Art. 3. 
(Stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  e  di  disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del tesoro, per l'anno  finanziario  1991,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  a  concedere,  anche  in
quote   mensili,   all'Amministrazione   delle    poste    e    delle
telecomunicazioni  anticipazioni,  a  copertura  del   disavanzo   di
gestione  per  l'anno  1991,  fino  all'importo   massimo   di   lire
1.809.565.367.000. 
  3. Le anticipazioni di cui al comma  2  saranno  corrisposte  nelle
forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite  con
apposita convenzione da  approvarsi  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro,  di  concerto  con  il   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  corrispondere,  per  il
periodo 1° gennaio 1991-31 agosto 1991,  mensilmente,  un  dodicesimo
dell'importo complessivo di cui al comma  2,  anche  nelle  more  del
perfezionamento della convenzione di cui al comma 3. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  ripartire,  con  propri
decreti, fra gli stati  di  previsione  delle  varie  amministrazioni
statali i fondi iscritti, per competenza e  cassa,  ai  capitoli  nn.
6682, 6683, 6685, 6741, 6771, 6857, 6858,  6862,  6864,  6868,  6869,
6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9009 e 9010 dello stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991. Il Ministro del
tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci  delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con   le
ripartizioni di cui al presente comma. 
  6. Il Ministro del tesoro, su proposta del  Ministro  degli  affari
esteri,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento, ad appositi  capitoli,  anche  di  nuova  istituzione,
degli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati,  per  l'anno
finanziario 1991,  degli  stanziamenti  iscritti,  per  competenza  e
cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro. 
  7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della
difesa,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 1991,  dello  stanziamento  iscritto,  per  competenza  e
cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro, in  relazione  all'effettivo  fabbisogno  dipendente  dal
trasferimento  dal  predetto  Ministero  della   difesa   all'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo  generale  delle
funzioni previste dagli articoli 3 e 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 
  8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e'  stabilito  in  lire
118.800 miliardi. 
  9. Il limite degli impegni assumibili dalla  Sezione  speciale  per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per  la  garanzia
di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo  17,  lettera
a), della legge 24 maggio 1977, n. 277, e  successive  modificazioni,
e' fissato, per l'anno finanziario 1991, in lire 16.000 miliardi. 
  10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE  per  la
garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo
17, lettera b), della richiamata legge 24  maggio  1977,  n.  227,  e
successive modificazioni, e' fissato per l'anno finanziario 1991,  in
lire 12.000 miliardi. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per  l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative, del  Parlamento  europeo  e
per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e
cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991 a  capitoli,  anche  di  nuova
istituzione, degli stati di previsione  del  medesimo  Ministero  del
tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia  e  giustizia,  degli
affari  esteri  e  dell'interno  per  lo  stesso  anno   finanziario,
concernenti competenze ai componenti i  saggi  elettorali,  nomine  e
notifiche   dei   presidenti   di   seggio,   compensi   per   lavoro
straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione,  missioni,
premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte
e trasporto delle Forze di polizia,  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio  agli  elettori,  spese  di  uffcio,  spese  telegrafiche   e
telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede,  manutenzione  ed
acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico  ed  altre
esigenze derivanti dall'effettuazione  delle  predette  consultazioni
elettorali. 
  12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati,
e' autorizzato a provvedere: 
    a) alla ripartizione del fondo di lire 16.780.482.000 iscritto al
capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno finanziario 1991 in applicazione  dell'articolo  56  della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla  concessione  di  indennizzi  e
contributi per danni di guerra,  modificato  dalla  legge  31  luglio
1954, n. 607, fra le diverse categorie di  interventi,  distintamente
per indennizzi  e  contributi,  in  relazione  anche  alle  forme  di
pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima; 
    b) alla determinazione dell'importo eventualmente  da  trasferire
ad   altri   dicasteri,   per   l'applicazione   dell'ultimo    comma
dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968. 
  13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e'  data
facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  alle  dotazioni  di  competenza  e
cassa dei capitoli interessati. 
  14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, al trasferimento, agli  appositi  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,  dei
fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805  e  9540
del  medesimo  stato  di  previsione  per  gli  oneri  relativi  alle
operazioni di ricorso al mercato. 
  15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con  propri
decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n.  6805  ai  capitoli
concernenti interessi sui certificati speciali di credito del  tesoro
in relazione al maggior  onere  derivante  dalla  determinazione  del
tasso di interesse dei predetti certificati speciali di  credito  del
tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio  in  relazione  al
maggior onere risultante  dalla  determinazione  degli  interessi  da
pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU. 
