Art. 100. 
 
  Con l'anno 1893 cesseranno  in  Sicilia  gli  effetti  del  decreto
dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2  aprile  1865,  n.
2226, in quanto concernano i lasciti  esclusivamente  destinati  alla
pubblica beneficenza. 
 
  Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare  il
suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino  al  31
dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti  pii  che  in
virtu' del suenunciato decreto e della legge del 2  aprile  1865,  n.
2226, sono tenuti all'obbligo del versamento. 
 
  Le disposizioni contenute nella prima parte del  presente  articolo
non avranno effetto per quegli istituti i quali  entro  il  1893  non
abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce  il  comma
precedente. 
 
  Per detti istituti il termine dello svincolo  decorrera'  dall'anno
in cui avranno estinto il loro debito. 
 
  Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da  interessi  sulle
somme anticipate e da anticipare  in  favore  dei  danneggiati  dalle
truppe borboniche in Sicilia nel 1860,  non  che  gli  altri  crediti
dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da  sostenere  per
la relativa azienda; restando derogato  per  tal  parte  a  cio'  che
dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.