Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1991, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo. 6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione, dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1991, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, concernente: "Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza", e' il seguente: "Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e' fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso: Capitolo 1446.................. L. 400.000.000 " 1452.................. " 300.000.000 " 1459.................. " 500.000.000 " 1469.................. " 300.000.000 I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella". - Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.", e' il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2) da approvarsi con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". - Il testo degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222 concernente: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nella diocesi.", sono i seguenti: Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti". "Art. 69. - I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con relativi oneri, al Fondo edifici di culto".