Art. 11. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa; b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale; c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carita' o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore; e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza. Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carita'. Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carita' abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.