Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione, (Tabella n. 6). 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico, per l'oltremare, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio di Stato, per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1991 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale, per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1991. 5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) puo' autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo n. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito alle entrate del bilancio dello Stato, ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli nn. 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1991.
Note all'art. 7: - La direttiva CEE n. 486 del 25 luglio 1977 reca norme concernenti la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti. - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, concernente: "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri", e' il seguente: "Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro. A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche', su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero. Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia. Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilita'. I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale. La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato".