Art. 13. 
 
  Incorre in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire,  salvo
l'applicazione del codice penale, quando siavi reato: 
 
    1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilita' stabilito
nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio; 
 
    2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando  il  motivo
di incompatibilita' sia sopraggiunto e gli sia noto;  compiendo  atti
che non sieno di mera conservazione o di stretta  necessita';  ovvero
ritardando volontariamente le consegne. 
 
  Ma se  consta  che  la  persona  colpita  dall'incompatibilita'  la
denunzio'  o  ne  propose  il  dubbio;   ovvero   se   la   esistenza
dell'incompatibilita' fu oggetto di discussione o anche di mero esame
per  parte  della  congregazione,  del  collegio   o   consiglio   di
amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non  ha  luogo
l'applicazione della penalita', sebbene al seguito dei ricorsi, o per
provvedimenti d'ufficio la incompatibilita' sia stata dalle autorita'
superiori dichiarata esistente.