Art. 4. 
(Stato di previsione  del  Ministero  delle  finanze  e  disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo  smaltimento
dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti,  nonche'
a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1991, ai termini
del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito  dalla
legge 6 dicembre  1928,  n.  3474,  in  conformita'  degli  stati  di
previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n.
1). 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma  3  dell'articolo  11  della
legge 25 maggio 1989, n. 190, le somme stanziate sul capitolo n.  145
dello stato di previsione della spesa  dell'amministrazione  autonoma
dei monopoli di  Stato  per  l'anno  finanziario  1991  sono  versate
all'entrata del bilancio, per essere  riassegnate,  con  decreti  del
Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, (Rubrica n. 6)  per  l'anno  finanziario
medesimo. 
  4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189  il
numero degli ufficiali di completamento del Corpo  della  guardia  di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1991, e' stabilito in 210. 
  5. Le spese di cui ai capitoli nn.  3105  e  3135  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze non  impegnate  alla  chiusura
dell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Ai  predetti
capitoli, si applicano per l'anno finanziario 1991,  le  disposizioni
contenute nell'articolo 61-bis del  regio  decreto  del  18  novembre
1923, n. 2440  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  aggiunto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 627. 
  6. Ai  fini  della  ripartizione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo n. 4797  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze per l'anno  finanziario  1991,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  in   termini   di
competenza e  di  cassa,  al  trasferimento  di  fondi  dal  predetto
capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del  medesimo
stato di previsione. 
  7. I capitoli a favore dei quali possono  effettuarsi  prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9 comma 4,  della  legge
1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario  1991,  quelli
descritti nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle finanze. 
  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, nell'anno  finanziario  1991,  le  variazioni  connesse  con
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2  agosto
1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge  19  aprile
1990, n. 85. 
 
          Note all'art. 4:
          -   Il  regio  decreto-legge  8  dicembre  1927,  n.  2258,
          convertito dallala legge 6 dicembre  1928,  n.  3474,  reca
          norme  concernenti l'"Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato".
          -   L'art.   11   della  legge  25  maggio  1989,  n.  190,
          concernente:  "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli
          ufficiali,  sull'incremento  degli  organici e sull'impiego
          della Guardia di finanza, nonche' sulla  durata  in  carica
          del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
          controllo in tema di distribuzione e vendita dei generi  di
          monopolio", reca il seguente testo:
          "Art.  11.  -  1.  L'attivita'  di vigilanza e di controllo
          sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla  distribuzione  e
          sulla  vendita  dei  generi  di  monopolio e' affidata alla
          Guardia di finanza, nel quadro  della  tutela  del  gettito
          erariale derivante dai monopoli fiscali.
          2.  Le  modalita'  secondo  le  quali  dovranno svolgersi i
          servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto  del
          Ministro  delle  finanze, sentiti il Comando generale della
          Guardia  di  finanza  e  l'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato.
          3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato  tutti  gli  oneri  connessi   all'addestramento,
          all'accasermamento  ed  all'impiego  del  personale  per le
          attivita' di cui al comma 1. Al  relativo  onere,  che  non
          potra' superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5
          miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti
          dei  capitoli  191  e  193  dello stato di previsione della
          spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato
          per i suddetti anni.
          4.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare le
          relative variazioni di bilancio".
          -  Il  testo  dell'art.  11  della  legge  23  aprile 1959,
          concernente  "Ordinamento  del  Corpo  demma   Guardia   di
          finanza", e' il seguente:
          "Art.  11. - I ruoli organici del personale del Corpo della
          guardia di finanza  sono  stabiliti  in  conformita'  della
          tabella allegata alla presente legge.
          Il  numero degli ufficiali di complemento che e' consentito
          mantenere in servizio di prima e' fissato  annualmente  con
          la legge di approvazione del bilancio".
          -  Il  testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre
          1923,   n.    2440,   concernente:   "Nuove    disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato", e' il seguente:
          "Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le
          spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che
          in  conto  residui,  rimasti  in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente   o   per   la  parte  inestinta  all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato.
          La  disposizione  di cui al precedente comma non si applica
          agli ordini di accreditamento emessi sui  residui  che,  ai
          sensi  dell'art.  36,  secondo comma, del presente decreto,
          devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
          -  Il  testo  dell'art.  3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   30   giugno   1972,   n.   627,    concernente
          "Semplificazione  e  snellimento delle procedure in materia
          di amministrazione e contabilita' generale  dello  Stato.",
          e' il seguente:
          "Art. 3. - al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono
          aggiunti  i  seguenti  articoli  5-bis,  61-bis,  67-bis  e
          68-bis.
          Art.  5-bis.  -  Per l'acquisto di autoveicoli motoveicoli,
          mezzi di trasporto in genere  e  loro  parti  di  ricambio,
          prodoti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di
          carburanti e lubrificanti destinati  alle  forze  armate  e
          forniti   dall'industria   nazionale,  non  si  applica  il
          disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art.
          6, secondo comma.
          Art.  59-bis.  -  I  funzionari delegati hanno l'obbligo di
          utilizzare interamente i  fondi  di  ciascuna  apertura  di
          credito   prima   di  emettere  ordinativi  o  buoni  sulle
          successive aperture di credito.
