Art. 4. 
  1. Il Ministro della difesa, di  concerto  con  il  Ministro  delle
finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei
comandanti generali dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale  di  rappresentanza
dei militari, emana, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, un regolamento  unico  interforze,  tendente  a
disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle
mense obbligatorie di servizio.