  16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare,  con  propri
decreti, dal conto corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.  264,  convertito
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386,  le  eventuali
eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni  di
finanziamento di cui all'articolo  1  dello  stesso  decreto-legge  8
luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo  1976,  n.
72,  per  farle  affluire  all'entrata  del  bilancio   statale   con
imputazione  al  capitolo  n.  3342:  "Somme  da  introitare  per  il
finanziamento dell'assistenza sanitaria". 
  17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire,  con  propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui  capitoli  nn.
5926, 5952, 6771 e 6872 dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro. 
  18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8  e  9  della
legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono
stabiliti, rispettivamente, in lire 1.600 miliardi, lire 300 miliardi
e lire 50 miliardi. 
  19. Per gli effetti di cui all'articolo  7  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie e d'ordine di quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 
  20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle  entrate  per
le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto  18  novembre
1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato possono essere
autorizzate aperture di credito a  favore  dei  funzionari  delegati,
sono  quelli  indicati  nell'elenco  n.  2,  annesso  allo  stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
  21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei  quali
e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare
in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni,  sono
quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e  4,  annessi
allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 
  22. Le spese per le quali puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 9 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
  23. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo  di  entrata  n.  1472
sono correlativamente versati, con imputazione a carico del  capitolo
n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, sul conto di tesoreria denominato:  "Ministero  del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 
  24. Gli importi di compensazione monetari  accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 1990 sono riferiti alla competenza dell'anno 1991
ai fini della correlativa spesa, da imputare al  citato  capitolo  n.
5924. 
  25. Ai fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella
legge  1°  marzo  1986,  n.  64,  concernente   disciplina   organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro
e' autorizzato,  con  propri  decreti,  ad  apportare  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati
di previsione  interessati  i  versamenti  all'entrata  del  bilancio
effettuati  mediante  prelevamenti  dal  conto  corrente  presso   la
tesoreria centrale dello Stato di cui al  comma  2  dell'articolo  18
della citata legge 1° marzo 1986, n. 64. 
  26. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato  a  riassegnare,
con propri decreti,  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa
depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di  cui  al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese
per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale  dello  Stato,
di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli  uffici  preposti
all'attuazione delle misure straordinarie  per  la  promozione  e  lo
sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno  previste
dalle citate disposizioni legislative. 
  27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio
dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del  tesoro  e'
autorizzato, con  propri  decreti,  al  trasferimento  ai  pertinenti
capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del  Ministero
del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei
capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26  e
n. 32 del medesimo stato di previsione. 
  28. Le somme iscritte ai capitoli nn.  6868,  6869,  e  8908  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  finanziario
1991, non ultilizzate al termine dell'esercizio sono conservati,  nel
conto dei residui per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo,
mediante variazioni compensative nel conto  dei  residui  passivi  da
adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 
  29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20  maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della  Repubblica,
su proposta formulata dal Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministro del bilancio e della programmazione  economica,  sulla  base
delle  esigenze  segnalate  dalle  Amministrazioni  interessate.   Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri  decreti
le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note  all'art.  3:    -   Il testo degli articoli 3 e 4 del
          decreto del Presidente della  Repubblica  24  marzo   1981,
          n.  145,   concernente "Ordinamento  dell'Azienda  autonoma
          di  assistenza  al volo per il traffico aereo generale", e'
          il seguente:
          "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:    a)
          alla    organizzazione   ed   all'esercizio dei servizi del
          traffico   aereo    generale,    delle    telecomunicazioni
          aeronautiche,  delle informazioni aeronautiche, dei servizi
          metereologici   aeroportuali,   e   i   relativi    servizi
          amministrativi,  tecnici e di supporto, nonche' dei servizi
          del traffico aereo inerenti ai movimenti  degli  aeromobili
          sulle aree di manovra;
          b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione
          di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla
          loro  installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno
          e  le  opere  demaniali  e  alla  manutenzione   anche   in
          relazione:
          allo sviluppo del traffico aereo;
          al progresso tecnologico;
          alle modificazioni delle norme internazionali in materia di
          assistenza al volo;
          c)  alla  ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze
          di carattere tecnico-scientifico inerenti  l'assistenza  al
