Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). 3. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, le somme stanziate sul capitolo n. 145 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1991 sono versate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, (Rubrica n. 6) per l'anno finanziario medesimo. 4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 il numero degli ufficiali di completamento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1991, e' stabilito in 210. 5. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli, si applicano per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 6. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. 7. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9 comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.
Note all'art. 4: - Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dallala legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca norme concernenti l'"Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". - L'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente: "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", reca il seguente testo: "Art. 11. - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali. 2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potra' superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, concernente "Ordinamento del Corpo demma Guardia di finanza", e' il seguente: "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' il seguente: "Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio". - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, concernente "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato.", e' il seguente: "Art. 3. - al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 5-bis, 61-bis, 67-bis e 68-bis. Art. 5-bis. - Per l'acquisto di autoveicoli motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodoti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma. Art. 59-bis. - I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio. Art. 67-bis. - In deroga al disposto del secondo comma del precedente articolo, i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonche' di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere, eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della tesoreria, qualora non ostino ragioni di compensazione con crediti dello Stato. Art. 68-bis. - Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilita' speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalita' per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non e' ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma". - Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza", e' il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio". - Il testo dell'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente: "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", e' il seguente: Art. 14. - Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio del gioco del lotto", con opportuna ripartizione in capitoli. All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di "assegnazione per la gestione del servizio del gioco del lotto", ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio. Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Servizio del gioco del lotto" per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa. La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzare del Ministro del tesoro. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze".