Art. 7. 
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1991,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione, (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico, per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
1991, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite  all'entrata  del  bilancio  di
Stato, per contributi versati da Paesi esteri in  applicazione  della
direttiva comunitaria n. 486 del 1977,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato a provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione
delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1991 per  essere
utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 
  4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale, per la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata  ed  alla  spesa
del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1991. 
  5.  Il  Ministro   del   tesoro,   previo   parere   del   Comitato
interministeriale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  (CICS)  puo'
autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a  valere  sulle
autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo n. 4620 dello stato  di
previsione del Ministero degli affari esteri. 
  6. Il Ministero degli affari esteri e'  autorizzato  previe  intese
con  il  Ministero  del  tesoro,  operazioni  in  valuta  estera  non
convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti
valuta Tesoro costituti presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5  della  legge  6  febbraio
1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto  di  norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  lire  e'  acquisito
alle  entrate  del  bilancio  dello  Stato,  ed  e'   contestualmente
iscritto, sulla base delle indicazioni  del  Ministero  degli  affari
esteri, ai capitoli nn. 7501 e 8001 dello  stato  di  previsione  del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 1991. 
 
          Note all'art. 7:
          -  La  direttiva  CEE  n. 486 del 25 luglio 1977 reca norme
          concernenti  la  formazione  scolastica   dei   figli   dei
          lavoratori migranti.
          -  Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15,
          concernente:  "Disciplina  delle   spese   da   effettuarsi
          all'estero  dal  Ministero  degli  affari  esteri",  e'  il
          seguente:
          "Art.  5.  -  Presso  sedi  all'estero, da individuarsi con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro  del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
          Tesoro.
          A   detti   conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
          su  indicazione  del  Ministero  del  tesoro, altre entrate
          dello Stato realizzate all'estero.
          Per  la  gestione  di  detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
          Le  ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro
          delle entrate consolari costituiscono per gli agenti  della
          riscossione   che   hanno   effettuato   detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'.
          I  conti  correnti  valuta  Tesoro  sono  gestiti  sotto la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
          La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato,
          compatibilmente  con  le  disposizioni  valutarie   locali,
          autorizza  il  trasferimento in Italia delle disponibilita'
          in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il
          successivo   versamento   del  loro  controvalore  in  lire
          all'entrata dello Stato".