          volo;
          d)  al  collegamento con altre amministrazioni pubbliche al
          fine di realizzare le forme  di  collaborazione  necessarie
          riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;
          e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del
          settore;
          f)  ai  rapporti  con enti e societa' nazionali che operano
          nel settore;
          g)  alla  predisposizione, degli elementi tecnico-economici
          delle   tariffe   dei   propri   servizi,   nonche'    alla
          registrazione,  alla  contabilizzazione ed alla imputazione
          dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
          h)  al  reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla
          formazione ed all'addestramento del personale da  impiegare
          per  l'espletamento  dei  servizi di assistenza al volo, al
          rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche'  al
          movimento  del personale secondo le esigenze dei servizi di
          assistenza al volo;  restano  ferme  le  attribuizioni  del
          Ministero   della   difesa   in   materia   di  licenze  ed
          abilitazioni del personale militare sempre  che  le  stesse
          non siano in contrasto con la normativa internazionale;
          i)   all'amministrazione  in  generale  ed  alle  procedure
          amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
          l)  ai  controlli a terra e in volo, sulla rispondenza agli
          standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per
          l'atterraggio;
          m)    alla    pianificazione    ed    alla   programmazione
          dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
          della   costruzione  di  nuovi  aeroporti  civili  o  della
          ristrutturazione   di   quelli   esistenti,   i   requisiti
          tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;
          n)   agli  accertamenti  delle  infrazioni  alla  normativa
          sull'assistenza al volo;
          o)  alla  imposizione  delle  servitu'  necessarie  per  il
          funzionamento degli impianti;
          p)  al  rilievo,  alla  compilazione  ed alla pubblicazione
          delle  carte  ostacoli  aeroportuali   nei   limiti   degli
          aeroportuali di propria competenza;
          q)  alla  diretta  gestione, fatto salvo il disposto di cui
          alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980,  n.
          242,  di  tutti  gli  affari  che  comunque  la riguardano,
          nonche' di quelli relativi ad altri  servizi  eventualmente
          trasferiti all'Azienda;
          r)  all'emanazione  della  normativa  tecnico-operativa dei
          servizi di competenza.
          L'Azienda  ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed
          enti operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio
          di  attivita' complementari, accessorie o comunque connesse
          con quelle dell'assistenza al  volo,  e  di  partecipare  a
          societa'  ed enti operanti anche all'estero aventi per fini
          la fornitura a terzi di consulenza ed  assistenza  tecnica,
          di  studio,  di progettazione, di costruzione o di gestione
          temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di
          controllo  del  traffico  aereo,  di sistemi ed impianti di
          telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di
          enti  del  servizio  metereologico,  climatologico e fisico
          dell'atmosfera.
          La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente
          comma deve essere approvata dal Ministro dei  trasporti  e,
          qualora  si  tratti di societa' o enti operanti all'estero,
          anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
          Le  norme  con  le  quali  si  attribuiscono alla Direzione
          generale degli impianti e dei  mezzi  per  l'assistenza  al
          volo,  per  la  difesa  aerea  e  per le telecomunicazioni,
          competenze in materia di  assistenza  al  volo  e  traffico
          aereo  civile  stabilite  con  decreti del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono  abrogate
          in quanto incompatibili con il presente decreto.
          E'  altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963,
          n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce  ad  altri
          organismi   militari   e  civili  competenze  devolute  dal
          presente decreto all'Azienda.
          Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento al
          precedente  art.  3,  punto  a),  l'Azienda   gestisce   in
          particolare:
          i  servizi  del  traffico aereo, consistenti nei servizi di
          controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni  di
          volo,  nel  servizio  consultivo  e di allarme, negli spazi
          aerei di cui  al  precedente  art.   2  e  sugli  aeroporti
          civili.  I  predetti  servizi potranno riguardare, ove cio'
          sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi  aerei
          di   competenza  della  citata  forza  armata  e  aeroporti
          militari;
          il servizio meteorologico aeroportuale;
          il servizio informazioni aeronautiche;
          i   servizi   fisso   e   mobile   delle  telecomunicazioni
          aeronautiche, il servizio di radionavigazione e  di  quello
          di radiodiffusione".
          -  Il  testo  dell'art. 17, lettere a) e b), della legge 24
          maggio   1977,   n.    227,    concernente    "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle esportazioni di merci  e  servizi,  all'esecuzione  di
          lavori  all'estero  nonche'  alla  cooperazione economica e
          finanziaria in campo internazionale", e' il seguente:
          "a)  per  le  garanzie  di  durata sino a 24 mesi, in 5.000
          miliardi di lire quale limite con  carattere  rotativo  che
          potra'  essere  modificato con la legge di approvazione del
          bilancio dello Stato;
          b)   per  le  garanzie  di  durata  superiore  a  24  mesi,
          annualmente, con legge di approvazione del  bilancio  dello
          Stato.  Qualora  al  termine  di  ciascun  anno finanziario
          l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti
          inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in
          aumento del limite fissato per l'anno successivo".
