quelli a particolare
          depressione del centro Nord.
          (Idem,  art.  25,  c.  1›).  La  quota relativa ai progetti
          specifici di cui all'art. 25,  primo  comma,  della  citata
          legge  n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art.
          1, e' fissata nella misura del 70 per cento.
          (Art.  5,  u.c. legge 717/1965 e art. 1, c. 6o e u.c. legge
          n.  853/1971). Il CIPE assicura che siano salvaguardate  le
          riserve di cui al presente articolo".
          Il  testo dell'art. 17, comma 7, della legge 1› marzo 1986,
          n. 64  concernente:  "Disciplina  organica  dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno.", e' il seguente:
          7.  Le  somme  di  conto  capitale  stanziate  nei capitoli
          individuati ai  sensi,  del  precedente  comma,  decorsi  i
          termini    di    mantenimento    in   bilancio,   stabiliti
          dall'articolo 36,  secondo  comma,  del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, sono devolute, con decreto del  Ministro  del
          Tesoro,  come  ulteriore  apporto  destinato all'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno".
          -  Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
          concernente:   "Disciplina   delle   imprese   editrici   e
          provvidenze per l'editoria.", e' il seguente:
          Art.  13.  - Le amministrazioni statali e gli enti pubblici
          non  territoriali,  con  esclusione  degli  enti   pubblici
          economici,  sono  tenuti  a  destinare  alla pubblicita' su
          giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore  al
          settanta  per cento delle spese per la pubblicita' previste
          in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in  apposito
          capitolo di bilancio.
          Per  la  pubblicita'  delle amministrazioni di cui al comma
          precedente  nessuna  commissione  e'  dovuta  alla  impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o  periodica,  se  non  allorche'
          l'amministrazione  ha  deliberato  di avvalersi dei servizi
          della concessionaria.
          La   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  impartisce,
          dandone comunicazione al Garante, le direttive generali  di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione della pubblicita', delle informazioni e  delle
          campagne  promozionali  avvenga senza discriminazione e con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
          La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri per
          la pubblicita' finalizzate all'informazione sulle  leggi  e
          sulla  loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture
          e il  loro  uso,  curando  che  la  ripartizione  di  detta
          pubblicita'  tenga  conto delle testate che per loro natura
          raggiungono le utenze specificamente  interessate  a  detti
          leggi,  quali  quelle  femminile, giovanile e del mondo del
          lavoro.
          Le  amministrazioni  statali, le regioni e gli enti locali,
          gli  enti  pubblici,  che  nel  corso   di   un   esercizio
          finanziario  abbiano  effettuato  erogazioni  pubblicitarie
          complessivamente superiori a cinquanta milioni, sono tenuti
          a darne comunicazione al Garante, entro sessanta giorni dal
          termine  di  ogni  esercizio  finanziario,  depositando  un
          riepilogo analitico.
          Le  amministrazioni  di  cui  al  primo  comma  non possono
          destinare  finanziamenti  o  contributi,  sotto   qualsiasi
          forma,  ai  giornali  quotidiani o periodici al di fuori di
          quelli deliberati a norma del presente articolo".
          -  La  Legge  16  maggio  1984,  n. 138, reca: "Mobilita' e
          sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli
          esami  di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33.".
          -  Il  testo dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
          concernente: "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          1988).), e' il seguente:
          "Art.  23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel  limite
          di Lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei
          territori del Mezzogiorno di cui al testo  unico  approvato
          con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
          n. 218,  di  iniziative  a  livello  locale,  temporalmente
          limitate,  consistenti  nello  svolgimento  di attivita' di
          utilita' collettiva mediante l'impiego, a  tempo  parziale,
          di  giovani  di  eta' compresa tra i diciotto e i ventinove
          anni, privi di occupazione ed iscritti nella  prima  classe
          delle liste di collocamento.
 
 
          2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1  sono proposte da
          amministrazioni    pubbliche,    imprese,     associazioni,
          fondazioni,  ordini  e collegi professionali e sono attuate
          da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31  dicembre
          1987.  Le  proposte sono presentate nella forma di progetti
          formulati a norma del comma  3  all'agenzia  per  l'impiego
          competente   per   territorio.   L'agenzia  per  l'impiego,
          verificata la conformita' del progetto al modello di cui al
          comma   3,  lo  sottopone,  corredato  dal  proprio  parere
          motivato e non vincolate, alla  commissione  regionale  per
          l'impiego.  L'agenzia  per  l'impiego  puo' sottoporre alla
          commissione   anche   progetti   da    essa    direttamente
          predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva
          i  progetti,  autorizzando  l'utilizzazione   dei   giovani
          disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al
          comma   6,   l'ammissione   dei   predetti   progetti    al
          finanziamento.  L'agenzia  per  l'impiego,  ai  fini  della
          proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini
          dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
          a)  a  parita'  di  condizioni,  a  programmi  relativi  ad
          attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
          b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita
          preparazione   professionale   dei    giovani,    risultati
          suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
          c)  ai  progetti  che  consentano  di  conseguire risultati
          permanenti di recupero o miglioramento di  fruibilita'  del
          bene oggetto dell'intervento.
          3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto
          dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          sentita  la  commissione centrale per l'impiego. I progetti
          sono   corredati   dalla   documentazione   relativa   alle
          autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni,
          ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in
          ogni caso indicare:
          a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
          b)   il  numero  e  la  qualificazione  dei  lavoratori  da
          impegnare  nello  svolgimento  delle   iniziative   nonche'
          l'eventuale attivita' formativa;
          c)   l'area   dell'intervento,   le   modalita'  della  sua
          attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
          d)   la  durata  dell'intervento,  che  non  dovra'  essere
          inferiore a tre mesi  e  superiore  a  dodici  mesi,  salvo
          quanto previsto al comma 5;
          e)    l'onere   finanziario   complessivo   connesso   alla
          realizzazione  dell'intervento,  analiticamente  illustrato
          anche  con  riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso
          l'onere  del  quale  si  chiede   il   finanziamento,   nel
          complesso,  non  deve  essere superiore a lire 2 miliardi e
          quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non  puo'
          essere  inferiore  all'80  per  cento  del  predetto  onere
          complessivo:
          f)  le  istituzioni  competenti  per  materia  e territorio
          eventualmente coinvolte nella formulazione del  progetto  e
          nella sua attuazione;
          g)   il   numero  e  la  qualificazione  professionale  dei
          lavoratori     dell'impresa     preposti     all'attuazione
          dell'iniziativa;
          h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute
          ad attestare lo svolgimento  dell'attivita'  da  parte  dei
          singoli.
          4.  Quando  il  progetto  e'  predisposto dall'agenzia, per
          l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma
          3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
          5.    La    commissione   regionale   per   l'impiego,   in
          considerazione della particolare  qualita'  di  determinati
          progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata
          per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi".
          6.  Il  Comitato  interministeriale  per  la programmazione
          economica (CIPE), su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  ripartisce  annualmente tra le
          regioni interessate gli  stanziamenti,  tenendo  conto  del
          tasso  di  disoccupazione  giovanile e, per gli anni 1989 e
          1990, anche dello  stato  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dal presente articolo.
          7.  I  giovani  ai  quali  va offerta l'occasione di essere
          utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati
          secondo  la  gradutatoria  delle  liste di collocamento. La
          loro  utilizzazione  non  comporta  l'instaurazione  di  un
          rapporto  di  lavoro  subordinato  e deve svolgersi a tempo
          parziale,  per  un  orario  non  superiore  a  ottanta  ore
          mensili.  Si  applicano le disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali  di  cui al testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e
          successive   modificazioni   ed  integrazioni.  Ai  giovani
          disoccupati  e'  corrisposta,  per  ogni  ora   di   lavoro
          effettivamente  prestata, una indennita' di lire 6.000; per
          i giorni per i quali viene  corrisposta,  essa  sostituisce
          l'indennita'  di  disoccupazione  eventualmente  spettante,
          fermi restando la corresponsione degli assegni familiari  e
          l'accredito   dei   contributi  figurativi  a  quest'ultima
          collegati.
          8.  Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento
          delle attivita'  previste  dal  presente  articolo  per  un
          periodo   complessivamente   non   superiore   a  12  mesi.
          L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non  comporta
          la cancellazione dalle liste di collocamento.
