Art. 11. 
 
  Nonostante qualsiasi disposizione  in  contrario  delle  tavole  di
fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione
di carita' o dell'amministrazione d'ogni altra  istituzione  pubblica
di beneficenza: 
 
    a) coloro che non possono essere elettori ai termini della  legge
provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili,  in  ordine
all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa; 
 
    b)  coloro  che   fanno   parte   dell'ufficio   di   prefettura,
sottoprefettura o d'altra autorita'  politica,  ovvero  della  giunta
provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati  nei  detti
uffici;   il   sindaco   del   comune   e   gli   impiegati   addetti
all'amministrazione comunale; 
 
    c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa
dichiarati inadempienti all'obbligo  della  presentazione  dei  conti
della congregazione di carita' o d'altra istituzione di  beneficenza,
o responsabili delle irregolarita'  che  cagionarono  il  diniego  di
approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale
del risultato della loro gestione; 
 
    d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o  congregazione,  o
abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. 
 
  Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente  quando
la  legale  rappresentanza  dell'ente  abbia   spiegate   domande   o
eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa  o
nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore; 
 
    e) i parenti e gli affini sino al  secondo  grado  col  tesoriere
dell'istituzione di beneficenza. 
 
  Gli ecclesiastici e ministri di culti  di  cui  all'art.  29  della
legge provinciale e comunale, possono far parte di  ogni  istituzione
di beneficenza diversa dalla congregazione di carita'. 
 
  Essi possono inoltre far parte dei  comitati  di  erogazione  e  di
assistenza che le congregazioni  di  carita'  abbiano  istituito,  ed
anche della congregazione stessa, nel caso speciale  contemplato  dal
1° capoverso dell'art. 5.