Art. 6. (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1991, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli nn. 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.