Art. 10. 
 
  I membri dalla congregazione di carita'  e  gli  amministratori  di
ogni  altra  istituzione  pubblica,   che   debbono   essere   eletti
all'ufficio per un tempo determinato,  non  possono  essere  rieletti
senza interruzione piu' d'una volta; salva,  per  le  amministrazioni
diverse dalla congregazione di carita', la esplicita disposizione  in
contrario degli statuti.