Art. 28. 
                       (Bilancio pluriennale) 
  1. Resta approvato, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  4
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  il
bilancio pluriennale dello Stato e  delle  aziende  autonome  per  il
triennio 1991-1993, nelle risultanze di  cui  alle  tabelle  allegate
alla presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei 
                                  Ministri 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 28:
          -  Il  testo dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          concernente:  "Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale  dello Stato in materia di bilancio", e successive
          modifiche ed integrazioni, e' il seguente:
          "Art.   4   (Bilancio   pluriennale).   -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
          Ministro del bilancio e della programmazione economica,  in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento di programmazione economico-finanziaria, e  copre
          un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale espone separatamente:
          a)  l'andamento  delle  entrate  e delle spese in base alla
          legislazione vigente (bilancio pluriennale  e  legislazione
          vigente);
          b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese
          tenendo conto degli effetti  degli  interventi  programmati
          nel   documento   di  programmazione  economico-finanziaria
          (bilancio pluriennale programmatico).
          2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto per categoria di
          entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste  ultime
          vengono  individuati  i  trasferimenti  correnti e di conto
          capitale verso i principi settori di spesa  decentrata.  Il
          bilancio   pluriennale   non   comporta   autorizzazione  a
          riscuotere  le  entrate  e  ad  eseguire   le   spese   ivi
          contemplate ed aggiornato annualmente.
          3.  Nelle  note  preliminari  che  illustrano le previsioni
          complessive  del  bilancio   pluriennale,   devono   essere
          motivate  le  eventuali variazioni rispetto alle previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni    derivanti    dagli    andamenti   tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici.
          4.  Il  bilancio  pluriennale  e'  approvato  con  apposito
          articolo del disegno di  legge  di  bilancio.  La  versione
          prevista  alla  lettera a) del comma 1 e' integrata con gli
          effetti  della  legge  finanziaria  e   dei   provvedimenti
          collegati  alla  manovra  di finanza pubblica eventualmente
          gia' approvati".