          I  medesimi  funzionari  delegati,  qualora accertino al 20
          gennaio una rimanenza di importi non  superiore  alle  lire
          10.000   su   singoli  ordini  di  accreditamento  relativi
          all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso  mese
          ad  estinguere  tali ordini mediante versamento della detta
          rimanenza in apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          dell'entrata.
          Art.  61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le
          spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che
          in  conto  residui,  rimasti  in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente   o   per   la  parte  inestinta  all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato.
          La  disposizione  di cui al precedente comma non si applica
          agli ordini di accreditamento emessi sui  residui  che,  ai
          sensi  dell'art.  36,  secondo comma, del presente decreto,
          devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.
          Art.  67-bis. - In deroga al disposto del secondo comma del
          precedente articolo, i titoli di spesa emessi a  favore  di
          persone   giuridiche  pubbliche  e  di  persone  giuridiche
          private, di cui agli articoli 11 e  12  del  codice  civile
          nonche'   di   enti,   associazioni   ed   istituzioni  non
          riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a  vigilanza
          e  tutela  governativa - sono estinti, senza presentazione,
          qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante
          accreditamento  in  conto  corrente  postale  intestato  ai
          medesimi. L'accreditamento al conto corrente  postale  deve
          essere,  eseguito  non oltre il quinto giorno dalla data di
          ricezione del titolo di spesa  da  parte  della  tesoreria,
          qualora  non  ostino  ragioni  di compensazione con crediti
          dello Stato.
          Art.  68-bis.  -  Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su
          ordini di accreditamento, gli  ordinativi  su  contabilita'
          speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa,
          non  pagati   entro   il   mese   di   gennaio   successivo
          all'esercizio  in  cui sono stati emessi, sono commutati di
          ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed
          a   quietanzare,   in   vaglia  cambiari  non  trasferibili
          dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
          I  titoli  di spesa di cui al precedente comma commutati in
          vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto
          generale dello Stato, titoli pagati.
          Con  decreto  del  Ministro per il tesoro saranno stabiliti
          l'importo minimo dei  vaglia  cambiari,  le  modalita'  per
          l'invio  e  la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e
          l'istituto  incaricato  del  servizio   di   tesoreria   in
          relazione  all'accertamento  dell'effettivo  pagamento  dei
          vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non  e'  ammessa  la
          commutazione di ufficio di cui al primo comma".
          -  Il  testo  dell'art.  9, comma 4, della legge 1 dicembre
          1986,   n.   831,   concernente:   "Disposizioni   per   la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza", e' il seguente:
          "4.  Nello stato di previsione del Ministero delle finanze,
          rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito  un
          capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
          eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione
          medesimo  indicati  in  apposita  tabella da approvarsi con
          legge di bilancio".
          -  Il testo dell'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          concernente: "Ordinamento del gioco del lotto e misure  per
          il personale del lotto", e' il seguente:
          Art.  14.  - Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato e' istituita, sia  all'entrata  che  alla
          spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio del gioco del
          lotto", con opportuna ripartizione in capitoli.
          All'entrata  sono  imputati  i  versamenti del tesoro dello
          Stato, da classificarsi spese  obbligatorie,  a  titolo  di
          "assegnazione  per  la  gestione del servizio del gioco del
          lotto", ivi comprese  le  assegnazioni  straordinarie  rese
          eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente
          elevate,  da  provvedersi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro.
          Alla   spesa  sono  imputati  il  compenso  percentuale  ai
          raccoglitori, il compenso  per  il  locale,  la  fornitura,
          l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema
          automatizzato per la trasmissione dei  dati  e  per  quanto
          altro  occorre  per  il  completo  esercizio del gioco, ivi
          compreso  il  rimborso  all'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli    di    Stato   delle   spese   direttamente   ed
          indirettamente  imputabili  alla  gestione  del  lotto,  da
          determinarsi  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
          concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento  delle
          vincite  ed  ogni altro pagamento previsto per legge, ed il
          versamento al bilancio dello Stato,  in  apposito  capitolo
          dello  stato  di  previsione  dell'entrata, della eventuale
          differenza a saldo di fine esercizio a titolo  di  provento
          del servizio.
          Presso  la  tesoreria  centrale dello Stato e' istituito un
          conto corrente infruttifero  intestato  all'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato denominato "Servizio del
          gioco del lotto" per ricevere in accredito tutte  le  somme
          riscosse  in  relazione alla rubrica di entrata di bilancio
          di cui al comma precedente e in  addebito  tutte  le  somme
          pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.
          La  tesoreria  centrale  dello  Stato, al principio di ogni
          esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere,  per  il
          finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura
          di credito sul conto corrente di cui al  comma  precedente,
          fino   alla   concorrenza   di   un  quarto  dell'ammontare
          complessivo delle somme stanziate  nei  capitoli  di  spesa
          della    rubrica    gioco    del    lotto    del   bilancio
          dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per  l'esercizio
          stesso.  In  caso  di necessita' urgente tale limite potra'
          essere superato previa autorizzare del Ministro del tesoro.
          Entro   il  31  marzo  di  ciascun  anno  l'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  redige  una   relazione
          amministrativo-contabile  sul  servizio del gioco del lotto
          relativa   all'anno   precedente   e   la   trasmette   per
          l'approvazione al Ministro delle finanze".