          -  Il  testo dell'art. 56 della legge, 27 dicembre 1953, n.
          968, concernente "Concessione di  indennizzi  e  contributi
          per danni di guerra", e' il seguente:
          "Art.  56  (Stanziamenti  in  bilancio). - Sulla base delle
          disposizioni della  presente  legge,  il  Ministro  per  il
          tesoro  stanziera',  in  appositi capitoli del bilancio del
          suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a  cominciare
          da  quello  1953-54  e  fino  ad  esaurimento degli impegni
          derivanti dalla presnte legge, una somma  non  inferiore  a
          lire  30  miliardi  per  il pagamento degli indennizzi e la
          corresponsione delle rate dei contributi.
          Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in
          aumento di quelli dell'esercizio successivo.
          All'onere  dipendente  dalla  applicazione  della  presente
          legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte  con
          le  disponibilita'  dei  capitoli degli stati di previsione
          della spesa dei singoli ministeri  riguardanti  contributi,
          indennizzi ed altre spese per danni di guerra.
          Il  Ministro  per  il tesoro provvedera' con propri decreti
          alle occorrenti variazioni di bilancio".
          -  Il  testo  dell'art. 73 della legge 27 dicembre 1953, n.
          968, concernente "Concessione di  indennizzi  e  contributi
          per danni di guerra", e' il seguente:
          "Art.  73  (Trasmissione  alle  intendenze  di finanza o al
          Ministro del tesoro delle denunce gia' presentate ad  altre
          Amministrazioni).  Entro 90 giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, le  domande  esistenti  presso
          gli  uffici  delle  competenti  amministrazioni dello Stato
          devono  essere  trasmesse,  con  gli  atti  relativi,  alla
          Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa
          o, nei casi particolari previsti dalla legge  medesima,  al
          Ministero del tesoro.
          Tuttavia,  per le domande per le quali alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge   sia   stata   concessa
          l'autorizzazione  per  l'inizio  delle  opere,  permane  la
          competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa".
          -  Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
          264 convertito con modificazioni,  dalla  legge  17  agosto
          1974,  n.  386, recante: "Norme per l'estinzione dei debiti
          degli  enti   mutualistici   nei   confronti   degli   enti
          ospedalieri,  il  finanziamento  della  spesa ospedaliera e
          l'avvio della riforma sanitaria", e' il seguente:
          "Art.   5.  -  Il  gettito  derivante  dalle  maggiorazioni
          contributive di cui all'art. 4  e'  versato  dalle  singole
          gestioni  di  malattia, entro quindici giorni dall'evvenuta
          riscossione,  in  un  conto  corrente  infruttifero  aperto
          presso  la  Tesoreria  centrale,  denominato "Ministero del
          tesoro   -   Conto   speciale    per    il    finanziamento
          dell'assistenza  ospedaliera" e utilizzato per la copertura
          degli oneri relativi alle operazioni  di  finanziamento  di
          cui  all'art. 1 e per la parte residua per il finanziamento
          del fondo nazionale per  l'assistenza  ospedaliera  di  cui
          all'art. 14.
          Da  detto  conto  corrente  di  tesoreria  sono annualmente
          prelevate e versate all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          le  somme  necessarie  per coprire gli oneri, connessi alle
          suddette operazioni di finanziamento.
          Con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro e' determinato
          annualmente l'importo che, detratti gli oneri connessi alle
          accennate  operazioni  finanziarie,  e'  destinato al fondo
          nazionale per l'assistenza ospedaliera.
          La somma stabilita in base al precedente comma e' prelevata
          da detto conto corrente di tesoreria e versata  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato e correlativamente iscritta con
          decreto del Ministro per il  tesoro  ad  apposito  capitolo
          dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
          sanita'".
          -  Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
          264, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  agosto
          1974, n. 386, e' il seguente:
          "Art.  1.  -  Il  Ministero  del  tesoro  e' autorizzato ad
          effettuare operazioni di  ricorso  al  mercato  finanziario
          fino  alla  concorrenza  di  un  ricavo netto di lire 2.700
          miliardi,  da  utilizzare  con  le  modalita'  di  cui   al
          successivo  art.  2,  per la estinzione dei crediti vantati
          dagli  enti  ospedalieri  ed  altri  istituti  di  ricovero
          pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e,
          nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni.
          Agli  oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette
          si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art.
          5.
          Si  applicano  a dette operazioni le norme di cui al quarto
          comma  dell'art.  17  della  legge  6 ottobre 1971, n. 853.
          Nella   liquidazione   dei   crediti   vantati  dagli  enti
          ospedalieri per rette di  degenza  si  terra'  conto  degli
          oneri  finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli
          enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia  luogo
          successivamente al 31 marzo 1975.
          Gli   amministratori,   i  direttori  amministrativi  ed  i
          tesorieri degli enti ospedalieri  sono  responsabili  della
          destinazione  degli  importi  assegnati  a  tacitazione dei
          crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei
          comuni   per   l'estinzione   dei   debiti   contratti  per
          l'esercizio dell'attivita'  ospedaliera  in  esecuzione  di
          atti  deliberativi  esecutivi  assunti entro il 31 dicembre
          1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita'  verso
          gli  istituti  bancari  e  verso  i  fornitori  di  opere e
          materiali.
          I  collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza
          degli adempimenti di cui ai commi precedenti".
          -  Il  testo  dell'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72,
          concernente "Norme per l'estinzione dei debiti  degli  enti
          mutualistici  e  dei  comuni  nei  confronti degli istituti
          ospedalieri pubblici e privati", e' il seguente:
          "Art. 1. - Il limite delle operazioni di ricorso al mercato
          finanziario stabilito dall'articolo 1 del  decreto-legge  8
          luglio  1974,  n.  264 convertito, con modificazioni, nella
          legge 17 agosto 1974, n.  386,  e'  elevato  a  lire  4.100
          miliardi.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti dalle operazioni finanziarie
          suddette  si  provvede  con  le   disponibilita'   di   cui
          all'articolo  4 del decreto-legge 8 luglio 1974, covertito,
          con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386".
          -  Il  testo  degli  articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto
          1978, n. 468,  concernente  "Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.",
          e' il seguente:
          "Art.  7  (Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"  le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
          Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
          1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente,
          eliminati  negli   esercizi   precedenti   per   perenzione
          amministrativa,  in caso di richiesta da parte degli aventi
          diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di  provenienza,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova  istituzione nel caso in cui
          quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
          2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.
          "Art.  8  (Fondo  speciale per la riassegnazione di residui
          perenti delle spese in conto capitale). -  Nello  stato  di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  del  tesoro  e'
          istituito,  nella  parte  in  conto  capitale,  un   "Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa  in  conto   capitale,   eliminati   negli   esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa".
          Qualora  si  tratti  di  residui  gia'  perenti relativi ad
          importi che lo Stato ha assunto  l'obbligo  di  pagare  per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  a  richiesta  delle   amministrazioni
          competenti,   con   decreto  del  Ministro  del  tesoro  da
          registrarsi alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal
          predetto  Fondo  -  per  le  finalita'  per le quali furono
          autorizzate - le somme di  volta  in  volta  occorrenti  da
          iscrivere   ai  pertinenti  capitoli  di  provenienza  onde
          integrarne le dotazioni sia di  competenza  che  di  cassa,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova istituzione, nel caso in cui
          quello di provenienza fosse stato nel frattempo  soppresso.
          "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello
          stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito,
          nella  parte  corrente,  un  "Fondo di riserva per le spese
          impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle
          assegnazioni  di  bilancio,  che non riguardino le spese di
          cui al precedente articolo 7 (punto 2),  ed  al  successivo
          articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri
          con carattere di continuita'.
          Il  trasferimento  di  somme  dal  predetto Fondo e la loro
          corrispondente iscrizione ai  capitoli  di  bilancio  hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro e' allegato un elenco da  approvarsi,  con  apposito
          articolo,  della  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di  cui  al
          comma precedente.
          Alla  legge  di  approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti del  Fondo  di  cui  al  presente
          articolo".
