Art. 5. 
(Stato  di  previsione   del   Ministero   del   bilancio   e   della
          programmazione economica e disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del bilancio e della programmazione economica,  per  l'anno
finanziario 1991, in conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta
del Ministro del  bilancio,  e  della  programmazione  economica,  il
riparto tra le  amministrazioni  interessate,  nonche'  le  eventuali
successive variazioni, delle disponibilita' in  conto  residui  e  di
cassa sul capitolo n.  7507  e  dei  fondi  iscritti  in  termini  di
competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di  previsione
del Ministero del bilancio e della programmazione economica,  per  il
finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili  per  interventi
di rilevante interesse economico  sul  territorio,  nell'agricoltura,
nell'edilizia, e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni
ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio   ai   fini   della
integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16
maggio 1970,  n.  281  mediante  l'utilizzazione  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo  individuate
con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 giugno
1990, n. 158. 
 
          Note all'art. 5:
          -  Il testo dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
          concernente:  "Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione
          delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
          "Art.   9.   (Fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi
          regionali di sviluppo). - Nello stato di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  del  bilancio e della programmazione
          economica e' istituito un fondo per  il  finanziamento  dei
          programmi  regionali  di  sviluppo,  il  cui  ammontare  e'
          determinato   per   ogni   quinquennio   dalla   legge   di
          approvazione  del  programma  economico  nazionale e per la
          quota annuale dalla legge di bilancio.
          Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni
          del programma economico nazionale sulla  base  dei  criteri
          che    saranno   annualmente   determinati   dal   Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  e  con
          particolare   riguardo   alle   esigenze  di  sviluppo  del
          Mezzogiorno".
          -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 2, della legge 14 giugno
          1990, n. 158, concernente: "Norme di delega in  materia  di
          autonomia  impositiva  delle  regioni  e altre disposizioni
          concernenti  i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le
          regioni", e' il seguente:
          "2.  Alla  individuazione  delle  leggi  di  settore  i cui
          stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al
          comma  1,  lettera  b), provvede, sentita la Conferenza, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          su   proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di concerto con  i  Ministri  del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          i Ministri del tesoro e  per  gli  affari  regionali  ed  i
          problemi  istituzionali.   Dalla  quota variabile di cui al
          comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per
          gli  investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali
          di cui all'articolo 11  della  legge  10  aprile  1981,  n.
          151".