          9.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate  le modalita' dell'erogazione del finanziamento
          dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
          10.  Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli
          adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni
          regionali per l'impiego.
          11.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  i  compiti della
          commissione  regionale  per  l'impiego  sono   svolti   dal
          corrispondente organo".
          - Il testo dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 1983,
          concernente  "Norme  per  il  riassetto   organizzativo   e
          funzionale della difesa del suolo.", e' il seguente:
          "Art.  9  (I  servizi  tecnici  nazionali).  - 1. Presso la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono  istituiti  i
          servizi  tecnici  nazionali,  in  un  sistema coordinato ed
          unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato  dei  Ministri
          di  cui  all'articolo  4.  Ai  servizi tecnici nazionali e'
          assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed
          operativa.
          2.  I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei
          lavori  pubblici  e  dell'ambiente  sono   costituiti   nei
          seguenti   servizi   tecnici   nazionali:   idrografico   e
          mareografico; sismico; dighe; geologico. Con  la  procedura
          ed  i  criteri  di  cui  al  comma 9 vengono sostituiti gli
          ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
          perseguire  l'obiettivo  della  conoscenza del territorio e
          dell'ambiente, nonche' delle  loro  trasformazioni.  A  tal
          fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della
          pubblica amministrazione  che  gia'  operano  nel  settore,
          nonche'  quelle  del  Corpo  forestale dello Stato e quelle
          preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
          3.   Dell'attivita'   dei   servizi  tecnici  nazionali  si
          avvalgono direttamente  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
          dell'ambiente,  dell'agricoltura  e  delle foreste e per il
          coordinamento della protezione  civile,  le  autorita'  dei
          bacini  di  rilievo  nazionale,  gli  organismi  preposti a
          quelli di rilievo interregionale e regionale,  il  Comitato
          nazionale  per  la difesa del suolo, il Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del
          suolo  del  Ministero  dei  lavori  pubblici ed il servizio
          prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del
          Ministero  dell'ambiente  nonche'  il  Dipartimento  per il
          Mezzogiorno.
          4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
          a)  svolgere  l'attivita'  conoscitiva,  qual  e'  definita
          all'articolo 2;
          b)  realizzare  il  sistema  informativo  unico  e  la rete
          nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza,  secondo
          quanto previsto al comma 5;
          c)  fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e
          consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio  con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le  tariffe
          sono stabilite in base al principio della partecipazione al
          costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
          5.  I  servizi  tecnici nazionali organizzano, gestiscono e
          coordinano  un  sistema  informativo  unico  ed  una   rete
          nazionale   integrati   di   rilevamento   e  sorveglianza,
          definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e  gli
          altri   soggetti   pubblici   e   privati  interessati,  le
          integrazioni     ed     i     coordinamenti      necessari.
          All'organizzazione  ed  alla  gestione  della  rete sismica
          integrata concorre, sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'Istituto   nazionale   di   geofisica.  Con  decreto  del
          Presidente del Consigli dei ministri, entro il 31  dicembre
          1991,  le  iniziative  adottate in attuazione e nell'ambito
          delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
          lettera  e),  della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al
          sistema informativo e  di  monitoraggio,  confluiscono  nei
          servizi tecnici nazionali.
          6.   Nell'ambito   del   Comitato   dei   ministri  di  cui
          all'articolo 4, ciascuno dei  Ministri  che  lo  compongono
          propone,  nel  settore  di  sua  competenza,  le  misure di
          indirizzo  e   di   coordinamento   volte   alla   completa
          realizzazione   del   sistema   informativo  e  della  rete
          integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita'
          nel  rilevamento  e  nella  predisposizione  della base dei
          dati.
          7.  Ai  servizi tecnici, nazionali e' preposto un Consiglio
          dei  direttori,  composto  dal  presidente  del   Consiglio
          superiore   dei  lavori  pubblici,  che  lo  presiede,  dai
          direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di  cui  al
          comma  1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico
          militare, del Centro  interregionale  per  la  cartografia,
          dell'Istituto   idrografico   della  Marina,  del  Servizio
          metereologico   dell'Aeronautica   militare,   del    Corpo
          forestale   dello   Stato   e  dell'Istituto  nazionale  di
          geofisica.