          - Il testo dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n.     2440,      concernente      "Nuove      disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale  dello  Stato",  e' il seguente:   "Art.   56.   -
          Possono essere autorizzate,  presso  l'Istituto  incaricato
          del servizio  di  Tesoreria,  nel  caso  in  cui l'adozione
          di  altra  forma  di  pagamento  si  incompatibile  con  la
          necessita' dei servizi, aperture di credito a  favore    di
          funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese,
          sia in conto della competenza dell'esercizio che  in  conto
          residui:
          1) spese da farsi in economia;
          2)  spese fisse ed indennita' quando non siano prestabilite
          in  somma  certa,  nonche'  indennita'  di  missione  e  di
          trasferimento  e  compensi  per lavoro straordinario per il
          personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
          3)  retribuzioni  al  personale  dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
          4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali
          sia indispensabile il pagamento immediato;
          5)   spese  di  qualsiasi  natura  per  le  quali  leggi  e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati;
          6)  spese di riscossione delle entrate indicate in apposito
          elenco per capitoli, da unirsi alla legge  di  approvazione
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro;
          7)    assegni   fissi   e   indennita'   degli   ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
          8)  paghe ed assegni ai Corpi organizzativi militarmente al
          servizio dello Stato;
          9)  somme  da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle
          legazioni, consolati e missioni  all'estero,  nonche'  alle
          navi viaggianti fuori dello Stato;
          10)   pagamenti  in  conto,  dipendenti  da  contratti  con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro o  consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori per i  quali  l'Amministrazione  giudichi  opportuna
          tale forma di pagamento;
          11)   pagamenti   relativi   alla   devoluzione   ed   alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
          Per  le spese dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di
          credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare,
          singolarmente,   il  limite  di  lire  480  milioni,  salvo
          maggiori limiti stabiliti da  particolari  disposizioni  di
          legge o di regolamento.
          Per  le  spese  di  cui  al n. 10) devono farsi aperture di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro".
          -  Il testo dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e' il seguente:
          "Art.  12  (Assegnazioni  di  bilancio).  - Con decreti del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  del
          tesoro,   sentito   il   Consiglio  dei  Ministri,  possono
          iscriversi in bilancio somme per  restituzioni  di  tributi
          indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
          dipendenza di operazioni di conversione od  altre  analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.   8,  nonche' per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli  10,  paragrafo  II, e 12, paragrafo II, del
          regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77  del  Consiglio
          in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni.
          In   corrispondenza   con   gli  accertamenti  dell'entrata
          possono,  mediante  decreti  del   Ministro   del   tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione di somme avute in deposito o per il  pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro  sono  allegati  due  elenchi,  da  approvarsi,  con
          apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
          bilancio,  dei  capitoli  per  i   quali   possono   essere
          esercitate  rispettivamente  le facolta' di cui al primo ed
          al secondo comma del presente articolo.
          Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  ai
          commi  precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali
          si e' proceduto alle iscrizioni e integrazioni  di  cui  al
          presente articolo".
          -  Il  testo dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          concernente  "Riforma  di  alcune  norme  di   contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio",  e'  il
          seguente:
          "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello
          stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito,
          nella  parte  corrente,  un  "Fondo di riserva per le spese
          impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle
          assegnazioni  di  bilancio,  che non riguardino le spese di
          cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al  successivo  art.
          12  e  che,  comunque,  non  impegnino i bilanci futuri con
          carattere di continuita'.
          Il  trasferimento  di  somme  dal  predetto fondo e la loro
          corrispondente iscrizione ai  capitoli  di  bilancio  hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro e' allegato un elenco da  approvarsi,  con  apposito
          articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di  cui  al
          comma precedente.
          Alla  legge  di  approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo".
          -  La  legge  1  marzo  1986, n. 64, reca norma concernente
          "Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno".
          -  Il  testo  dell'art.  18,  comma 2, della legge 1› marzo
          1986, n. 64 recante norme concernenti "Disciplina  organica
          dell'intervento   straordinario  del  Mezzogiorno",  e'  il
          seguente:
          "2.  Le  somme  di  cui  al precedente comma 1, al netto di
          quelle relative allo sgravio contributivo,  affluiscono  in
          un  apposito  conto  corrente  presso la tesoreria centrale
          dello Stato per essere utilizzate, negli importi  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  d'intesa  con  il
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e
          dai successivi piani annuali".
          -  Il  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  44,
          reca: "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
          della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno".
          - Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
          concernente "Disposizioni sugli enti e  beni  ecclesiastici
          in  Italia  e  per  il sostentamento del clero cattolico in
          servizio nelle diocesi", e' il seguente:
          "Art.  48.  -  Le  quote di cui all'art. 47, secondo comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per  fame  nel  mondo,  calamita'  nautrali,  assistenza ai
          rifugiati, conservazione di beni  culturali;  dalla  Chiesa
          cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
          sostentamento del  clero,  inteventi  caritativi  a  favore
          della  collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".