Art. 8. 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  e
                       disposizioni relative) 
1. Sono autorizzti l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della  pubblica  istruzione,  per   l'anno   finanziario   1991,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
2. Il pagamento delle spese relative  alle  supplenze  brevi  e  alle
supplenze annuali nelle scuole materne,  elementari,  secondarie,  ed
artistiche, nelle istituzioni  educative,  negli  istituti  e  scuole
speciali,  statali,  puo'  essere  autorizzato   esclusivamente   con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato
di previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  per  l'anno
finanziario 1991. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze
su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 
3. Per l'anno finanziario 1991 le aperture di  credito  disposte  sui
capitoli nn. 1042 e 2001 dello  stato  di  previsione  del  Ministero
della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991, possono essere
concesse in deroga ai limiti stabiliti  dall'articolo  56  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
 
          Nota all'art. 8:
          -  Per  il testo dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre
          1923, n.  2440, vredi precedente nota all'art. 3.