Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. E' sanata, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, con relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio presso enti, comandi, distaccamenti e reparti in particolari situazioni di impiego o ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI