Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro e di disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1991, fino all'importo massimo di lire 1.809.565.367.000. 3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1991-31 agosto 1991, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6685, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9009 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1991, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1991, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 118.800 miliardi. 9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 277, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1991, in lire 16.000 miliardi. 10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato per l'anno finanziario 1991, in lire 12.000 miliardi. 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i saggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di uffcio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere: a) alla ripartizione del fondo di lire 16.780.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima; b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968. 13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati. 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria". 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli nn. 5926, 5952, 6771 e 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.600 miliardi, lire 300 miliardi e lire 50 miliardi. 19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine di quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 22. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 24. Gli importi di compensazione monetari accertati nei mesi di novembre e dicembre 1990 sono riferiti alla competenza dell'anno 1991 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924. 25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64. 26. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative. 27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione. 28. Le somme iscritte ai capitoli nn. 6868, 6869, e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, non ultilizzate al termine dell'esercizio sono conservati, nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente "Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale", e' il seguente: "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede: a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra; b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione: allo sviluppo del traffico aereo; al progresso tecnologico; alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo; c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo; d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse; e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore; f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore; g) alla predisposizione, degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' alla registrazione, alla contabilizzazione ed alla imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo; h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuizioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale; i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale; l) ai controlli a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio; m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo; n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo; o) alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti; p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroportuali di propria competenza; q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda; r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza. L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio metereologico, climatologico e fisico dell'atmosfera. La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto. E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda. Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda gestisce in particolare: i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari; il servizio meteorologico aeroportuale; il servizio informazioni aeronautiche; i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione". - Il testo dell'art. 17, lettere a) e b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", e' il seguente: "a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potra' essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo". - Il testo dell'art. 56 della legge, 27 dicembre 1953, n. 968, concernente "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra", e' il seguente: "Art. 56 (Stanziamenti in bilancio). - Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro per il tesoro stanziera', in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presnte legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi. Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo. All'onere dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 73 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra", e' il seguente: "Art. 73 (Trasmissione alle intendenze di finanza o al Ministro del tesoro delle denunce gia' presentate ad altre Amministrazioni). Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli uffici delle competenti amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro. Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa". - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, recante: "Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria", e' il seguente: "Art. 5. - Il gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 e' versato dalle singole gestioni di malattia, entro quindici giorni dall'evvenuta riscossione, in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera" e utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 e per la parte residua per il finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14. Da detto conto corrente di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato, le somme necessarie per coprire gli oneri, connessi alle suddette operazioni di finanziamento. Con decreto del Ministro per il tesoro e' determinato annualmente l'importo che, detratti gli oneri connessi alle accennate operazioni finanziarie, e' destinato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. La somma stabilita in base al precedente comma e' prelevata da detto conto corrente di tesoreria e versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta con decreto del Ministro per il tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'". - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e' il seguente: "Art. 1. - Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per la estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975. Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per l'esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali. I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti". - Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, concernente "Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati", e' il seguente: "Art. 1. - Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' elevato a lire 4.100 miliardi. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, covertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386". - Il testo degli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.", e' il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa". Qualora si tratti di residui gia' perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto Fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso. "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. Il trasferimento di somme dal predetto Fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti del Fondo di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento si incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita' quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzativi militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". - Il testo dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: "Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facolta' di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo. Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo". - La legge 1 marzo 1986, n. 64, reca norma concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64 recante norme concernenti "Disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno", e' il seguente: "2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali". - Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", e' il seguente: "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' nautrali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, inteventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".