Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio, e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia, e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente: "Art. 9. (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente: "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", e' il seguente: "2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151".