Art. 4. 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.