Art. 6. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e   giustizia   e
                       disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero di grazia e giustizia,  per  l'anno  finanziario  1991,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Le entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario 1991,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati  di
previsione annessi a quello  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia
(Appendice n. 1). 
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di
cui all'articolo 171 dello stato  di  previsione  della  spesa  degli
Archivi  notarili.  I  prelevamenti  dal  detto  fondo   nonche'   le
iscrizioni ai  competenti  articoli  delle  somme  prelevate  saranno
disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al
conto consuntivo degli Archivi stessi. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai
capitoli nn. 2082 e 2105 dello stato di previsione del  Ministero  di
grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991, delle  somme  versate
dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.