Art. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzti l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1991, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie, ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali, statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 3. Per l'anno finanziario 1991 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vredi precedente nota all'art. 3.