Art. 14. 
 
  Non   possono   appartenere    contemporaneamente    alla    stessa
amministrazione gli  ascendenti  e  i  discendenti,  i  fratelli,  le
sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. 
 
  Tuttavia, per le amministrazioni  diverse  dalle  congregazioni  di
carita'  sono  mantenuti  i  particolari   statuti   che   dispongano
diversamente.