          8. Il Consiglio dei direttori:
          a)  provvede,  in  conformita'  alle  deliberazioni  di cui
          all'articolo 4, al coordinamento dell'attivita' svolta  dai
          singoli  servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei
          soggetti competenti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,
          nonche'  dagli altri organismi indicati al precedente comma
          7;
          b)   esercita   ogni  altra  funzione  demandatagli  con  i
          regolamenti di cui al comma 9.
          9.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  con  appositi  regolamenti,  emanati   con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  sentite  competenti
          Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione
          ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma  2,
          in particolare disciplinando:
          a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri
          generali di organizzazione, anche sotto  il  profilo  della
          articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
          b)  i  criteri generali per il coordinamento dell'attivita'
          dei servizi tecnici  nazionali,  dei  servizi  tecnici  dei
          soggetti  competenti  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 4,
          tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai
          servizi tecnici regionali;
          c)  i  criteri  per la formazione di ruoli tecnici omogenei
          per  ciascun  servizio,  con  l'attribuzione  di  posizioni
          giuridiche  basate  sul  possesso  del titolo professionale
          necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo
          servizio  e  sul  livello  professionale  delle mansioni da
          svolgere;
          d)  i  criteri generali per la attribuzione della dirigenza
          dei servizi e dei singoli settori in cui  gli  stessi  sono
          articolati nel rispetto del principio della preposizione ai
          servizi  ed  ai  singoli  settori  tecnici  di   funzionari
          appartenenti ai relativi ruoli;
          e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema
          informativo unico  e  della  rete  nazionale  integrati  di
          rilevamento e sorveglianza;
          f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali
          di   avvalersi   dell'attivita'   di   enti   e   organismi
          specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza
          nonche' di impiegare in compiti di istituto  ricercatori  e
          docenti   universitari,  sulla  base  di  convenzioni-tipo,
          adottate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni
          in  materia   di   comandi   finalizzate   all'interscambio
          culturale e scientifico.
          10.  Ai  servizi  tecnici nazionali sono preposti dirigenti
          generali tecnici.
          11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e
          mareografico, sismico,  dighe,  geologico  fanno  parte  di
          diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
          12.  Con  la  procedura e le modalita' di cui al comma 9 si
          provvede, tenendo conto della riorganizzazione del  sistema
          dei  servizi  tecnici  nazionali,  a  quella funzionale del
          servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
          13.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino   alla   definizione   del   nuovo
          ordinamento  dei  servizi  tecnici  nazionali,  nonche' dei
          ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9,  lettera  c),  il
          personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
          servizi  idrografico   e   monografico,   sismico,   dighe,
          geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in
          appositi ruoli  transitori  presso  le  amministrazioni  di
          appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
          ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico
          ed   il  trattamento  economico  comunque  posseduti.  Alla
          identificazione del personale da  ricomprendere  nei  ruoli
          predetti  si  provvede  con decreto del Ministro competente
          che determina altresi' le dotazioni organiche  dei  profili
          professionali  occorrenti  in  misura  pari  alle unita' da
          trasferire. I provvedimenti relativi allo  stato  giuridico
          ed  al  trattamento  economico del personale inquadrato nei
          ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
          con il  Ministro  presso  il  cui  dicastero  e'  istituito
          ciascun ruolo transitorio".
          -   Il   regio  decreto  18  gennaio  1923,  n.  94,  reca:
          "Istituzione, presso il Ministero delle finanze, di cui  un
          provveditorato generale dello Stato".
          -  Il  testo  dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2
          marzo 1989, n.  65,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge  26  aprile 1989, n.  155, concernente: "Disposizioni
          in materia di finanza pubblica", e' il seguente:
          "4.   Le  gestioni  fuori  bilancio,  esclusi  i  fondi  di
          rotazione, per  le  quali  non  e'  stato  legislativamente
          previsto  un  termine  di  durata  inferiore,  si intendono
          soppresse allo scadere del bilancio dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto.
          5.  Le  operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse
          sono  demandate  al  Ministero  del  tesoro  -   Ragioneria
          generale  dello  Stato  Ispettorato generale per gli affari
          generali e  per  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
          soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
          successive modificazioni".