Art. 5. 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. E' sanata, per il periodo anteriore  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la gestione,  con  relativo  trattamento
alimentare,  delle  mense  obbligatorie  di  servizio  presso   enti,
comandi, distaccamenti e reparti in particolari situazioni di impiego
o ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  1950,  n.
807. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 22 dicembre 1989 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MARTINAZZOLI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI