Art. 9. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
  1. Sono autorizzati l'impegno  ed  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
1991, in conformita' degli stati di previsione annessi a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  3. I capitoli a favore dei quali possono  effettuarsi  prelevamenti
dal fondo a  disposizione  di  cui  all'articolo  1  della  legge  12
dicembre 1969, n. 1001, sono  per  l'anno  finanziario  1991,  quelli
descritti nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  ripartire,  con  propri
decreti, tra i capitoli interessati dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al
capitolo  n.  1600  del  medesimo  stato  di  previsione  per  l'anno
finanziario 1991. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al
capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI al capitolo
n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive   modificazioni,   sono   considerate   spese
obbligatorie e d'ordine del  bilancio  del  Fondo  edifici  di  culto
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 
  7. Il Ministro del tesoro, su proposta del  Ministro  dell'interno,
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza  e  di  cassa,  negli  stati  di
previsione, dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l'anno finanziario 1991, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto
corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto  Fondo,  per
far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli  55
e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
 
          Note all'art. 9:
          -  Il  testo  dell'art.  1 della legge 12 dicembre 1969, n.
          1001, concernente: "Istituzione nello stato  di  previsione
          della  spesa  del Ministero dell'interno di un capitolo con
          un  fondo  a  disposizione  per  sopperire  alle  eventuali
          deficienze  di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione
          della pubblica sicurezza", e' il seguente:
          "Art.  1.  -  Nello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
          bilancio.
          I  prelevamenti  di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione nei capitoli suddetti, sono  fatti  con  decreto
          del  Ministro  per  il tesoro da registrarsi alla Corte dei
          conti.
          Per  l'anno  finanziario  1969  la  dotazione  del fondo e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
          Capitolo 1446.................. L. 400.000.000
              "    1452.................. "  300.000.000
              "    1459.................. "  500.000.000
              "    1469.................. "  300.000.000
          I  capitoli  a  favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati
          nell'annessa tabella".
          -  Il  testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          concernente:  "Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio.",  e' il
          seguente:
          "Art.  7  (Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"  le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
          Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
          1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente,
          eliminati  negli   esercizi   precedenti   per   perenzione
          amministrativa,  in caso di richiesta da parte degli aventi
          diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di  provenienza,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova  istituzione nel caso in cui
          quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
          2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro  e  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di   cui   al
          precedente n. 2) da approvarsi con apposito articolo, dalla
          legge di approvazione del bilancio".
          -  Il  testo  degli  articoli 55 e 69 della legge 20 maggio
          1985, n. 222 concernente: "Disposizioni sugli enti  e  beni
          ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nella diocesi.", sono i seguenti:
          Art.  55.  -  Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti e dei fondi di religione  di  cui  all'articolo  18
          della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto,
          del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e
          delle  Aziende  speciali  di  culto, denominate Fondo clero
          veneto -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto  -
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal   1›   gennaio   1987   in   patrimonio  unico  con  la
          denominazione di Fondo edifici di culto.
          Il  Fondo  edifici  di  culto  succede  in tutti i rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti".
          "Art.  69. - I patrimoni della Basilica di San Francesco di
          Paola in Napoli, della cappella di San Pietro  nel  palazzo
          ex  reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa
          al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con relativi
          oneri, al Fondo edifici di culto".